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EBAV: accordo 25.11.2019 sulle nuove quote ridotte di 1° livello e nuova prestazione A24.

Dal 1° gennaio 2020 in vigore le nuove regole di versamento delle quote in caso di imponibile fiscale ridotto (inferiore a 300 euro) e attivata la nuova prestazione A24 a favore delle imprese.

Il 25 novembre 2019 Confartigianato Imprese Veneto unitamente alle altre associazioni artigiane e a CGIL, CISL, UIL del Veneto ha sottoscritto un verbale di accordo che introduce con decorrenza 1° gennaio 2020 un versamento ridotto della normale contribuzione ad EBAV per tutti i lavoratori che nel singolo mese abbiano maturato una retribuzione con imponibile fiscale minore di 300 euro.

Per i lavoratori che a vario titolo nel singolo mese di riferimento siano in questa condizione, il datore di lavoro verserà ad EBAV le quote di primo livello in misura ridotta per un importo mensile pari a € 7,65, mentre non dovrà versare nessuna contribuzione di secondo livello ove contrattualmente prevista.

L’accordo vuole garantire la continuità, con adeguato finanziamento, all’accesso di aziende e lavoratori alle prestazioni di primo e secondo livello erogate da EBAV anche in quei casi in cui per la tipologia di rapporto di lavoro (es. part time, intermittente, apprendistato duale, etc.) o per assenze previste per legge o contrattazione collettiva (es. aspettative, sospensioni dal lavoro con intervento FSBA, etc.) si abbia nel singolo mese un numero ridotto di ore effettivamente lavorate con maturazione di una retribuzione avente imponibile fiscale inferiore a 300 euro.

Nella specifica ipotesi in cui la riduzione dell’imponibile fiscale sotto i 300 euro mensili sia dovuta a periodi di temporanea sospensione dell’attività produttiva per mancanza lavoro non imputabili all’impresa, l’accordo del 25 novembre introduce, fermo il versamento della contribuzione EBAV ridotta (7,65 €), una nuova prestazione EBAV a favore delle imprese dell’importo pari a 20 € mensili per ciascun lavoratore sospeso.

Le condizioni per accedere a tale prestazione (A24) sono definite dall’Accordo Interconfederale del 14 gennaio 2020 relativo alla procedura in sede sindacale per la richiesta delle prestazioni FSBA (art. 14).

La nuova prestazione è richiedibile dalle imprese con riferimento ai periodi di sospensione per mancanza di lavoro con fruizione della prestazione dell’Assegno ordinario FSBA iniziati o in essere dal 1° gennaio 2020, purché nel mese di competenza siano presenti 11 giornate di effettiva sospensione, anche non consecutive, in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giornate. Il numero di giornate è elevato a 13 in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giornate.

La richiesta della nuova prestazione A24 è subordinata all’integrale rispetto della procedura sindacale di cui all’art. 7 dell’Accordo Interconfederale regionale del 14 gennaio 2020 nonché alla regolarità contributiva EBAV e FSBA.

La domanda di prestazione potrà essere presentata per il tramite dello sportello EBAV di Confartigianato Imprese Vicenza a conclusione del periodo di sospensione indicato nel verbale di accordo e dopo l’avvenuta rendicontazione delle assenze per mancanza di lavoro dell’ultimo mese del periodo di sospensione come acquisita dal portale telematico del Fondo.

  • Data inserimento: 07.02.20