La Cassazione conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta dal CONAI rispetto a quella sostenuta dal POLIECO

Dopo 15 anni termina il contenzioso instaurato dal CONAI nei confronti del POLIECO per non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi

Prima il Tribunale di Roma con sentenza n° 16818/2007, poi la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3048/2014, ed ora la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 hanno riconosciuto l’esattezza dell’interpretazione della disciplina di riferimento seguita dal CONAI per delineare la propria sfera di competenza. La decisione della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso proposto dal POLIECO, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che, appunto, conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce una volta per tutte la natura di imballaggio di numerosi beni che il POLIECO ha preteso di attrarre alla propria sfera di gestione.

Questi gli aspetti della causa decisi quindi in via definitiva, cui il POLIECO dovrà attenersi:

il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;

le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;

la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;

possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;

la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;

anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa sono da considerarsi imballaggi;

sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, ecc…

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 19312/2018 e quelle ad essa collegate: sentenza del Tribunale di Roma n° 16818/2007 e sentenza n. 3048/2014 della Corte di appello di Roma 

 

Fonte: sito CONAI

  • Data inserimento: 26.07.18