Legge di Bilancio

Nuovi limiti della circolazione del contante

Fisco
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Con riferimento alle disposizioni in tema di circolazione del contante, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa in materia di circolazione del contante ed in particolar modo:

  • viene innalzato il limite previsto per il contante da € 1.000 a 3.000;
  • vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti.

Rimane fermo il limite dei 1.000 euro:

  • per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (money transef);
  • per gli emolumenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (es. pensioni);
  • per gli assegni bancari e postali emessi senza la clausola di non trasferibilità.

Resta ovviamente la possibilità di effettuare pagamenti oltre soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzia di viaggio e turismo, che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residente in Italia, entro il limite di € 15.000.

Il non rispetto del limite al contante è sanzionato dall’art. 58 D. Lgs n. 231/2007 che prevede la sanzione:

  • dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
  • dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori a € 50.000;
  • fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.
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