Riceviamo e pubblichiamo nota di Confartigianato nazionale:
In Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 29 maggio 2026.
La riforma riscrive organicamente il Titolo VIII del libro secondo del Codice penale, istituendo il nuovo capo II-bis (“Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”). Pur introducendo un inasprimento delle sanzioni per condotte fraudolente e contraffazioni strutturate, il testo prevede meccanismi di salvaguardia e tutele graduali per l'operatore in buona fede, volti a proteggere il tessuto delle micro-imprese da meri errori formali.
REATI PENALI E LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
La normativa introduce o rimodula fattispecie di reato specifiche:
Circostanze aggravanti e impatto finanziario (art. 517-octies e 518.1 c.p.):
LO STRUMENTO DI TUTELA OPERATIVA: IL BLOCCO UFFICIALE TEMPORANEO
L’art. 15 della Legge75/2026 inserisce lo strumento come art. 18-bis della Legge n. 689/1981. Tale strumento instaura un principio di proporzionalità ed evita l'immediata applicazione di misure drastiche.
Qualora gli organi di controllo (es. ICQRF, Carabinieri forestali) rilevino violazioni puramente documentali o di carattere formale che non compromettano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità non procede al sequestro. Viene disposto un “blocco ufficiale temporaneo” delle merci o dei mezzi tecnici, concedendo all'operatore un termine fisso di 10 giorni per trasmettere la documentazione integrativa corretta. Se la documentazione presentata sana l'irregolarità, il prodotto o mezzo viene immediatamente svincolato senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.