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Cassazione: chi altera il cronotachigrafo dei mezzi aziendali, deve risponderne anche penalmente

La manomissione del cronotachigrafo si configura come una omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

L’installazione di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale, oltre ad integrare violazione del codice stradale ai sensi dell’art. 179 c.d.s., integra, in rapporto di specialità, anche la fattispecie penale incriminatrice di cui all’art. 437 c.p. recante «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro».

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 13937 del 22/03/2017.

 Il GIP di Asti dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non era previsto dalla legge come reato nei confronti dell’imputato in relazione al delitto di cui all’art. 437 c.p. recante «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro». In particolare, riteneva che la condotta di installazione di un dispositivo diretto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale fosse sanzionabile solo per via amministrativa dall’art. 179 c.d.s.. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino ricorre in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione afferma che la violazione del codice della strada deve considerarsi speciale rispetto alla fattispecie di reato prevista dall’articolo sopracitato per il solo fatto dell’attinenza, in modo specifico al “cronotachigrafo”.

Infatti, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 c.p., è necessario che «l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbiano l’attitudine a pregiudicare l’integrità fisica della collettività dei lavoratori o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro». In tal senso, si deve ricomprendere anche l’ipotesi del caso di specie, relativo alla circolazione stradale.

Pertanto, non avendo il GIP correttamente applicato il principio di specialità e avendo ritenuto applicabile la sola sanzione amministrativa, la Cassazione, concludendo per il concorso delle due fattispecie, decide per l’annullamento senza rinvio della sentenza.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 22/03/2017, n. 13937.

  • Data inserimento: 25.09.17