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Conto Termico: pubblicata la versione definitiva delle Regole Applicative

Regole per il Conto termico, viene introdotta l'autodichiarazione

Il GSE ha pubblicato le Regole applicative definitive del Conto Termico che disciplinano le modalità per accedere al meccanismo d’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica, come da Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012.

La pubblicazione, contenente la scheda domanda prevista dall’art.7, comma 1, tiene conto delle osservazioni al testo messo in consultazione inviate dalle Associazioni di categoria e dai Soggetti beneficiari degli incentivi.

Il testo fa seguito alla procedura di consultazione pubblica, e finalmente quindi si conoscono gli iter e i percorsi per accedere al meccanismo d'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica. La presentazione delle domande non differisce di molto da quanto indicato nelle istruzioni provvisorie. Le modifiche al testo riguardano precisazioni e chiarimenti richiesti da associazioni di categoria e soggetti beneficiari che hanno partecipato alla consultazione.

Tipologie degli interventi incentivabili e Soggetti definiti dal Decreto

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti e gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza comprendono:

isolamento degli edifici, sostituzione di infissi, generatori di calore a condensazione, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, pompe di calore elettriche o a gas e geotermiche, generatori di calore alimentati da biomassa , collettori solari termici anche abbinati sistemi di solar cooling e gli scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Il Decreto individua due specifiche tipologie di Soggetti, i Soggetti ammessi, in qualità di Soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione e i Soggetti responsabili, in qualità di Soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi.

Una ESCO quindi in qualità di Soggetto Responsabile può sostenere le spese per l’esecuzione degli interventi e ha diritto all’incentivo. E’ questo il soggetto che stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto.

Modalità di accesso al meccanismo di incentivazione

Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione:

1. accesso diretto, a seguito della conclusione degli interventi.

2. prenotazione degli incentivi, consentito alle sole PA mediante presentazione della richiesta di prenotazione degli incentivi.

3. iscrizione ai Registri, necessaria per accedere all’incentivazione degli interventi più rilevanti (di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) e b) del Decreto). Questa procedura è riservata sia alle PA che ai Soggetti privati che possono iscrivere al Registro interventi ancora da realizzare.

Durata degli incentivi

 

Tipologia di intervento

Soggetti ammessi

Durata

dell'incentivo

(anni)

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

Amministrazioni pubbliche

5

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

Amministrazioni

pubbliche

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione

Amministrazioni

pubbliche

5

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

Amministrazioni

pubbliche

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

5

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

2

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

2

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Amministrazioni

pubbliche e

Soggetti privati

5

 

Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 600, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualità.

Cumulabilità degli incentivi

L’art. 12 del Dm prevede che gli incentivi possano essere riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;

Per gli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi di sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel limite della normativa comunitaria e nazionale. Per gli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi non statali cumulabili, gli incentivi del Conto termico sono comunque cumulabili nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (art. 11 D.Lgs. 28/11)

Sui nuovi edifici (e ristrutturazioni rilevanti) è necessaria l’installazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile. Si può chiedere l’incentivo limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di norma.

PORTALTERMICO: Portale per la richiesta dell’incentivazione

La richiesta per l’accesso diretto al meccanismo di incentivazione, la prenotazione degli incentivi e l’iscrizione ai registri devono essere effettuate necessariamente tramite il portale informatico denominato Portaltermico accessibile dal sito del GSE.

L’invio telematico delle richieste di incentivazione al GSE deve avvenire necessariamente entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, oppure 60 giorni dall’attivazione del Portale per gli interventi conclusi a partire dal 3 gennaio 2013 fino alla data di attivazione del Portale stesso.

Per poter accedere al Portale il Soggetto Responsabile deve preliminarmente registrarsi nella sezione Area Clienti del GSE (https://applicazioni.gse.it) e richiedere la sottoscrizione per l’accesso al Portaltermico.

La procedura di accesso diretto si articola nelle seguenti 3 fasi:

fase 1: il Soggetto Responsabile inserisce sul Portale tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi . Il Portale assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo. Successivamente, il Soggetto Responsabile deve caricare sul Portale i seguenti documenti.:

a) delega verso il soggetto terzo che opera sul Portale in proprio nome e per proprio conto;

b) nel caso di una ESCO, copia dell’accordo contrattuale di prestazione/servizio energetico;

c) documentazione per ogni tipologia di intervento;

d) fatture e bonifici.

Le fatture devono attestare esclusivamente le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione. Spese non ammissibili non devono essere riportate in fattura. I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. La causale dei bonifici bancari/postali deve riportare il riferimento al D.M. 28/12/2012 e allo/i specifico/i intervento/i per cui viene richiesto l’incentivo (art. 4 del Decreto, es: 1.A, 1.B, …, 2.D), il numero della fattura e relativa data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico.

fase 2: si verifica la scheda tecnica e viene generata la richiesta di concessione degli incentivi che si deve stampare, sottoscrivere e caricare sul Portale unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità.

fase 3: entro 60 giorni viene inviata dal GSE la lettera di avvio dell’incentivo, contenente la tabella riportante la ripartizione in rate degli incentivi riconosciuti. Il Soggetto Responsabile, dopo aver ricevuto la lettera di avvio dell’incentivo, deve collegarsi al Portale e accettare la scheda-contratto.

 

E’ importante sottolineare che il calcolo degli incentivi, da riconoscere allo specifico intervento realizzato dal SR, è elaborato automaticamente dal Portale, sulla base dei dati dichiarati e inseriti nella scheda-tecnica dallo stesso SR.

Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, alla liquidazione su base annuale degli importi dell’incentivo calcolato, in accordo alla tabella con la ripartizione nelle rate annuali allegata alla scheda-contratto, ovvero con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 600 euro.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all’1% del valore del contributo totale riconosciuto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali, con un massimale pari a 150 € di imponibile.

 

Novità rispetto alla versione provvisoria

Autodichiarazione di conclusione intervento

Una novità è l'aggiunta del Modello di dichiarazione di conclusione dell'intervento (allegato 4). Per alcuni deli interventi di piccola potenza ( impianti con potenza nominale ≤ 35 kW, collettori solari Sup ≤ 50 mq, sostituzione di scaldacqua elettrici con pompa di calore), in alternativa all'asseverazione del tecnico abilitato, il soggetto responsabile può infatti auto-dichiarare la data di conclusione dei lavori.

Diagnosi e certificazioni escluse dalla data di conclusione

La data di conclusione non deve considerare le prestazioni professionali. Incluse diagnosi e certificazioni energetiche, anche se espressamente previste dal Dm 28/12/2012: e cioè quando l'intervento (eccetto la sostituzione del boiler) è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 100 kW.

Le spese sostenute per diagnosi e certificazione da chi si avvale di un finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite una Esco, sono incentivate al 50%, senza concorrere a determinare l'incentivo complessivo (ma nei limiti del valore massimo erogabile che, per gli edifici residenziali, è di 5mila euro).