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EBAV: adempimenti per le imprese non aderenti alla Bilateralità. Decorrenza 1° gennaio 2021.

L’Accordo di Riforma di EBAV ha introdotto l’obbligazione alternativa per imprese non aderenti e non versanti la contribuzione EBAV e SANI.IN.VENETO.

Il 4 dicembre 2020 Confartigianato Imprese Veneto e le altre Associazioni datoriali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali l’Accordo Interconfederale sulla riforma di EBAV che estende di altri 20 anni, fino al 31 dicembre 2040, la durata statutaria dell’Ente.

L’accordo, che porta a compimento il percorso di rinnovamento iniziato nel 2013, vedrà nel corso del 2021 la complessiva riorganizzazione delle quote, dei fondi e delle prestazioni di 1° e 2° livello. Le nuove regole avranno impatto sulle prestazioni dell’anno 2021, richiedibili dal 2022.

Rimangono inalterati le prestazioni, i contributi ed i sussidi afferenti all’anno 2020, le cui domande saranno presentate nel corso del 2021 secondo le scadenze indicate dall’Ente.

Con la presente diamo informazione delle novità in vigore dal 1° gennaio 2021.

L’accordo introduce degli obblighi in capo alle imprese che non aderiscono alla bilateralità, vale a dire non iscritte e non versanti la contribuzione EBAV e Sani.in.Veneto.

In primo luogo, viene confermata l’obbligazione alternativa già definita dalla contrattazione interconfederale nazionale e recepita nei singoli contratti nazionali di categoria.

L’impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. L’importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time).

Allo stesso modo, l’impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. In altre parole, l’impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l’importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l’impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l’E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25).

In aggiunta, l’impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. In altri termini, i lavoratori possono richiedere all’impresa le prestazioni EBAV/Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l’impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV/nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l’impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell’assunzione), l’informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell’Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L’azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

  • Data inserimento: 13.01.21