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FSBA: contribuzione correlata. Circolare INPS n. 53 del 12 aprile 2019.

Le imprese iscritte a FSBA non devono anticipare la contribuzione correlata. Secondo l’INPS l’obbligo di versamento grava direttamente sul Fondo.

Con la circolare n. 53 del 12 aprile u.s., L’INPS fornisce le istruzioni operative per il versamento della contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, d.lgs. n. 148/2015.

 

Ricordiamo che sono destinatarie delle tutele erogate da FSBA e, quindi, soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo e di versamento della relativa contribuzione di finanziamento le imprese in possesso delle caratteristiche proprie delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/1985 (Legge Quadro dell’artigianato) ed individuate come artigiane tramite il Codice Statistico Contributivo (CSC 4), con esclusione delle imprese che pur applicando un CCNL del settore artigiano, appartengono a categorie diverse.

Le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 148/2015.

 

Come noto, l’articolo 34 del d.lgs. n. 148/2015 pone in capo ai soli datori di lavoro beneficiari delle prestazioni FSBA l’obbligo di anticipare all’INPS il versamento della contribuzione correlata alle prestazioni (assegno ordinario o assegno di solidarietà) erogate dal Fondo, salva la possibilità, una volta operato il versamento, di richiedere al Fondo il rimborso dell’importo anticipato.

L’INPS, nella circolare in oggetto, con un’interpretazione evolutiva della norma, stabilisce che l'onere del versamento della contribuzione correlata non è a carico dei datori di lavoro, ma è direttamente in capo al Fondo. In altri termini, le imprese non devono anticipare alcun versamento della contribuzione riferita ai periodi interessati dalle prestazioni FSBA, in quanto l’obbligo di versamento è assolto da FSBA. Di conseguenza, per le imprese viene meno anche il diritto a richiedere eventuali rimborsi al Fondo, dal momento che non effettuano alcun versamento anticipato a titolo di contribuzione correlata.

 

Di seguito alleghiamo la circolare INPS recante i criteri di determinazione della contribuzione correlata (punto 5), le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens (punti 6.1 e 6.2) e le modalità di versamento della contribuzione ad opera del Fondo (punto 6.3).

  • Data inserimento: 17.04.19