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FSBA: periodo di fruizione delle 9 settimane di prestazione post 25 aprile 2020

Il Fondo FSBA chiarisce che le 9 settimane di Assegno Covid-19 possono essere utilizzate fino al 31 agosto 2020.

Il Fondo FSBA attraverso un nuovo aggiornamento sul proprio portale della procedura di gestione della prestazione Covid-19 ha chiarito che le imprese possono utilizzare le 9 settimane di Assegno Covid-19 fino al 31 agosto 2020.

Si ricorda che le 9 settimane si calcolano a livello aziendale (non sul singolo lavoratore) in giornate di effettiva fruizione della prestazione a partire dal primo giorno in cui almeno un lavoratore è rimasto sospeso dal lavoro.

Le 9 settimane corrispondono a:

  • 45 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni alla settimana,
  • 54 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni alla settimana

Le imprese che nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 25 aprile non hanno interamente fruito delle giornate disponibili (45 o 54) potranno richiedere le giornate residue da fruirsi entro la finestra temporale del 31 agosto 2020.

Le imprese che intendono estendere il periodo di fruizione della prestazione Covid-19 fino al 31 agosto 2020, effettueranno la comunicazione di rinnovo accordo FSBA Covid-19 alle OO.SS. e ad una delle associazioni datoriali artigiane provinciali utilizzando il modello allegato alla presente notizia, completo di tutte le informazioni in esso richieste. Non è quindi necessario sottoscrivere un nuovo accordo sindacale.

Nella comunicazione l’impresa dovrà:

  • specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno sottoscritto il verbale di accordo;
  • inserire (se ricorre la fattispecie) i nominativi dei dipendenti non già ricompresi nel verbale sindacale precedentemente sottoscritto, ovvero quelli dei lavoratori che intende escludere nel periodo di proroga.

Non è richiesta una nuova autodichiarazione da parte dell’azienda in quanto rimane valido quanto dichiarato (o allegato) nel verbale di accordo iniziale.

Tale comunicazione, al pari della comunicazione di rinnovo accordo utilizzata per il mese di aprile, andrà poi caricata sul portale SINAWEB attraverso l’apposita funzionalità di upload “proroga”. Tale inserimento può essere effettuato in qualunque momento.

Per quanto riguarda la procedura SINAWEB, le domande COVID-19 inserite sul portale alla data del 27 aprile 2020 sono automaticamente prorogate da sistema al 31 agosto 2020. A differenza di quanto avvenuto per la proroga del mese di aprile, non è quindi richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori per estendere il periodo di validità della domanda caricata sul portale.

Per i lavoratori già inclusi nella domanda di prestazione Covid-19 fino al 25 aprile non è necessario un nuovo D06. Il sistema estenderà in automatico fino al 31 agosto 2020 la validità del modello sottoscritto dai lavoratori in occasione del verbale originario. Tuttavia, per i nuovi lavoratori destinatari della prestazione dal 27.4.2020 comunicati attraverso il modello di cui sopra dovrà essere presentato il D06. Per il loro inserimento nel portale SINAWEB si rinvia alle istruzioni contenute nella guida online pubblicata dal Fondo FSBA.

Per le imprese che al 27 aprile 2020 hanno esaurito le giornate disponibili in quanto hanno sospeso l’attività lavorativa ininterrottamente dal 23 febbraio 2020 si dovrà attendere il decreto legge di prossima emanazione che conterrà l’auspicato rifinanziamento e la possibile estensione temporale della copertura degli ammortizzatori sociali Covid-19, FSBA compreso.

 

RECAPITI OO.SS. e di CONFARTIGIANATO VICENZA

Nel modello di comunicazione sono riportati i recapiti fax, email e PEC di CGIL, CISL e UIL provinciali e di Confartigianato Imprese Vicenza da utilizzare.

Per quanto riguarda Confartigianato si chiede di effettuare l’invio del modello solo attraverso uno dei tre contatti in esso indicati, evitando di indirizzare le comunicazioni agli indirizzi email o PEC della Direzione Generale.

  • Data inserimento: 28.04.20