Con riferimento alle disposizioni in tema di circolazione del contante, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa in materia di circolazione del contante ed in particolar modo:
- viene innalzato il limite previsto per il contante da € 1.000 a 3.000;
- vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti.
Rimane fermo il limite dei 1.000 euro:
- per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (money transef);
- per gli emolumenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (es. pensioni);
- per gli assegni bancari e postali emessi senza la clausola di non trasferibilità.
Resta ovviamente la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzia di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residente in Italia, entro il limite di € 15.000.
Il non rispetto del limite al contante è sanzionato dall’art. 58 D. Lgs n. 231/2007 che prevede la sanzione:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori a € 50.000;
- fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.