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Incentivo assunzione lavoratori beneficiari dell’Assegno di ricollocazione.

L’INPS fornisce le istruzioni operative per richiedere l’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017).

L’INPS con la circolare n. 77 del 27 giugno 2020, con la quale fornisce le istruzioni per accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.

L’incentivo, che non costituisce aiuto di Stato, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, lavoratori che percepiscono assegno di ricollocazione.

La sua durata è pari massimo a 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

Il beneficio non spetta in caso di:

- contratto di lavoro domestico;

- contratto di lavoro intermittente;

- prestazioni di lavoro occasionale.

L’esonero contributivo è cumulabile:

- con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta;

- con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni;

- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

  • Data inserimento: 30.06.20