Riduzione imballaggi: si rilancia il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale

Si partirà con una sperimentazione di 12 mesi su base volontaria del singolo esercente, non appena verrà emanato l’apposito regolamento ministeriale

Con la legge n. 221/2015, all’articolo 39, è stato dato il via al sistema di riduzione di imballaggi con il meccanismo della cauzione. Nella prima fase sarà di tipo sperimentale e si baserà sull’adesione volontaria degli esercenti e sul meccanismo della cauzione. Si partirà con gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale (bottiglie), e l’intera operatività verrà regolamentata da un apposito decreto ministeriale.

Il regolamento dovrà prevedere le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per le singole tipologie di imballaggio.

La sperimentazione durerà un anno e al termine della stessa, sulla base dei risultati raggiunti, verrà valutata l’opportunità di confermare e se estendere il sistema a vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto o ad altre tipologie di consumo.

Di seguito l’articolo 219, del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo unico ambientale), introdotto dall’articolo 39, della legge 221/2015.

 

Decreto legislativo n. 03/04/2006, n. 152 – articolo 219-bis - Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da  alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

  • Data inserimento: 03.10.16