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Legge contro il caporalato: le nuove misure contro il lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che introduce le nuove misure di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento della manodopera in agricoltura.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 99 del 29 ottobre 2016 contenente le disposizioni di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. La nuova disciplina ha previsto un inasprimento del quadro normativo penale, l’inasprimento dei controlli sui datori di lavoro misure specifiche a tutela dei lavoratori agricoli stagionali.

Le nuove regole sono in vigore dal giorno 4 novembre u.s.

Le principali misure introdotte

La nuova disciplina prevede la riformulazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con la previsione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

  1. recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre, definisce degli indici di sfruttamento che si configurano in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La legge introduce ulteriori disposizioni alcune delle quali specificamente dedicate allo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo. In particolare si prevede:

  • un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell'istituto della confisca;
  • l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);
  • l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

In allegato il testo della legge.

  • Data inserimento: 07.11.16