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FATTURE ELETTRONICHE ED IMPOSTA DI BOLLO

Le nuove modalità di controllo dell’Agenzia delle Entrate

A seguito dell’emanazione del Decreto Mef del 4.12.2020 (vedi un articolo precedente), oltre al differimento della scadenza dei versamenti dell’imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche, vengono stabilite le nuove procedure di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fino al 31.12.2020, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato il calcolo dell’imposta di bollo dovuta dai contribuenti solo sulla base delle informazioni presenti all’interno delle fatture elettroniche transitate dallo SDI (campo “Bollo Virtuale” valorizzato con “SI” all’interno del tracciato XML della fattura elettronica).

Per le fatture elettroniche transitate da SDI dall’1.1.2021, l’Agenzia delle Entrate modifica il sistema del controllo a riguardo del corretto assolvimento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche.

Per questi documenti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul sito web sezione “Fatture e corrispettivi, due elenchi (A e B) contenenti rispettivamente le fatture che risultano soggette all’imposta di bollo e quelle che, potenzialmente, lo potrebbero essere.

L’elenco A

conterrà tutte le fatture che già il contribuente ha dichiarato di voler assoggettare ad imposta di bollo (campo “Bollo virtuale” valorizzato con SI)

L’elenco B

conterrà le fatture che, pur essendo prive dell’apposita valorizzazione del campo “Bollo virtuale, secondo i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate potrebbero essere potenzialmente soggette ad imposta di bollo.

In relazione alle fatture elettroniche contenute nell’elenco B, il contribuente potrà ulteriormente decidere se assoggettarle o meno all’imposta di bollo sulla base di quello che ritiene essere la corretta applicazione della norma di legge. Risulta evidente che, il contribuente, dovrà conservare memoria delle motivazioni per le quali ha deciso di non assoggettare la/le fatture elettroniche ad imposta di bollo così come evidenziato dall’AdE nell’allegato B. Tale “memoria” sarà senz’altro utile in sede di un eventuale  successivo controllo dell’Agenzia (sempre possibile) sulla corretta applicazione, nei casi di specie, della normativa dell’imposta di bollo.

Le tempistiche di consultazione ed eventuale modifica delle fatture elettroniche contenute nell’elenco B sono diverse dalle scadenze di versamento ed in particolare:

Periodo emissione fatture

Messa a disposizione elenchi

Data limite modifiche elenco B

Comunicazione ammontare dovuto

Termine di versamento imposta di bollo

1° trimestre

15.4

30.4

15.5

31.5 (*) (**)

2° trimestre

15.7

10.9

20.9

30.9 (**)

3° trimestre

15.10

31.10

15.11

30.11

4° trimestre

15.1 anno succ.

31.1 anno succ.

15.2 anno succ.

28.2 anno succ.

(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.9

(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30.11

Evidenziamo che, in assenza di consultazione e/o modifica dei dati contenuti nell’allegato B, i dati proposti dall’AdE (anche se non corretti) si intendono confermati ed inseriti quindi negli importi da versare.

  • Data inserimento: 19.04.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4837