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D. Lgs. n. 67/2011 - Comunicazione sui lavori usuranti – chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con circolare n. 22 del 10.08.2011 il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per la determinazione delle attività da inserire nella comunicazione di cui all’art. 5 co. 2 D. Lgs. n.67/2011.

Con circolare n. 22 del 10.08.2011 il Ministero del Lavoro ha dato le prime indicazioni in merito ai criteri di presentazione delle domande di pensionamento e obblighi di comunicazione del datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 67/2011, fornendo in tema di lavori usuranti un’interpretazione definitiva del richiamo all'art. 2100 c.c. contenuto nell'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto stesso riguardante le cd. lavorazioni a catena, ovvero sia attività svolte da lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

 

Secondo il Ministero "il richiamo ai criteri di cui all'art. 2100 c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal d. lgs. 67/2011."

 

Concretamente in tale circolare, diversamente da quanto sostenuto inizialmente nella precedente circolare n.15/2011, nella quale era previsto che fossero tenute all'obbligo di comunicazione le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti previsti dalla norma (attività rientranti nelle voci di tariffa di cui all'elenco allegato al D. Lgs. n. 67/2011, organizzazione del lavoro secondo il sistema del cottimo e processo produttivo in serie), si desume che secondo il Ministero rientrano nel campo di applicazione della norma le imprese che applicano forme di organizzazione del lavoro secondo il sistema del cottimo anche senza erogazione di retribuzione ai sensi dell'art. 2100 c.c..

 

Stante questo nuovo orientamento del Ministero, Confartigianato nazionale considera opportuno che le aziende le cui attività rientranti tra le voci di tariffa di cui all'elenco allegato al D. Lgs. n. 67/2011 che applicano forme di organizzazione del lavoro secondo il sistema del cottimo anche senza erogazione di retribuzione ai sensi dell'art. 2100 c.c. provvedano ad inviare la comunicazione alla competente DPL.

Risulta, inoltre, opportuno che tali imprese inviino alla DPL, tramite raccomandata A/R, una dichiarazione nella quale chiariscono che l'invio della comunicazione è stato effettuato a scopo cautelativo, provvedendo a fornire una descrizione della attività concretamente svolta con particolare riferimento alle modalità di organizzazione del lavoro.

La stessa dichiarazione potrà essere spedita alla locale sede dell'INPS.

 

Il Ministero evidenzia, infine, che date le oggettive difficoltà legate anche alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'assolvimento delle comunicazioni, scaduto il termine del 31 luglio, non sarà oggetto di sanzioni l'eventuale ritardo nella presentazione delle comunicazioni, ma verrà irrogata la sanzione qualora il personale ispettivo verifichi il mancato invio della comunicazione stessa.

 

  • Data inserimento: 19.09.11