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Cassazione: l’auto fuori uso è un rifiuto pericoloso

Confermata sentenza (responsabilità penale) per il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da un'autovettura gravemente incidentata da rottamare completa di motore, batteria, liquido refrigerante, liquido freni

Con la sentenza 07/08/2017, n. 38949, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del tribunale di Siena che aveva affermato la responsabilità penale a carico del titolare di un’azienda che aveva trasportato una vettura fuori uso (rifiuto pericoloso – CER 16 01 04) senza la specifica autorizzazione. Nella sostanza per affermare la natura di rifiuto pericoloso di un’automobile fuori uso, e poterla classificare come tale, non vi è la necessità di effettuare particolari accertamenti se risulta che non vi è stata alcuna attività di rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose del motore e della meccanica. Nella fattispecie seppure non potesse ritenersi accertata la presenza nel relitto di olio motore, risultavano comunque presenti la batteria, il liquido dei freni ed il liquido refrigerante

La Corte, peraltro con altra sentenza, aveva già avuto modo di precisare che, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER 16.01.06 (quindi rifiuto speciale non pericoloso). Con tale sentenza, inoltre, la Cassazione formulava alcune precisazioni, osservando come sia evidente che un veicolo funzionante contenga una serie di elementi e sostanze che ne consentono la normale utilizzazione e che sono normalmente riconducibili nel novero dei liquidi e delle componenti cui il catalogo dei rifiuti attribuisce rilievo ai fini della classificazione del veicolo fuori uso come rifiuto pericoloso (es. combustibile, batteria, olio motore, sospensioni idrauliche, olio dell'impianto frenante, liquidi refrigeranti o antigelo, detergenti per i cristalli, alcune parti dell'impianto elettrico o del motore).

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione del 17/08/2017, n. 38949.

  • Data inserimento: 04.09.17