Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Agricoltori: riconoscimento della formazione pregressa all’uso delle attrezzature. Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo

Nel 2013 una circolare del Ministero del lavoro ha precisato che l’esperienza pregressa per gli agricoltori può essere dimostrata tramite dichiarazione di atto di notorietà

Premesso che sussiste l’obbligo di abilitazione all’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro, l’Accordo Stato/Regioni stabilisce del 22/02/2013 stabilisce che alla data del 12/03/2013 sono riconosciuti i corsi (per l’abilitazione) già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento;

b) corsi composti di modulo teorico pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regione del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 12/03/2015. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di aggiornamento;

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro il 12/03/2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. L’attestato di abilitazione ha validità 5 anni e decorre dalla data di attestazione di superamento della verifica  di apprendimento.

Al fine di riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti con firme, nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

I lavoratori del settore agricolo che alla data 12/03/2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni a partire dal 12/03/2013.

Con Circolare del Ministero del lavoro n. 12 dell’11/03/2013, in relazione all’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo è stato precisato che è possibile considerare le seguenti situazioni:

“a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore, lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa degli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;

b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso il datore i lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell’articolo 71 e al comma 4 dell’articolo 73, entrambi del decreto legislativo n. 81/2008, è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Il possesso dell’esperienza documentata si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.”

  • Data inserimento: 17.06.14