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Superamento della fase emergenziale da Covid-19 : misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'entrata in vigore del DL 24/2022 porta alcune modifiche alle misure di salute e sicurezza previste per il contenimento del contagio da Covid-19 all'interno delle attività produttive. In particolare si segnala che, dal prossimo 01 aprile e fino al 30 aprile, l’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, con il green pass base.

Il decreto, pertanto, uniforma il regime applicabile ai lavoratori superando la distinzione in base all’età, in particolare:

  • per i lavoratori under 50 l’obbligo di possedere il green pass base viene prorogato dal 31 marzo al 30 aprile;
  • per i lavoratori over 50 viene superato l’obbligo di possedere il green pass rafforzato, originariamente previsto fino al 15 giugno 2022, e si torna, fino al 30 aprile, al sistema del green pass base. A tale riguardo si evidenzia come la norma riguardante i lavoratori ultracinquantenni sia già in vigore: questi lavoratori possono quindi accedere al luogo di lavoro con il green pass base già a partire dal 25 marzo s., data di entrata in vigore del D.L. n. 24/2022.

Per i soggetti over 50 rimane, comunque, in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno p.v. e la conseguente sanzione amministrativa (100 euro): tuttavia, in virtù del superamento del green pass rafforzato (ottenuto cioè a seguito di vaccinazione o guarigione) l’assolvimento dell’obbligo vaccinale non è più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esclusione di quella svolta in ambito sanitario e socioassistenziale, per la quale resta l’obbligo di vaccinale con sospensione dal lavoro fino al 31 dicembre 2022).

L’articolo 5 del decreto introduce alcune disposizioni in materia di utilizzo delle mascherine prevedendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermi restando i casi in cui è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei luoghi individuati dal comma 1 della norma (trasporti, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi)   

Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, il comma 8 ricomprende le mascherine chirurgiche tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), autorizzandone quindi l’uso da parte dei lavoratori fino al 30 aprile 2022. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

In virtù dell’articolo 10, comma 2, del decreto viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la procedura semplificata per lo smart working nelle aziende private. Fino a tale data sarà, pertanto, possibile ricorrere al lavoro agile senza necessità di stipulare, ed allegare, l’accordo con il lavoratore ed utilizzando la procedura semplificata già in uso per la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile. Restano inalterati anche la modulistica e l’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione, a cui è possibile accedere al seguente link:

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome.

Si segnala, inoltre, la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità).

Per quanto riguarda infine l’applicazione nelle aziende del Protocollo condiviso Covid-19, il decreto non fornisce specifiche indicazioni. Pertanto nel periodo dal 01 al 30 aprile i protocolli aziendali devono continuare ad essere applicati. Non è del tutto chiaro ancora se dal 01 maggio il Protocollo aziendale possa definirsi superato e quindi cessino di essere applicate le misure di protezione dal contagio. A tale proposito va osservato comunque che, in forza di quanto disposto dall’art 29-bis del DL 23/2020, l’attuazione dei protocolli anticontagio costituisce, per il Datore di Lavoro, adempimento dell’obbligo di cui all’art 2087 del Codice Civile; pertanto, finchè il Covid-19 costituirà elemento critico per la sanità in tema ricoveri, sarà opportuno per le aziende continuare nell’applicazione delle misure di salute e sicurezza previste dal protocollo aziendale anticontagio. 

        

  • Data inserimento: 29.03.22