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Approvo

Area Moda: proroga vigenza CCRL al 28 febbraio 2023.

Pubblicazione dell’accordo di proroga del CCRL applicabile ai settori afferenti all’Area Moda.

Il 21 marzo u.s. Confartigianato Imprese Veneto, assieme alle altre associazioni datoriali artigiane, ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali regionali della categoria l’accordo che proroga ulteriormente la vigenza del CCRL del 14.12.2016 al 28 febbraio 2023.

Il CCRL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzature, bambole, giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria e ottica.

Per effetto dell’accordo sono prorogati fino al 28 febbraio 2022 l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale.

L’accordo mette a regime la quota di € 2,50 a carico dell’impresa di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato per le posizioni individuali aperte a cui sono destinati gli importi a titolo di adesione contrattuale.

Il versamento avviene in un’unica soluzione unitamente alle quote destinate alla bilateralità con il B01 di competenza del mese di marzo di ogni anno. Pertanto, con il prossimo B01 (di aprile) dovrà essere imputata anche la quota di 2,50 euro.

La quota è fissa non riducibile per i rapporti di lavoro part-time.

Per i lavoratori che verranno assunti dal 1° aprile 2022 al 28 febbraio 2023 la quota sarà versata unitamente al B01 relativo al mese di assunzione.

Per le assunzioni occorse dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua nel B01 di gennaio o di febbraio il versamento non va ripetuto, in quanto è già assolto per l’anno 2022.

Nel caso in cui l’imponibile fiscale mensile del lavoratore sia pari o inferiore a 300 euro la quota mensile di adesione contrattuale non è dovuta.

Ai lavoratori nuovi assunti va consegnata l’informativa in materia di quota di adesione contrattuale prevista dal CCRL. La comunicazione, che deve essere allegata alla documentazione sulla previdenza complementare consegnata al lavoratore in sede di assunzione, deve essere restituita al datore di lavoro, firmata e con l’indicazione del Fondo a cui destinare la quota di adesione contrattuale, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

  • Data inserimento: 23.03.22