Edilizia: Contratto Collettivo Regionale di Lavoro

Dal 1° marzo 2026 decorre il nuovo contratto regionale di lavoro per le imprese artigiane e PMI del Veneto dei settori Edilizia e Affini, sottoscritto il 12 febbraio 2026.

Il 12 febbraio 2026 Confartigianato Imprese Veneto e le altre associazioni artigiane regionali hanno sottoscritto con Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL del Veneto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (di seguito CCRL) per le Imprese artigiane e PMI del Settore Edili e Affini, che coinvolge in Veneto più di 5.000 imprese (+ 2,4% rispetto al 2024) e oltre 18.000 dipendenti (+ 4% rispetto al 2024), che generano una massa salare di oltre 258 milioni euro. In provincia di Vicenza i datori di lavoro interessati sono circa 1100 (22% del Veneto) che danno occupazione a 3500 (20 % del Veneto) dipendenti.

Il CCRL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali del settore edilizia e affini così come definite sulla base della sfera di applicazione del CCNL Imprese artigiane e PMI dell’Edilizia e affini del 20.05.2025 sottoscritto da ANAEPA Confartigianato Edilizia (codice CNEL: F015).

Il CCRL decorre dal 1° marzo 2026 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2028, per un totale di 34 mesi. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato dalle parti nel termine fissato dal CCRL medesimo.

Si descrivono di seguito i principali contenuti del nuovo contratto.

Parte normativa

Il CCRL, nella sezione comune valevole per operai e impiegati, disciplina per la prima volta l’istituto della reperibilità (art. 14) e definisce nel dettaglio le aliquote di versamento della contribuzione a Edilcassa Veneto (art. 15) alla luce di quanto definito dagli accordi nazionali sul Fondo Nazionale APE.

In merito alla reperibilità si segnala un refuso nel testo contrattuale che verrà corretto in sede di stesura definitiva: il compenso giornaliero per i giorni festivi è di € 12,00 (non € 9,00), mentre quello per i giorni liberi è di € 9,00 (non € 12,00).

Nella parte dedicata agli operai e agli apprendisti operai, il CCRL conferma le disposizioni normative del precedente CCRL 3 febbraio 2022 sui seguenti istituti:

  • regolamento APE, trattamento in caso di malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro;
  • trattamento in caso di congedo di maternità/paternità;
  • festività (con l’aggiunta della festività del 4 ottobre – San Francesco);
  • ferie e riposi;
  • contribuzioni a Edilcassa Veneto (calcolate con riferimento alle ore ordinarie e alle festività);
  • gratifica natalizia.

In sede di rinnovo sono state modificate e uniformate per tutto il territorio regionale, senza più distinzioni a livello provinciale, le seguenti indennità che, dal 1° marzo 2026, sostituiscono quelle regolamentate dal CCRL 16 febbraio 1999:

  • indennità per lavori di alta montagna
  • per lavori eseguiti oltre i 1.000 metri sul livello del mare e fino a 1.300 metri   7%
  • per lavori eseguiti oltre i 1.300 metri sul livello del mare e fino a 2.000 metri   15%
  • per lavori eseguiti oltre i 2.000 metri sul livello del mare                                20%

L’indennità è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 25, punto 3) del CCNL.

  • indennità per lavori speciali disagiati

In aggiunta alle attività elencate nell’art. 23 CCNL, il CCRL annovera fra i “lavori disagiati” quelli relativi:

  • alla manutenzione stradale per i quali l’operaio è costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall’impresa, alla manuale stenditura a caldo del conglomerato bituminoso a mezzo di “rastrellina” limitatamente all’addetto all’attrezzo;
  • allo spargimento dell’emulsione bituminosa nebulizzata a caldo sulle superfici da trattare a mezzo di spruzzatrici manuali limitatamente all’addetto allo spruzzo.

In tali casi l’indennità è stabilita nella misura del 10% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 25, punto 3) del CCNL.

  • lavori in galleria

L’indennità spettante per il personale addetto a lavori in galleria è fissata in:

  • per il personale addetto al fronte perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagio: 46%;
  • per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%
  • per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%

L’indennità è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 25, punto 3) del CCNL.

Sono state inoltre riviste le aliquote dell’indennità speciale legata a lavori svolti nella città di Venezia.

Le altre indennità contemplate nel CCRL 16.02.1999 non riformate dal nuovo CCRL restano in vigore nelle misure definite dalla contrattazione previgente.

Tutte le indennità sopra descritte sono escluse dal computo per la contribuzione a Edilcassa Veneto.

La parte dedicata agli impiegati e apprendisti impiegati conferma, senza modifiche, le norme del CCRL 2022 su contribuzioni, accantonamento tredicesima, ferie, permessi e riposi. In merito al trattamento (indennità) per lavori di alta montagna e in galleria da riconoscere agli impiegati si applica l’art. 53 del CCNL.

Apprendistato duale

Il CCRL recepisce e dà attuazione, con decorrenza dal 1° marzo 2026, anche per il settore edile alle norme dell’Accordo Interconfederale regionale dell’8 maggio 2025 in materia di apprendistato di 1° e 3° livello. Gli articoli 17 e 20 dell’Accordo citato, regolanti rispettivamente il trattamento economico degli apprendisti assunti in apprendistato di 1° livello o in apprendistato di 3° livello, si applicano anche agli apprendisti assunti con tali tipologie contrattuali in forza alla data del 12 febbraio 2026 con decorrenza dalle retribuzioni afferenti al periodo paga di aprile 2026.

Parte economica

L’art. 23 del CCRL regolamenta il trattamento economico per mensa, trasporto, trasferta e pernottamento con riguardo agli operai (e apprendisti operai), esaurendo in modo complessivo per il Veneto quanto previsto dagli articoli 42 “accordi locali” e 24 “trasferta” del CCNL vigente sulle medesime materie.

Con riguardo alla mensa, il CCRL prevede, a partire dal 01.03.2026, un aumento di 2,00 euro dell’importo da destinare all’operaio per la fornitura del pasto. L’indennità mensa passa, quindi, da 12,00 euro (importo valido fino al 28.02.2026) a 14,00 euro per lavori nel territorio comunale e fuori comune fino a 10 km dalla sede dell’impresa. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza in cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell’impresa. Se non è possibile la fornitura del pasto il CCRL prevede erogazione di un’indennità sostitutiva mensa di 5,29 euro, elevata a 8,00 euro, a partire dal 01.03.2026, se vengono utilizzati i ticket restaurant in formato elettronico.

In merito al trattamento di trasferta il CCRL definisce i seguenti nuovi importi minimi dell’indennità a decorrere dal 01.03.2026:

  • per cantiere situato fuori comune oltre 10 km e fino a 20 km dalla sede dell’impresa: 22,00 euro/giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto entro il limite di 14,00 euro, spetta una diaria di 8,00 euro;
  • per cantiere situato fuori comune oltre 20 km e fino a 35 km dalla sede dell’impresa: 24,00 euro/giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto entro il limite di 14,00 euro, spetta una diaria di 1,000 euro;
  • per cantiere situato fuori comune oltre 35 km dalla sede dell’impresa: 28,00 euro/giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto entro il limite di 14,00 euro, spetta una diaria di 14,00 euro.

In trasferta non spetta alcun rimborso chilometrico ai lavoratori trasportati nel caso in cui l’impresa decida di effettuare il trasporto con mezzi aziendali oppure concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà dei lavoratori. All’operaio addetto alla guida del mezzo per recarsi al cantiere e viceversa è riconosciuta una delle seguenti indennità a seconda della situazione che si verifica:

  • utilizzo autorizzato dall’impresa dell’auto propria: € 0,40 al km dal 01.03.2026 (€ 0,35 al km fino al 28.02.2026);
  • utilizzo dell’auto propria per trasporto di altri colleghi autorizzato dall’impresa: € 0,80 al km dal 01.03.2026 (€ 0,70 al km fino al 28.02.2026);
  • lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale; € 0,08 al km (importo rimasto invariato rispetto al CCRL 2022).

In caso di pernottamento in luogo disposto dall’impresa non è dovuto il trattamento di trasferta, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all’operaio addetto alla guida del mezzo (vedi sopra), ma il pagamento di vitto e alloggio con l’aggiunta di una diaria di 12,00 euro al giorno. Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta un’indennità giornaliera viaggio per il primo e l’ultimo giorno di trasferta con pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio correnti a raggiungere il cantiere per andata e ritorno.

Per quanto riguarda gli impiegati (e apprendisti impiegati) il trattamento di trasferta è definito dall’art. 58 CCNL e l’indennità per uso di mezzo proprio è regolata dall’art. 52 CCNL.

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Il CCRL definisce le regole per la determinazione e l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) ad operai e impiegati con riferimento alle annualità di competenza 2026, 2027 e 2028. Questa disciplina, quindi, trova applicazione con riguardo all’E.V.R. di competenza anno 2026 con erogazione dal 1° maggio 2027 e fino al 30 aprile 2028, all’E.V.R. di competenza anno 2027 con erogazione dal 1° maggio 2028 e fino al 30 aprile 2029 e all’E.V.R. di competenza anno 2028 con erogazione dal 1° maggio 2029 e fino al 30 aprile 2030.

Il CCRL conferma l’importo dell’E.V.R. nella misura del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore alla data del 01/10/2023, qualora i 5 parametri di settore individuati dall’intesa stessa (Lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto al 30.09 – Monte salari – Ore di lavoro denunciate + festive + 60% di CIG – Numero di Gratifiche Natalizie – Imprese iscritte a Edilcassa Veneto al 30.09), risultino positivi nel confronto tra due anni edili. Ad ogni parametro viene attribuita la quota del 20% dell’importo complessivo E.V.R.

Una volta definito il valore dell’E.V.R. a livello regionale in base ai parametri di settore (entro il mese di marzo di ogni anno), ai fini dell’erogazione dell’E.V.R. a livello aziendale e dell’applicazione del regime fiscale agevolato secondo la normativa vigente, con riferimento agli anni di competenza 2026, 2027, 2028, la singola impresa dovrà verificare a livello aziendale i 2 parametri di riferimento: a) numero ore denunciate in Edilcassa o nella Cassa Edile di iscrizione e b) volume d‘affari IVA.  La verifica dei parametri andrà effettuata mediante raffronto tra gli anni edili, in relazione all’impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali. Qualora dal raffronto i parametri risultino entrambi positivi l’E.V.R. andrà riconosciuto in misura piena (100%), mentre spetterà nella misura del 50% solo se uno dei due parametri è positivo oppure non spetterà se entrambi i parametri risultano negativi.

Operativamente, ai fini dell’erogazione, non erogazione o erogazione in misura ridotta dell’E.V.R., il CCRL conferma anche per gli anni di competenza 2026, 2027 e 2028 la procedura di invio dell’autocertificazione aziendale a Edilcassa Veneto, estendendo il periodo di presentazione dell’autocertificazione dal 15 aprile al 15 maggio (termine perentorio).

Con riguardo all’E.V.R. di competenza anno 2025 da erogare dal 1° aprile 2026 e fino al 31 marzo 2027 il CCRL conferma le regole di cui all’Accordo Regionale del 1° agosto 2025, ossia la determinazione e l’erogazione alle condizioni previste dal CCRL 3 febbraio 2022 e dall’Accordo Regionale 20 marzo 2023, ivi compreso l’invio dell’autodichiarazione aziendale a Edilcassa nel termine perentorio del 15 aprile 2026.  

Con separata notizia verranno fornite le indicazioni operative relative all’E.V.R. 2025.

L’impresa che intenda instituire un premio di risultato aziendale potrà avvalersi della procedura definita dall’Accordo regionale Premio di Risultato integrativo del CCRL 12.06.2026 e sottoscritto in pari data. Le imprese che intendono adottare il Premio di risultato aziendale sono comunque tenute a riconoscere anche l’E.V.R. come disciplinato dal CCRL.

Prestazioni e Assistenze Edilcassa Veneto

Importanti novità sono introdotte dal CCRL con riferimento alle prestazioni e alle assistenze garantite da Edilcassa Veneto a favore di imprese e lavoratori: sul versante imprese, oltre alla conferma del contributo per il sostegno agli investimenti, sono introdotte in via sperimentale e temporanea per l’anno edile 2025/2026 le seguenti nuove prestazioni:

  • contributo a supporto dei costi sostenuti dalle imprese che, nell’anno edile 2025/2026, ottengono l’attestazione SOA o le certificazioni UNI/ISO;
  • per le sole imprese che hanno in essere nell’anno edile 2025/2026 almeno uno dei servizi proposti da Formedil Artigianato e PMI Veneto, ossia l’organismo paritetico per la formazione e la sicurezza del settore edile (Consulenza continuativa, D.V.R., adozione linee SGSL, valutazione rischi cancerogeni, POS e PIMUS) e/o visite in cantiere effettuate nel medesimo anno edile, è previsto un contributo per le spese sostenute per le visite mediche/accertamentiperiodici sanitari obbligatori dei dipendenti.

Viene, poi, prorogato anche per l’anno 2026 la prestazione “Incentivo Occupazione” riconosciuto in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori di età compresa fra i 30 anni e i 25 anni o di assunzione di apprendisti over 30 anni con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81/2015.

Con riguardo all’apprendistato duale, al pari delle imprese aderenti EBAV, anche per le imprese iscritte Edilcassa Veneto sono recepiti i contributi a favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti duali riguardanti il rimborso delle spese sostenute per l’integrazione del DVR, per le attività di co-progettazione per l’attivazione dell’apprendistato duale avvalendosi del supporto degli Enti di Formazione promossi dalle Associazioni artigiane (CESAR srl nel caso di Confartigianato Imprese Vicenza) e di valorizzazione della figura del tutor aziendale. Per gli studenti assunti con contratto di apprendistato duale è prevista la “Borsa di studio” (€ 1.600 lordi) erogata da Edilcassa Veneto, richiedibile dal giovane una volta conseguito il titolo di studio.

Sul versante lavoratori il CCRL conferma le 24 tipologie di Assistenze Edilcassa esistenti. Viene riproposto anche per l’anno edile 2025/2026 il contributo di 250 euro per il caro bolletta ai lavoratori con ISEE 2026 pari o inferiore a 25.000 euro. Innovativa per il settore è la creazione di un Fondo di Garanzia per il sostegno abitativo dei lavoratori operai iscritti a Edilcassa Veneto, che avrà una dotazione finanziaria di 250.000 euro e che andrà a sostegno delle garanzie richieste dai proprietari di casa ai lavoratori potenziali inquilini.

Sicurezza e Formazione

Il nuovo CCRL pone grande attenzione al tema della Sicurezza sul Lavoro, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni. Viene ribadita la validità del sistema di rappresentanza in materia di sicurezza nel settore, che riconosce l’importanza del ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, i quali potranno servirsi a breve di una proceduta telematica di consultazione attraverso il portale di Formedil Artigianato e PMI Veneto. Il CCRL, poi, valorizza il servizio Visite in Cantiere ad opera di tecnici specializzati, disciplinato da uno specifico regolamento emanato da Formedil Artigiano e PMI Veneto; in tale contesto, alle imprese che effettueranno almeno due visite in cantiere nell’anno edile 2025/2026, viene riconosciuta una riduzione della contribuzione versata all’Ente.

Particolarmente significativi sono, infine, due interventi previsti nel nuovo CCRL con riferimento alla formazione in materia di sicurezza rivolta ai lavoratori stranieri, anche in relazione a quanto previsto dall’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro in materia di sicurezza. Tenuto conto dell’importanza di garantire un’efficace comprensione dei contenuti del corso di formazione si prevede che Formedil Artigianato e PMI Veneto eroghi un contributo agli Enti formativi che, in presenza di lavoratori stranieri, si avvalgono di mediatori culturali/facilitatori linguistici, iscritti in appositi registi, a supporto dei docenti. In alternativa, viene riconosciuto un contributo una tantum agli Enti formativi che acquistano strumenti tecnologici per la traduzione simultanea da utilizzare nei corsi di formazione in cui sono presenti lavoratori stranieri.

Il testo del contratto collettivo è consultabile e scaricabile dalla seguente pagina web:

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

  • Data inserimento: 02.03.26