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Dichiarazione IVA autonoma anche con saldo a debito

Circolare Agenzia Entrate 25 gennaio 2011, n. 1

Con la circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, l'Agenzia conferma che tutti i soggetti passivi d'imposta, sia in presenza di un credito che di un debito annuale, possono presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (il cui modello e' stato approvato, da ultimo, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011). L'Amministrazione perviene a tale conclusione per favorire la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e per garantire a tutti un uguale trattamento.

La disparità di trattamento che la circolare in argomento ha voluto eliminare, sarebbe potuta nascere da una lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, come modificate dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009. Tale ultima disposizione, infatti, ha stabilito una nuova ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dati per coloro che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. A ciò si aggiunga che il citato art. 10, nel disciplinare i limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, ha previsto anche la facoltà, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, di non comprendervi la dichiarazione IVA nell'ipotesi in cui il credito, da essa risultante, venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Da tale coordinamento, si sarebbe potuto evincere che l'esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto - in via generale - per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, sarebbe restato, di fatto, precluso per coloro che evidenziano un saldo IVA a debito: la dichiarazione annuale, in tal caso, non può essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel Modello UNICO.

In via interpretativa, dunque, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta avanzata dalla Confartigianato in sede di misurazione degli oneri amministrativi operata congiuntamente fra Organizzazioni di categoria, Ministero della funzione pubblica ed Agenzia delle entrate, estende la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) anche ai soggetti passivi che chiudono l'anno di riferimento con un debito IVA, evitando - in questo modo - una disparità di trattamento fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell'Erario.

La circolare, infine, precisa che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal Modello UNICO. Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato entro il 16 marzo 2011 in un'unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

  • Data inserimento: 29.03.11
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 222