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D.L. 13 agosto 2011, n.138: “ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”

Il Decreto emanato dal Governo a metà agosto interviene, tra le altre cose, anche sulla disciplina dei tirocini formativi.

Come già successo in passato, il Governo nel corso del mese di agosto, interviene con decreti legge che hanno un impatto rilevante su varie questioni riguardanti il lavoro.
Quest’anno è stato emanato il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, che è già in vigore e che sulla parte riguardante il lavoro incide in maniera pesante sui tirocini formativi.
In particolare l’art. 11 del decreto stabilisce che, dal 13 agosto 2011, i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale. In carenza di normativa regionale valgono le disposizioni della legge 196/1997, quella che ha regolamentato finora gli stage e i tirocini.
Dal punto di vista soggettivo i tirocini formativi e di orientamento c.d. “non curriculari”, cioè quelli non inseriti in programmi di alternanza scuola lavoro, potranno riguardare solo i giovani neo diplomati o neo laureati e dovranno essere promossi non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e per durata massima di 6 mesi, comprese le proroghe.
Per i tirocini già attivati prima del 13 agosto, gli stessi continuano secondo la vecchia disciplina, anche se è consigliabile limitare la durata massima ai 6 mesi. 

Restano esclusi dalla nuova disciplina riferita ai criteri soggettivi sopra indicati, i tirocini c.d. “curriculari”, cioè quelli inseriti nei programmi di alternanza scuola – lavoro e i tirocini promossi per i soggetti svantaggiati, vale a dire i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

  • Data inserimento: 05.09.11