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FSBA: Assegno ordinario causale Covid-19 post D.L. Sostegni.

Sottoscritto in data 8 aprile 2021 il verbale di accordo che aggiorna al D.L. n. 41/2021 le procedure di consultazione/informativa sindacale per richiedere il trattamento FSBA causale Covid-19.

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto la concessione di 12 settimane (gratuite) dei trattamenti di integrazione salariale per causale “emergenza Covid-19”.

Il successivo D.L. n. 41/2021 (D.L. Sostegni) proroga di ulteriori 28 settimane i periodi di integrazione salariale Covid-19 che si aggiungono al pacchetto della Legge di Bilancio.

Le imprese artigiane hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamento FSBA per causale Covid-19 utilizzabili nel 2021, per le quali non è prevista alcuna contribuzione addizionale.

Le 12 settimane L. 178/2020 sono richiedibili a favore dei lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. Le 28 settimane D.L. n. 41/2021 possono essere richieste, a favore dei lavoratori in forza al 23 marzo 2021, nel periodo compreso fra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Il conteggio delle settimane di prestazione FSBA va fatto sulla base del criterio delle giornate di effettiva fruizione.

FSBA riconosce il trattamento FSBA causale Covid-19 indipendentemente dalla regolarità contributiva pregressa.

Accedono alle prestazioni erogate da FSBA le imprese artigiane non edili con codice statistico contributivo (CSC) 4.xxx, a prescindere dal contratto collettivo applicato, a cui sia attribuito il Codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale INPS.

Le imprese artigiane del settore edile rientrano, invece, nel campo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione (CIGO): sono pertanto destinatarie dell’intervento CIGO Covid-19 da richiedere all’INPS.

Le imprese artigiane non edili con più di 15 addetti dell’indotto (art.20 comma 1 lett. b D.lgs. n. 148/2015) accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga per causale Covid-19 da richiedere all’INPS.

I lavoratori a domicilio sono esclusi dalle tutele erogate da FSBA. Limitatamente ai trattamenti emergenziali l’INPS nella circolare n. 86/2020 ha chiarito che tali lavoratori sono destinatari della Cassa integrazione in deroga causale Covid-19.

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto hanno sottoscritto l’8 aprile u.s. un verbale di accordo che aggiorna la procedura di consultazione sindacale valida per il Veneto per richiedere la prestazione FSBA Covid-19 nel 2021. In particolare viene stabilito quanto segue:

a) i datori di lavoro che hanno sottoscritto nel 2020 un verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA causale Covid-19, di cui ne abbiano eventualmente esteso la validità tramite le “comunicazioni di rinnovo accordo”, qualora ravvisino la necessità di richiedere ulteriori settimane di trattamento FSBA Covid-19 nel 2021:

  • nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, per i lavoratori in forza alla data del 4 gennaio, utilizzeranno le 12 settimane della Legge di Bilancio fino ad esaurimento delle stesse;
  • nel periodo 1° aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021 richiederanno le 28 settimane D.L. 41/2021 nei seguenti casi:
    • esaurite le 12 settimane Legge di Bilancio;
    • per i dipendenti assunti dopo il 4 gennaio e in forza al 23 marzo;
    • in ogni caso decorso il 30 giugno 2021.

Per ciascuno dei periodi sopra indicati si dovranno inviare alle OO.SS. e ad una associazione datoriale artigiana territoriale il nuovo modello di rinnovo accordo indicando la nuova data di scadenza del verbale.

Anche i datori di lavoro che hanno trasmesso a FSBA nel corso del 2020 la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva qualora abbiano necessità di richiedere le ulteriori settimane di trattamento FSBA Covid-19 previste per il 2021 dovranno solamente inviare il modello di rinnovo accordo. Non è pertanto richiesta la sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale, rimanendo valido quanto effettuato nel 2020.

Nel caso in cui nel modello di rinnovo accordo siano aggiunti nuovi lavoratori, cioè non presenti nel verbale originario né nelle eventuali successive comunicazioni di proroga di validità dell’accordo nel 2020 e che accedono per la prima volta nel 2021 alla prestazione FSBA Covid-19, dovrà essere trasmesso ad EBAV il modello D06 da parte dei lavoratori interessati al trattamento per il tramite dello Sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

b) i datori di lavoro che hanno necessità di attivare per la prima volta la prestazione FSBA “causale Covid-19” nel 2021, cioè le imprese che NON hanno fatto ricorso a tale trattamento nel 2020, per fruire dei periodi di cui al precedente punto a) nelle modalità e nelle scansioni temporali ivi previste dovranno attenersi all’intera procedura sindacale prevista nell’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020:

- comunicare in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una delle associazioni datoriali artigiane provinciali mediante l’attivazione della procedura di consultazione sindacale. In allegato il “Modello Unico Informativa FSBA_2021” valido per Confartigianato Imprese Vicenza;

- redazione del verbale di accordo sindacale (obbligatorio) secondo il format definito all’Accordo regionale. I periodi di trattamento concedibili dalla normativa vigente possono essere richiesti con un unico verbale di accordo sindacale;

- caricamento della domanda sul portale SINAWEB secondo le istruzioni indicate dal Fondo medesimo;

- inoltro ad EBAV del modello D06 da parte dei lavoratori interessati al trattamento per il tramite dello Sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

c) i datori di lavoro che esauriscano integralmente, per effettiva fruizione, le settimane di trattamento FSBA causale Covid-19 concesse dalle L. 178/2020 e dal D.L. 41/2021 smi entro una data antecedente al 31 dicembre 2021 potranno richiedere l’Assegno Ordinario FSBA (non causale Covid-19), ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento.

Nota bene: l’accesso alla prestazione ordinaria è condizionata dalla regolarità dei versamenti contributivi al Fondo nei 36 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Anche per il 2021 è confermato il contributo EBAV A24 a favore delle imprese che fanno ricorso al trattamento FSBA Covid-19.

Domande su portale SINAWEB

I due pacchetti di settimane vanno gestiti presentando sul portale Sinaweb distinte domande: una per le 12 settimane Legge 178/2020 e un’altra diversa per le 28 settimane D.L. 41/2021. Si rimanda ai siti di FSBA e di EBAV per tutti gli aggiornamenti relativi alla gestione delle domande sul portale SINAWEB.

In allegato l’accordo regionale.

La modulistica in formato editabile è scaricabile dalla home page del sito web di Confartigianato Imprese Vicenza al seguente link:

https://www.confartigianatovicenza.it/fsba-assegno-ordinario-causale-covid-19-dl-sostegni/ 

  • Data inserimento: 12.04.21