Edilizia: Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2025.

Sottoscritto il 18 marzo 2026 l’accordo per l’erogazione dell’E.V.R. anno 2025.

Il contratto collettivo regionale per le imprese artigiane e PMI del settore edilizia e affini del 12 febbraio 2026 regolamenta all’art. 25 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con riferimento alle annualità 2026, 2027 e 2028 e conferma le disposizioni dell’Accordo Regionale del 1° agosto 2025 con riguardo all’E.V.R. di competenza anno 2025 da erogare dal 1° aprile 2026 e fino al 31 marzo 2027. In altre parole, la determinazione e l’erogazione dell’E.V.R. per l’annualità 2025 avvengono alle condizioni previste dal CCRL 3 febbraio 2022 e dall’Accordo Regionale 20 marzo 2023 prorogati dal citato accordo 01.08.2025 anche per l’annualità 2025.

Con verbale di accordo sottoscritto il 18 marzo 2026 le Parti Sociali regionali hanno quantificato il valore dell’E.V.R. di competenza 2025.

L’E.V.R. è determinato annualmente sulla base di 5 parametri/indicatori territoriali verificati dalle Parti sociali previo confronto dei relativi dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno edile di riferimento con quelli dell’anno edile immediatamente precedente.

Ai fini della determinazione dell’E.V.R. erogabile per l’annualità 2025, la verifica dei parametri è fatta confrontando l’anno edile 2025 rispetto all’anno edile 2024.

I parametri che vengono verificati sono:

  • numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
  • numero di Imprese iscritte a Edilcassa Veneto;
  • monte salari denunciato ad Edilcassa Veneto;
  • ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (ivi comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare;
  • numero di Gratifiche Natalizie liquidate.

Ad ogni indicatore che risulta positivo alla verifica è attribuita una percentuale (20%) dell’importo complessivo di E.V.R. da erogare.

Condizioni di erogazione E.V.R. di competenza anno 2025

Per l’E.V.R. di competenza 2025, i 5 parametri di confronto fra l’anno edile 2025 e l’anno edile 2024 sono risultati tutti positivi: l’E.V.R. è quindi definito per il valore intero (100%) nella misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023, secondo i valori determinati per i vari livelli di inquadramento dal verbale di accordo 18.03.2026.

  • sono tenute all’erogazione dell’E.V.R. le imprese che applicano il CCNL (F015) e il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini sottoscritti da Confartigianato, a prescindere dalla cassa edile di iscrizione dell’impresa;
  • l’E.V.R. spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante (sono esclusi gli apprendisti duali) che risultino in forza presso l’impresa che lo corrisponde:
  1. durante il periodo di misurazione dei parametri, cioè nel periodo compreso dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025, e
  2. alla data del 1° febbraio 2026.

I requisiti a) e b) devono essere soddisfatti entrambi.

  • per impiegati e operai l’importo E.V.R. da erogare è quello corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore al 1° marzo 2026. L’erogazione avviene su base mensile in 12 rate di pari importo dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027.
  • per gli apprendisti professionalizzanti l’importo di E.V.R. da erogare è definito applicando all’importo riferito al livello di inquadramento finale la percentuale di retribuzione relativa al Gruppo di appartenenza e al semestre di anzianità in essere al 1° marzo 2026. L’importo viene erogato su base mensile in 12 rate di pari importo dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027.
  • l’importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo 01.10.2024 – 30.09.2025 (periodo di misurazione dei parametri). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero.
  • per i lavoratori part-time l’importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base all’orario di lavoro in essere nel periodo 01.10.2024 – 30.09.2025 (periodo di misurazione dei parametri);
  • per i lavoratori a chiamata l’importo E.V.R. spettante è quello riferito al livello di inquadramento al 1° marzo 2026 riproporzionato in ragione dei mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo di misurazione dei parametri (01.10.2024 – 30.09.2025) e della percentuale di riduzione di orario di lavoro da ricavare come percentuale media part-time prendendo a riferimento i mesi di durata di rapporto di lavoro nel periodo di misurazione dei parametri (01.10.2024 – 30.09.2025);
  • l’importo E.V.R. è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso il TFR) e non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti ad Edilcassa Veneto;
  • l’importo E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam (es. superminimo assorbibile, etc.);
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 1° febbraio 2026, la quota di E.V.R. spettante e non ancora corrisposta sarà erogata in un’unica soluzione con l’ultimo cedolino utile;
  • nel caso in cui il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro durante il periodo di misurazione dei parametri (01.10.2024 – 30.09.25) e sia stato nuovamente assunto presso la stessa impresa nel medesimo periodo, l’E.V.R. viene erogato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo di misurazione. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero;
  • nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di misurazione dei parametri (01.10.2024 – 30.09.25) abbia cessato il rapporto di lavoro prima del 1° febbraio 2026 e venga riassunto presso la stessa impresa dopo il 1° febbraio 2026, l’E.V.R. viene erogato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo di misurazione. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero;
  • le imprese costituitesi nell’anno 2025 devono corrispondere gli importi E.V.R. per l’anno 2025 nella misura definita a livello regionale (no verifica aziendale).

Erogazione E.V.R. 2025 su base aziendale

Determinata la misura dell’E.V.R. a livello regionale sulla base dei parametri definiti dal CCRL, ai fini della fiscalizzazione di vantaggio, l’impresa può operare un’ulteriore verifica a livello aziendale per confermare l’erogazione in misura piena dell’E.V.R. oppure la sua erogazione parziale (50%) o non erogazione dello stesso.

La verifica aziendale va effettuata considerando i seguenti parametri:

  1. numero ore ordinarie denunciate in Edilcassa Veneto, confrontando quelle dell’anno edile 2025 rispetto a quelle dell’anno edile 2024. Le imprese che applicano il CCNL/CCRL Edilizia sottoscritto da Confartigianato, iscritte alla Cassa Edile ANCE di Vicenza (o altra cassa edile diversa da Edilcassa), effettueranno la verifica sulle ore ordinarie denunciate alla cassa edile di iscrizione;
  2. volume affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione IVA 2025 rispetto a quella 2024. Per le imprese in regime forfettario il raffronto va effettuato prendendo a riferimento il reddito prodotto nell’anno 2025 rispetto a quello dell’anno 2024. Il dato è ricavabile da Quadro LM della dichiarazione dei redditi (raffronto dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024) su 2024 (redditi 2023).

Per l’impresa con solo impiegati l’indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto (o alla Cassa Edile di iscrizione) è rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).

I parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.

Qualora dalla verifica effettuata:

  1. entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all’ anno precedente, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 100%;
  2. un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all’ anno precedente, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 50%;
  3. entrambi i parametri risultino negativi rispetto all’ anno precedente, l’azienda NON erogherà l’E.V.R.

La verifica a livello aziendale è finalizzata a consentire all’impresa, oltre all’applicazione del regime fiscale agevolato, di erogare l’E.V.R. in misura ridotta oppure la sua non erogazione. L’impresa, che decide di non effettuare la verifica aziendale, è tenuta comunque a corrispondere l’E.V.R. (assoggettato a tassazione ordinaria) negli importi e secondo le modalità di erogazione definiti dagli accordi regionali in materia.

Nelle ipotesi A), B) e C) sopra indicate l’impresa deve inviare a mezzo PEC a Edilcassa Veneto e, per conoscenza, all’Associazione Provinciale Artigiana di riferimento, entro il 15 aprile 2025 (termine perentorio) un’autocertificazione utilizzando il modello definito dalla contrattazione regionale (Allegato 1) e scaricabile dalla seguente pagina (all’interno della sezione dedicata al contratto collettivo dell’edilizia):

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle Parti Sociali regionali, le quali potranno chiedere una verifica della documentazione entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l’impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto. Si tratta solo di una verifica documentale sui parametri aziendali, non sono previsti incontri a livello aziendale.

Entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, le parti sociali comunicheranno l’esito della verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione nella misura del 50%. Trascorsi questi termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni la documentazione si intende accolta.

L’Allegato 1 va inviato ad Edilcassa Veneto al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questa casella PEC, come indicato da Edilcassa Veneto nella propria circolare n. 2/2024 del 26.07.2024, dovrà essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni di non erogazione/erogazione parziale dell’EVR (Allegato 1 accordo del 20.03.2023) o per la comunicazione dell’erogazione EVR in regime di tassazione agevolata (Allegato 3 accordo del 20.03.2023).

Per quanto riguarda Confartigianato Imprese Vicenza la comunicazione va inviata all’indirizzo PEC:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Laddove sussistano le condizioni per la non erogazione dell’EVR o l’erogazione in misura ridotta, l’azienda ne darà comunicazione ai dipendenti utilizzando il modello definito dagli accordi regionali (Allegato 2).

Applicazione regime fiscale agevolato

L’introduzione di indicatori aziendali consente all’azienda di poter applicare il regime di tassazione agevolata all’EVR, qualora spettante, sia in misura piena che ridotta, avendo lo stesso le caratteristiche previste dalla vigente normativa. Infatti, tramite la verifica aziendale dei parametri (ore ordinarie denunciate e volume affari IVA) nel confronto fra gli anni edili 2025/2024, ogni impresa può valutare il raggiungimento dell’incremento di redditività, produttività, qualità efficienza ed innovazione richiesto dalla normativa vigente ai fini della fiscalizzazione di vantaggio.

Ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata è sufficiente si verifichi l’incremento di uno solo dei parametri (Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E 29 marzo 2018) individuati dall’accordo regionale per la valutazione su base aziendale.

È assoggettabile a tassazione agevolata l’importo complessivo E.V.R. erogato nell’anno 2026 (gennaio – dicembre).

L’impresa che intenda applicare la tassazione agevolata deve effettuare nei termini di legge la dichiarazione telematica (c.d. scheda monitoraggio) sul portale Cliclavoro.

Infine, le imprese che si avvalgono del regime fiscale agevolato dovranno inviare, a mezzo PEC, entro il 31 agosto 2026 a Edilcassa Veneto e all’Associazione Artigiana Provinciale di riferimento un’informativa utilizzando il modello definito dalla contrattazione regionale (Allegato 3).

La modulistica (allegati 1, 2 e 3) è scaricabile dalla seguente pagina (all’interno della sezione dedicata al contratto collettivo dell’edilizia è caricato file denominato 05_E.V.R. 2025_modulistica):

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

In allegato alla presente notizia il verbale di quantificazione E.V.R. 2025.

  • Data inserimento: 20.03.26