InformaImpresa 17 - 2013 - page 9

zione
del valore nominale pari a 3.000 euro e 1.500
euro
scaduti da almeno sei mesi
al termine del perio-
do d’imposta
e
-
un credito
di 2.000 euro per il quale
non risulta an-
cora decorso il periodo dei sei mesi.
In tal caso, la verifica del limite quantitativo consente
di rispettare il requisito della modesta entità dei 5.000
euro, poiché è effettuata considerando il saldo com-
plessivo dei due crediti scaduti da almeno sei mesi al
termine del periodo d’imposta (pari a 3.000 + 1.500
euro) e non anche del credito (pari a 2.000 euro) per il
quale non risulta ancora decorso il periodo semestra-
le.
Si precisa che
il rispetto dei requisiti della modesta entità
del credito e dei sei mesi potrebbe non essere sufficiente
per la deduzione della perdita, in assenza dell’imputazio-
ne a Conto economico del componente negativo.
I crediti considerati di
modesta entità nel periodo N
(perché non superiori al limite di 2.500 o 5.000 euro)
la cui perdita non è stata dedotta
nel medesimo perio-
do N (in
assenza di imputazione a Conto economico)
non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica del-
la modesta entità
nei successivi periodi d’imposta.
Esempio n. 3
Si ipotizzi un’impresa di più rilevanti dimensioni che
abbia nei confronti del medesimo debitore:
- due
crediti derivanti da un contratto di somministra-
zione
del valore nominale pari a 3.000 euro e 1.500
euro
scaduti da almeno sei mesi
al termine del perio-
do d’imposta 2013;
e
- un credito di 2.000 euro per il quale il requisito dei
sei mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo
2014.
Nel 2013 l’impresa, in assenza di imputazione a Con-
to economico, non deduce la perdita di 4.500 euro
(3.000+1.500).
In tal caso, il contribuente nel 2014 potrà dedurre:
- sia la perdita di 4.500 euro (relativa ai due crediti la
cui modesta entità è stata verificata nel 2013);
- sia la perdita riferita al credito di 2.000 euro (sempre
che risulti soddisfatta l’imputazione a Conto econo-
mico).
Nel 2014, infatti, la verifica della modesta entità non
deve essere effettuata ricomprendendo anche i due
crediti (pari complessivamente a 4.500 euro) i cui sei
mesi erano trascorsi nel precedente periodo.
L’Agenzia delle Entrate precisa che in assenza di impu-
tazione a conto economico la perdita su crediti non è
deducibile anche se sono scaduti da almeno sei mesi.
Per i crediti di modesta entità il termine dei sei mesi è
quello a partire dal quale la perdita può essere dedotta
fiscalmente, previa imputazione a conto economico.
Qualora l’impresa, nel rispetto dei
principi civilistici
di
redazione del bilancio, imputi la
perdita nel Conto eco-
nomico relativo ad un esercizio successivo
a quello in
cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, la
deduzione fiscale
deve essere
rinviata
al periodo d’im-
posta di imputazione a Conto economico.
Qualora, invece, la perdita sui crediti di modesta enti-
tà sia stata
imputata nel Conto economico
relativo ad
un
esercizio precedente a quello di maturazione
dei sei
mesi e non sia stata dedotta fiscalmente – perché non
avente i requisiti per la deducibilità – la stessa dovrà
considerarsi
deducibile nel periodo d’imposta di matu-
razione del semestre
( variazione in diminuzione nel
modello Unico).
L’
imputazione a conto economico si considera realizza-
ta anche nel caso
di imputazione della perdita a titolo
di svalutazione
. Nell’ipotesi di
svalutazione
integrale
dei crediti effettuata in
periodi precedenti la matura-
zione dei sei mesi,
la perdita diventa
deducibile
nel pe-
riodo d’imposta ove
si realizza la decorrenza del termi-
ne di sei mesi.
Nel caso di
svalutazioni effettuate per masse ove non
risulta individuabile la parte riferibile ai crediti di mo-
desto importo, la perdita deve essere previamente im-
putata per l’intero importo, al fondo svalutazione cre-
diti.
Le perdite su crediti se presentano i requisiti previsti
dalla norma sono deducibili solo per la parte che ecce-
de gli accantonamenti dedotti in precedenti esercizi.
Il Fondo svalutazione crediti fiscale viene perciò dimi-
nuito degli utilizzi per perdite. Dopo tale operazione il
saldo va confrontato con l’ammontare del 5% dei cre-
diti per valutare la capienza.
1. Decorrenza
Le nuove norme sono applicabili a decorrere dal perio-
do d’imposta in corso al 12 agosto 2012. Per i crediti di
modesto importo scaduti da almeno sei mesi, l’Agenzia
chiarisce che sono deducibili anche le perdite il cui se-
mestre di anzianità è maturato prima del 2012 e la cui
perdita sia imputata a conto economico nell’esercizio
2012 o nei successivi.
CREDITI PRESCRITTI
La
perdita può essere dedotta
anche per i crediti il cui
diritto alla riscossione è prescritto,
indipendentemente
dalla circostanza che il credito sia di modesta entità.
Sono quelli per cui è trascorso un determinato periodo
previsto dalla legge, senza che il creditore abbia eser-
citato il diritto a ottenere la riscossione del valore del
credito.
Normalmente il credito si prescrive in 10 anni, salvo
che per i canoni di locazione e gli interessi da pagarsi
annualmente per i quali vale il termine di 5 anni e per
le assicurazioni e le provvigioni spettanti al mediatore
che si prescrivono in un anno.
In questi casi, la
deduzione
della perdita opera
indi-
pendentemente dall’importo
, quindi non vale solo per
i crediti di modesta entità.
La nuova norma si applica ai crediti prescritti dal 2012,
anche se per i periodi precedenti la prescrizione costi-
tuiva, comunque, un elemento certo e preciso cui far
conseguire la deduzione della perdita.
Resta
salvo il potere dell’amministrazione Finanziaria
di contestare che l’
inattività del creditore
corrisponda
alla
volontà di erogazione di una liberalità.
PERDITE IN CASO DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Anche in caso di accordi di ristrutturazione, come già
previsto originariamente dalla norma per le procedure
concorsuali (fallimento, la liquidazione coatta ammini-
strativa, concordato preventivo, amministrazione stra-
ordinaria), è ammessa la deducibilità della perdita su
crediti.
La Circolare 26/E/2013, in particolare, chiarisce che,
una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’an-
no in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire se-
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