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Settore tessile. Agevolazioni per l'attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari

L’Agenzia delle entrate ha fissato la misura percentuale del risparmio d’imposta, spettante per la detassazione dell’attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 46743/2011 del 24 marzo 2011 è stata resa nota la misura massima percentuale del risparmio d’imposta spettante alle imprese del settore tessile abbigliamento per i costi sostenuti per investimenti in ricerca riguardanti la realizzazione di prototipi e campionari.

Il beneficio, si ricorda, è stato istituito dall’articolo 4, commi 2-4, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73/2010, che ha previsto la concessione di un’agevolazione consistente nell’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa  del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella Ateco 2007 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Il punto 4 del provvedimento 81380/2010 ha previsto la determinazione, da parte dell’Agenzia, della percentuale massima del risparmio d’imposta spettante, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto.

Tale percentuale, con troncamento alla quarta cifra decimale, è stata stabilita con il provvedimento in oggetto nella misura del 25,1903%.

Di conseguenza, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato telematicamente il modello CRT, maturano un credito pari al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello stesso.

In particolare, come precisato nel punto 1.2 del provvedimento, la deduzione dal reddito d’impresa dell’importo corrispondente agli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali, superiore all’importo risultante dall’applicazione del 25,1903% al risparmio d’imposta indicato nell’ultimo CRT  validamente presentato.

Il risparmio d’imposta indicato nella comunicazione va, preliminarmente, ricondotto al limite massimo di euro 500.000.

  • Data inserimento: 07.04.11