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Approvo

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei cantieri edili. Deve farlo il coordinatore per la progettazione

Per la Corte di Cassazione la mancanza del PSC non può essere imputata al responsabile dei lavori presso un cantiere edile, ma bensì al coordinatore per la progettazione

La Corte di Cassazione con sentenza 08/01/2014, n. 3717, ha accolto il ricorso presentato da parte di un ricorrente, avverso la sentenza del tribunale di Benevento, con cui il medesimo era stato condannato alla pena di 3.000 euro di ammenda, oltre alle spese di giudizio, perché, quale responsabile dei lavori presso un cantiere edile per la costruzione di un'abitazione rurale e relative pertinenze agricole, ometteva durante la progettazione dell'opera di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

I giudici della corte hanno condiviso quanto sostenuto dalla difesa, atteso che la norma violata, sotto la rubrica "Obblighi del coordinatore per la progettazione”, stabilisce che "Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del d.lgs n. 81/2008 i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV".

Tra questi, a conferma della esclusività del compito, si segnala quanto previsto dall'Allegato XV, punto 2.1.3. che attribuisce inequivocabilmente al "coordinatore per la progettazione" il compito di indicare nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Non si dubita, pertanto, della natura di reato proprio della contravvenzione addebitata al ricorrente, atteso che la norma sanzionatoria prevista nell'attuale d.Igs. n. 81/08 (Art. 158, rubricato "Sanzioni per i coordinatori", così sostituito dall'art. 87 del d.lgs. n. 106 del 2009) individua, al comma primo, quale soggetto attivo del reato, il "coordinatore per la progettazione"  assoggettandolo, in particolare, alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (aumentata nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013), per la violazione dell'articolo 91, comma primo.

Nella sostanza la sentenza in questione conferma che il soggetto tenuto alla realizzazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento è il “coordinatore per la progettazione” e non il responsabile dei lavori presso il cantiere edile.

 

In allegato viene riportata la sentenza della Corte di Cassazione 08/01/2014, n. 3717.

  • Data inserimento: 30.03.16