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Approvo

Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installazione di sistemi di rilevamento delle perdite per impianti con più di 300 kg di gas fluorurati

La sanzione viene applicata anche nel caso di mancato controllo annuale del sistema di rilevamento delle perdite

Obbligo e sanzione applicata

L’operatore che non ottemperi agli obblighi di installazione di sistemi di rilevamento delle perdite, (e non li controlli almeno una volta l’anno) nelle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Tale obbligo di controllo è previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE)  n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili.

Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

 

L’obbligo di installazione dei sistemi di rilevamento perdite e di controllo è previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE)  n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili.

 

Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso).

Ulteriori verifiche obbligatorie e chi può farle

Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applicazioni fisse in questione, controlli per individuare eventuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate solo da personale certificato e quindi iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.

Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza:

  • le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

 

  • le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

 

  • le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

 

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

 

In allegato sono riportati i Regolamenti (CE)  n. 1497/2007 e n. 1516/2007

 

 

Normativa riferita alla sanzione

 

Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3 - contenimento

1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; e

b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.

2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per "controllate per individuare perdite" si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

 

Regolamento 842/2006/CE - Articolo 5 – Formazione e certificazione

1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché del personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3. L'operatore dell'applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.

4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13 – Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

 

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio

  • Data inserimento: 03.05.13
  • Inserito in:: Sanzioni
  • Notizia n.: 1033