Il contratto collettivo regionale per le imprese artigiane e PMI del settore edilizia e affini del 12 febbraio 2026 regolamenta all’art. 25 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con riferimento alle annualità 2026, 2027 e 2028 e conferma le disposizioni dell’Accordo Regionale del 1° agosto 2025 con riguardo all’E.V.R. di competenza anno 2025 da erogare dal 1° aprile 2026 e fino al 31 marzo 2027. In altre parole, la determinazione e l’erogazione dell’E.V.R. per l’annualità 2025 avvengono alle condizioni previste dal CCRL 3 febbraio 2022 e dall’Accordo Regionale 20 marzo 2023 prorogati dal citato accordo 01.08.2025 anche per l’annualità 2025.
Con verbale di accordo sottoscritto il 18 marzo 2026 le Parti Sociali regionali hanno quantificato il valore dell’E.V.R. di competenza 2025.
L’E.V.R. è determinato annualmente sulla base di 5 parametri/indicatori territoriali verificati dalle Parti sociali previo confronto dei relativi dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno edile di riferimento con quelli dell’anno edile immediatamente precedente.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. erogabile per l’annualità 2025, la verifica dei parametri è fatta confrontando l’anno edile 2025 rispetto all’anno edile 2024.
I parametri che vengono verificati sono:
Ad ogni indicatore che risulta positivo alla verifica è attribuita una percentuale (20%) dell’importo complessivo di E.V.R. da erogare.
Condizioni di erogazione E.V.R. di competenza anno 2025
Per l’E.V.R. di competenza 2025, i 5 parametri di confronto fra l’anno edile 2025 e l’anno edile 2024 sono risultati tutti positivi: l’E.V.R. è quindi definito per il valore intero (100%) nella misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° ottobre 2023, secondo i valori determinati per i vari livelli di inquadramento dal verbale di accordo 18.03.2026.
I requisiti a) e b) devono essere soddisfatti entrambi.
Erogazione E.V.R. 2025 su base aziendale
Determinata la misura dell’E.V.R. a livello regionale sulla base dei parametri definiti dal CCRL, ai fini della fiscalizzazione di vantaggio, l’impresa può operare un’ulteriore verifica a livello aziendale per confermare l’erogazione in misura piena dell’E.V.R. oppure la sua erogazione parziale (50%) o non erogazione dello stesso.
La verifica aziendale va effettuata considerando i seguenti parametri:
Per l’impresa con solo impiegati l’indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto (o alla Cassa Edile di iscrizione) è rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).
I parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.
Qualora dalla verifica effettuata:
La verifica a livello aziendale è finalizzata a consentire all’impresa, oltre all’applicazione del regime fiscale agevolato, di erogare l’E.V.R. in misura ridotta oppure la sua non erogazione. L’impresa, che decide di non effettuare la verifica aziendale, è tenuta comunque a corrispondere l’E.V.R. (assoggettato a tassazione ordinaria) negli importi e secondo le modalità di erogazione definiti dagli accordi regionali in materia.
Nelle ipotesi A), B) e C) sopra indicate l’impresa deve inviare a mezzo PEC a Edilcassa Veneto e, per conoscenza, all’Associazione Provinciale Artigiana di riferimento, entro il 15 aprile 2025 (termine perentorio) un’autocertificazione utilizzando il modello definito dalla contrattazione regionale (Allegato 1) e scaricabile dalla seguente pagina (all’interno della sezione dedicata al contratto collettivo dell’edilizia):
https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/
Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle Parti Sociali regionali, le quali potranno chiedere una verifica della documentazione entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l’impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto. Si tratta solo di una verifica documentale sui parametri aziendali, non sono previsti incontri a livello aziendale.
Entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, le parti sociali comunicheranno l’esito della verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione nella misura del 50%. Trascorsi questi termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni la documentazione si intende accolta.
L’Allegato 1 va inviato ad Edilcassa Veneto al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questa casella PEC, come indicato da Edilcassa Veneto nella propria circolare n. 2/2024 del 26.07.2024, dovrà essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni di non erogazione/erogazione parziale dell’EVR (Allegato 1 accordo del 20.03.2023) o per la comunicazione dell’erogazione EVR in regime di tassazione agevolata (Allegato 3 accordo del 20.03.2023).
Per quanto riguarda Confartigianato Imprese Vicenza la comunicazione va inviata all’indirizzo PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Laddove sussistano le condizioni per la non erogazione dell’EVR o l’erogazione in misura ridotta, l’azienda ne darà comunicazione ai dipendenti utilizzando il modello definito dagli accordi regionali (Allegato 2).
Applicazione regime fiscale agevolato
L’introduzione di indicatori aziendali consente all’azienda di poter applicare il regime di tassazione agevolata all’EVR, qualora spettante, sia in misura piena che ridotta, avendo lo stesso le caratteristiche previste dalla vigente normativa. Infatti, tramite la verifica aziendale dei parametri (ore ordinarie denunciate e volume affari IVA) nel confronto fra gli anni edili 2025/2024, ogni impresa può valutare il raggiungimento dell’incremento di redditività, produttività, qualità efficienza ed innovazione richiesto dalla normativa vigente ai fini della fiscalizzazione di vantaggio.
Ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata è sufficiente si verifichi l’incremento di uno solo dei parametri (Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E 29 marzo 2018) individuati dall’accordo regionale per la valutazione su base aziendale.
È assoggettabile a tassazione agevolata l’importo complessivo E.V.R. erogato nell’anno 2026 (gennaio – dicembre).
L’impresa che intenda applicare la tassazione agevolata deve effettuare nei termini di legge la dichiarazione telematica (c.d. scheda monitoraggio) sul portale Cliclavoro.
Infine, le imprese che si avvalgono del regime fiscale agevolato dovranno inviare, a mezzo PEC, entro il 31 agosto 2026 a Edilcassa Veneto e all’Associazione Artigiana Provinciale di riferimento un’informativa utilizzando il modello definito dalla contrattazione regionale (Allegato 3).
La modulistica (allegati 1, 2 e 3) è scaricabile dalla seguente pagina (all’interno della sezione dedicata al contratto collettivo dell’edilizia è caricato file denominato 05_E.V.R. 2025_modulistica):
https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/
In allegato alla presente notizia il verbale di quantificazione E.V.R. 2025.