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Approvo

Sistri: ecco gli articoli che hanno portato alla sua abrogazione

Si pubblicano gli articoli abrogati con il decreto legge 138, (articolo 6, comma 2). Dal 13/08/2011, il Sistri è abrogato

Di seguito il dettaglio degli articoli abrogati. Nella sostanza rimane l'obbligo del registro di carico e scarico dei rifiuti, del formulario per la fase del trasporto dei rifiuti e del Mud da presentare alla Camera di Commercio, entro il 30 aprile di ogni anno.

Comma 2, lettera a) - E’ abrogato il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27/12/2006, n. 296.

Legge 27/12/2006, n. 296, articoli 1, comma 1116: “Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.”

Comma 2, lettera b) – E’ abrogato l’articolo 14-bis del decreto legge 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 03/08/2009, n. 102

D.l. 01/07/2009, n. 78, art. 14-bis (finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

“1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1116, della legge 27/12/2006, n. 296, e ai sensi dell’articolo 189, comma 3-bis, del dlgs 03/04/2006, n. 152, introdotto dall’articolo 2, comma 24, del dlgs 16/01/2008, n. 4, nonché ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 06/11/2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2008, n. 210, e relativi all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del dlgs 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione dalle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del dlgs 152/2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Il Governo, sui proposta del Ministro dell’ambiente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23/08/1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel dlgs n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza a quanto stabilito dal presente articolo.”

Comma 2, lettera c) – E’ abrogato il comma 2, lettera a) dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter del dlgs 152/2006 e successive modificazioni

Dlgs 152/2006 – articolo 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), comma 2, lettera a)

“A tal fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 01/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/08/2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell’ambiente in data 17/12/2009”

Dlgs 152/2006 – articolo 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

“1. Sono tenuti ad aderire al Sistri di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a):

a)gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 04/04/1997, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al Sistri di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania.

3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, ecc.) I lavoratori stagionali sono considerato come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

4. Sono tenuti ad aderire al Sistri di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

5 Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al Sistri, alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del dlgs 25/07/2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

6. con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilito, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione del Sistri, alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento (Ce) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l’adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall’articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 17/12/2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23/08/1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il Sistri si applica alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Con decreto del Ministro dell’ambiente potranno essere individuate modalità semplificate per l’iscrizione del produttori di rifiuti pericolosi al Sistri.

10) nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti”

 

Comma 2, lettera d) – E’ abrogato l’articolo 260-bis del dlgs 152/2006 e successive modificazioni

Dlgs 152/2006 – articolo 260-bis (Sanzioni sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri — Area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 C.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.”

 

Comma 2, lettera e) – E’ abrogato il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del dlgs 03/12/2010, n. 205

Dlgs 205/2010 – articolo 16 (modifica agli articoli 188, 189, 190 e 193 del dlgs 152/2006), comma 1, lettera b

“b) dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:

"Articolo 188-bis

Controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui al comma 2, lettera a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui al comma 2, lettera a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da Parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui al comma 2, lettera a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

Articolo 188-ter (già riportato integralmente sopra)”

 

Comma 2, lettera f) – E’ abrogato l’articolo 36 del dlgs 03/12/2010, n. 205, limitatamente al capoverso “articolo 260-bis)”

Dlgs 205/2010 – articolo 36 (sanzioni), limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”

Già riportato integralmente sopra

 

Comma 2, lettera g) – E’ abrogato il decreto del Ministro dell’Ambiente del 17/12/2009 e successive modificazioni

E’ il decreto istitutivo del Sistri. Per ovvi motivi di dimensione non viene riportato

Comma 2, lettera h) – E’ abrogato il decreto del Ministro dell’Ambiente del 18/02/2011 n. 52

Riporta il regolamento recante istituzione del Sistri – Testo Unico Sistri – per ovvi motivi di dimensione non viene riportato

Nel decreto legge 13/08/2011, n. 138, all’articolo 6, comma 3, dopo le varie abrogazioni sopra riportate, viene riportato la seguente norma:

 

“Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare ai sensi dell’art. 188-bis, comma 2, lettera b), del dlgs 152/2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006.