Imballaggi e rifiuti di imballaggio: Regolamento PPWR UE 2025/40

Dal 12 agosto 2026 saranno applicate nuove regole per fabbricanti, fornitori e distributori di imballaggi. Confartigianato Imprese Vicenza è a disposizione delle aziende.

Il 12 agosto 2026 scattano operativamente i primi obblighi del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che è entrato in vigore l’11 febbraio 2025.

Il regolamento ha l’obiettivo di armonizzare il quadro normativo frammentato delle singole legislazioni nazionali, introducendo prescrizioni di sostenibilità ambientale ed etichettatura comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Il PPWR si svilupperà negli anni, con successive integrazioni e adeguamenti normativi, fino all’anno 2040.

Obiettivi principali:

  • Prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
  • Riutilizzo e ricarica degli imballaggi;
  • Raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
  • Contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica;
  • Etichettatura armonizzata.

A chi è rivolto:

I soggetti coinvolti sono tutte le figure presenti lungo la catena di approvvigionamento: fornitore, fabbricante, importatore e distributore.

Il Regolamento prevede obblighi differenti a seconda del ruolo rivestito.

  • Fornitore: fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;
  • Fabbricante:
    • fabbrica imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale;
    • fornitore di imballaggi o prodotti imballati, con nome e marchio commerciale della microimpresa committente che si trova nello stesso Stato membro;
  • Importatore: immette sul mercato dell'Unione Europea un imballaggio originario di un Paese terzo;
  • Distributore: mette un imballaggio a disposizione sul mercato.

Il Regolamento prevede che sia identificato un unico fabbricante nella catena di approvvigionamento.

Ambito di applicazione:

Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio.

Obblighi dal 12 agosto 2026:

  • Fabbricante: deve effettuare la valutazione della conformità degli imballaggi e redigere la dichiarazione di conformità, secondo le procedure indicate nel regolamento (Allegato VII e Allegato VIII). Uno dei requisiti da rispettare per la conformità riguarda i limiti di sostanze contenute negli imballaggi, quali piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, oltre ai PFAS nel caso di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari;
  • Fornitore: è tenuto a fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla redazione della dichiarazione di conformità, compresa la documentazione tecnica;
  • Importatore: prima di immettere sul mercato gli imballaggi, si assicura che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e che abbia redatto la documentazione tecnica;
  • Distributore: deve esercitare la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente Regolamento.

 

Per ulteriori informazioni, compilare il form di contatto, che sarà gestito direttamente da Confartigianato Imprese Vicenza.

  • Data inserimento: 03.08.26