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FSBA: Accordo Interconfederale Regionale 4 marzo 2022. AGGIORNAMENTO.

Procedura di consultazione sindacale per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale erogato da FSBA. Aggiornamento della notizia 5260 del 7.3.2022 a seguito delle Procedure operative diramate dal Fondo in data 10 marzo 2022.

Il 4 marzo u.s. Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato il nuovo Accordo Interconfederale sulla procedura di informazione e consultazione sindacale per la richiesta delle prestazioni di FSBA per il territorio del Veneto.

La procedura, in vigore dal 7 marzo 2022, è utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, così come da ultimo previsto dalla legge n. 234/2021, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’avvio della procedura di consultazione sindacale avviene mediante l’invio preventivo del modello FSBA 2022 (allegato 1 A.I. 4.3.2022) da parte dell’azienda. L’informativa deve essere inviata in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc.) a dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all’A.A. scelta. Nella comunicazione si dovrà specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato, in precedenza, accordi di accesso agli ammortizzatori sociali per la stessa azienda.

A conclusione della procedura deve essere sempre stipulato il verbale di accordo sindacale (sulla base dell’allegato 2 dell’Accordo Interconfederale) da parte del datore di lavoro, di almeno una OO.SS. e di tutti i lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l’intera procedura di consultazione sindacale, compresa la sottoscrizione del verbale di accordo, dovrà essere esperita preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.

In base alla Delibera FSBA 28.2.2022 e alla nota sulle procedure rilasciata dal Fondo in data 10.03.2022, l’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata mensili, cioè pari ai giorni di calendario del mese di riferimento (es. 01.01.2022 – 31.01.2022, 01.02.2022 – 28.02.2022 etc.).

Anche il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indicato nell’informativa sindacale alle OO.SS. e all’Associazione artigiani dovrà coincidere con il periodo indicato nel verbale.

In questa prima fase, e fino a diverse indicazioni dal Fondo, non è possibile effettuare la procedura di consultazione per periodi superiori al singolo mese di riferimento, al termine del quale, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere nuovamente esperita l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale di accordo, nel rispetto della durata massima della prestazione FSBA, attualmente fissata in 13 settimane, di effettiva fruizione, nel biennio mobile decorrente dal 1° gennaio 2022, azzerando eventuali utilizzi dell’ammortizzatore anche con causale Covid nel 2020/2021.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento FSBA l’accesso alla prestazione del Fondo, è condizionato dal preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di gestione dell’orario previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale (ROL, flessibilità, banca ore etc.), ivi compresa la fruizione di ferie/permessi residui dell’anno precedente.

Entro il 30 marzo 2022, le imprese dovranno esperire la procedura sopra descritta per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti dal 1° gennaio 2022 al 6 marzo 2022, inviando le informative riferite ai singoli mesi e sottoscrivendo il numero di verbali di accordo mensili necessari con valenza retroattiva. Non è possibile coprire con una sola informativa e con un solo verbale l’intero periodo dal 1° gennaio al 6 marzo (o oltre).

Se un’azienda deve recuperare, fermo l’invio delle informative, un periodo continuativo di effettiva fruizione che va, ad esempio, da lunedì 10 gennaio 2022 fino a domenica 6 marzo 2022 (8 settimane), dovrà firmare tre accordi sindacali uno per ciascun mese (uno per gennaio, uno per febbraio e uno per marzo). Successivamente farà tre domande sul portale con tre diversi ticket Inps. Per ciascun accordo, i dipendenti firmeranno i rispettivi D06 Ebav.

 

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi climatici

Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali l’informativa di cui all’allegato 3 dell’Accordo interconfederale, la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione dell’autorità competente attestante l’evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.

 

Lavoratori a domicilio e lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e superiore a 30 giorni

La procedura di consultazione sindacale potrà essere attivata anche in relazione ai lavoratori a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’anzianità richiesta di 90 giorni.

Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l’estensione della tutela dal 1.1.2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni, le Parti sociali valuteranno di confermare e di estendere anche ai dipendenti con anzianità fra 30 e 90 giorni,  in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all’accordo regionale 25.6.2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.

 

Adempimenti a carico dell’impresa

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro indicata nel verbale di accordo sindacale, la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.

Nella nota sulle procedure operative (10.03.2022) il Fondo chiarisce che per le competenze di gennaio, febbraio e marzo le domande vanno presentate entro il 31.03.2022 (termine ordinatorio).

L’azienda è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello interessato dalla sospensione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. La rendicontazione avviene tramite compilazione manuale del calendario nella sezione dedicata nel portale Sinaweb e prevede il caricamento obbligatorio dell’UNIEMENS del mese di riferimento (file xml). In futuro la rendicontazione delle assenze sarà possibile tramite l’esclusivo inserimento del file UNIEMENS (il Fondo fornirà le opportune istruzioni).

Al termine del periodo di sospensione l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore. In pratica, in caso di cessazione dell’attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l’azienda sarà obbligata a restituire le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.

Al termine di ogni periodo di sospensione l’azienda deve produrre, con il supporto del suo intermediario, tramite la piattaforma online la Dichiarazione di ripresa attività produttiva, scaricabile dal sito del Fondo. In presenza di periodi di sospensione continuativi su base mensile senza interruzione fino all’integrale utilizzo delle 13 settimane la dichiarazione di ripresa dovrà essere inviata al termine dell’ultimo periodo di sospensione.

 

Adempimenti a carico del lavoratore

Una volta sottoscritto il verbale di accordo sindacale il lavoratore è tenuto a presentare ad EBAV il modello D06-FSBA debitamente compilato.

Con tale modello il lavoratore comunica ad EBAV i dati anagrafici e l’IBAN su cui accreditare le somme relative alle prestazioni FSBA. Il modello deve essere compilato e presentato dal lavoratore agli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali della provincia di Vicenza. La domanda D06-FSBA può essere presentata esclusivamente a fronte dell’accordo sindacale (o allegato 3 in caso di fermata per eventi meteo) da cui risulti il nominativo del lavoratore. Il lavoratore quindi deve produrre una copia del verbale di accordo sindacale.

L’assolvimento di tale adempimento da parte del lavoratore è condizione indispensabile per l’erogazione dei trattamenti FSBA.

 

Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale

Confartigianato Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.

Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella consulenza e per la redazione della documentazione richiesta loro per accedere alle prestazioni FSBA (mod. D06).

 

Importo della prestazione e Assegni Nucleo Familiare

L’ammontare dell’assegno è pari al 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nel periodo di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro comprese fra le ore zero  e  il limite dell'orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimanali). L’importo del trattamento non potrà superare il tetto massimo mensile fissato per il 2022 a 1.222,51 euro lordi (circ. INPS n. 26/2022).

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto che durante i periodi di FSBA i lavoratori aventi diritto riceveranno dal Fondo gli importi a titolo di assegni familiari nei casi “ordinari” solo per i periodi di paga di Gennaio e Febbraio 2022, mentre da Marzo 2022 in poi solo nei casi residuali previsti per legge (si pensi ai nuclei familiari composti da soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF (circolare INPS nr. 34 del 28/2/2022).

Dal 1° marzo 2022 infatti è operativo l’assegno unico universale che, salvi i casi residuali, ha sostituito gli ANF e che viene pagato direttamente dall’INPS direttamente al lavoratore.

Ad oggi, FSBA non ha ancora diramato le istruzioni in merito all’erogazione degli ANF dal 1.1.2022 in poi.

 

L’Accordo Interconfederale 4 marzo 2022 e la modulistica sono scaricabili dalla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza.

  • Data inserimento: 10.03.22