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Approvo

Inquinamento luminoso – pubblicati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento dell’inquinamento luminoso

Con la pubblicazione sul bollettino della Regione Veneto n. 4 del 13/01/2012, della deliberazione della Giunta regionale n. 2402 del 29/12/2011, sono stati stabilititi i “Criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso. Art. 10, punto 3, legge regionale 07/08/2009, n. 17. Deliberazione n. 142/CR del 13/12/2011. Approvazione”

La regione Veneto ha stabilito che i Comuni possono ottenere contributi per interventi nella illuminazione pubblica. La tipologia degli interventi e le misure dei contributi, sono quelli di seguito riportati

I contributi concessi ai comuni

Interventi ammessi all’eventuale contributo

la misura del contributo

Predisposizione del piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso

non più del 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a euro 20.000,00

Per interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla legge

non più del 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a euro 50.000,00 per ogni singolo intervento

Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale  secondo la  disposizioni della legga

non più del 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a euro 70.000,00

Per ottenere i contributi i Comuni devono presentare domanda alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno con l’indicazione degli interenti da realizzare, nonché della relativa spesa.

I contributi verranno assegnati sulla base di una graduatoria, secondo i seguenti criteri di priorità:

a)      Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici di all’Allegato della legge;

b)      Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali  e dei siti di osservazione di cui all’allegato B della legge;

c)      Data di presentazione della domanda ;

d)      Attestazione di segnalazione di sorgenti luminose pubbliche di grande inquinamento luminoso da parte della  Provincia ai sensi dell’art. 4 lettera b) della legge o da parte dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, di cui all’art. 6 della legge;

e)      Interventi inseriti nel Programma triennale delle OO PP del Comune;

f)       Attestazione relativa all’adeguamento del regolamento edilizio alle disposizioni della legge;

g)      Attestazione relativa al risparmio di consumo di energia elettrica effettivamente conseguito nell’anno precedente ai sensi dell’art. 5, punto 6 della legge.

Nel caso un Comune abbia richiesto un contributo per la predisposizione del Piano  dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso, per l’erogazione di quanto assegnato dovrà essere trasmessa copia del Piano stesso, perfezionato nella sua efficacia, unitamente alla documentazione comprovante l’effettiva spesa sostenuta.

Legge 11/08/2009, n. 17 

Art. 4 - Compiti delle Province

1.    Le Province:

….

b)    individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all’articolo 8, delle associazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso di cui all’articolo 6;

Art. 5 - Compiti dei Comuni

1.    I Comuni:

2.    I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modifiche.

3.    In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l’uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.    Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.

5.    Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:

a)    provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;

b)    adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.

6.    Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito dell’assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d’incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.

Art. 10 - Contributi regionali

1.    La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei PICIL.

2.    La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3.    Con provvedimento della Giunta regionale da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

  • Data inserimento: 27.01.12