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Contrasto del lavoro irregolare e nuova regolarizzazione per i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolari

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE disciplina una nuova procedura di regolarizzazione

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE, nell’intervenire sulle sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disciplina una nuova procedura di regolarizzazione.
Per il dettaglio delle procedure si dovrà attendere un decreto interministeriale che sarà adottato entro il 29 agosto.

Chi può attivare il procedimento di regolarizzazione
Solo i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri titolari di permesso di soggiorno CE (carta di soggiorno). Esclusi i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella patteggiata, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reati in materia di prostituzione e sfruttamento dei minori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale e per i reati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
Esclusi anche i datori di lavoro che dopo aver richiesto il nulla osta al lavoro o presentato domanda nell’ambito di una procedura di emersione dal lavoro irregolare non hanno provveduto all’assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà essere titolare di un reddito minimo il cui importo sarà fissato con decreto interministeriale.

Requisiti del rapporto di lavoro
Il lavoratore deve essere occupato (irregolarmente e con rapporto a tempo pieno salvo trattarsi di lavoro domestico per il quale è sufficiente anche 20 ore settimanali) alle dipendenze del richiedente da almeno tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto (9 agosto e quindi dal 9 maggio 2012) e lo sia ancora al momento della presentazione della dichiarazione di emersione (primo giorno utile il 15 settembre, ultimo il 15 ottobre).

Quali lavoratori non possono essere regolarizzati
Il lavoratore, per essere regolarizzato, deve essere presente in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011. La presenza, anteriore a tale data, dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici (una tessera STP, un permesso di soggiorno, un timbro d’ingresso della frontiera italiana sul passaporto, ecc).
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri: destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o perché pericolosi per la sicurezza pubblica; segnalati nella banca dati Schengen come inammissibili.

Quanto costa
Il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. Inoltre, al momento della stipula del contratto di soggiorno, dovrà dimostrare di aver versato regolarmente retribuzione, tasse e contributi per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Moratoria
Dal 9 agosto e fino alla conclusione del procedimento di emersione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, ed all’impiego irregolare dei lavoratori stranieri, inoltre, sono sospese le espulsioni.

La procedura post domanda
Lo Sportello unico per l’immigrazione, acquisiti i pareri di questura e DPL (sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla congruità delle condizioni di lavoro applicate) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento dei contributi previsti. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’Inps.
Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione. Però, se l’esito negativo del procedimento non sia imputabile al datore di lavoro i procedimenti penali e amministrativi a suo carico sono archiviati.
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione ed il rilascio del permesso di soggiorno si estinguono reati ed illeciti amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Le altre diposizioni del decreto
Le pene diventeranno particolarmente severe per i datori di lavoro che al termine della regolarizzazione occuperanno stranieri irregolari, soprattutto se in condizioni di sfruttamento. Infatti, oltre ad un aumento delle pene già previste dal TUI che potranno arrivare a 4 anni e 6 mesi di reclusione (oltre alle sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche fino a 150mila euro), con la condanna verrà applicata la sanzione accessoria del pagamento delle spese di rimpatrio e si dovranno corrispondere i contributi omessi, minimo per una durata presunta di tre mesi (salvo prova contraria di un minor periodo di occupazione).
Infine, a favore dello straniero, la norma stabilisce che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, il lavoratore che denuncerà il datore di lavoro e coopererà nel procedimento penale, potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari rinnovabile per tutta la durata del procedimento penale.

  • Data inserimento: 07.08.12