Alternanza scuola-lavoro: divieto di adibire gli studenti ad attività ad elevato rischio

Segnaliamo che  la legge 30 dicembre 2025, n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha confermato quanto già previsto dal DL, incidendo in modo definitivo sull’organizzazione e sulla gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (anche chiamati PCTO), con particolare riferimento agli aspetti di salute e sicurezza nei contesti produttivi, tipici degli indirizzi tecnici e professionali degli istituti scolastici.

In particolare, l’art. 7, comma 2, della legge n. 198/2025 ha introdotto nella legge n. 145/2018 il comma 784-novies, che disciplina espressamente i limiti alle attività affidabili agli studenti nei percorsi di alternanza. Nel dettaglio, viene stabilito che “le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa ospitante”.

Ne consegue che:

  • le imprese sono tenute innanzitutto a individuare nel proprio DVR le lavorazioni ad elevato rischio;
  • tale individuazione avviene in base alla natura intrinseca delle lavorazioni, indipendentemente dalle misure di prevenzione e protezione adottate;
  • una lavorazione resta “ad elevato rischio” anche quando il rischio residuo sia considerato accettabile per i lavoratori.

Quanto introdotto dalla legge 198/2025 parrebbe affermare il principio che gli studenti non siano da considerare assimilabili ai lavoratori, anche se il D.lgs 81/2008 stabilisce (art 2) diversamente, in quanto:

  • non sono inseriti nel ciclo produttivo dell’impresa ospitante;
  • svolgono attività con finalità esclusivamente formative, orientative e didattiche;
  • sono destinatari di una tutela rafforzata, maggiore rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti.

Tale principio assume un particolare rilievo nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti degli istituti tecnici e professionali, nei quali l’interazione con ambienti produttivi e laboratoriali è più frequente. In applicazione della nuova disciplina, quindi:

  • agli studenti non sarà consentito essere adibiti, né direttamente né indirettamente, a lavorazioni classificate come ad elevato rischio (così come stabilito dal DVR aziendale);
  • il divieto opera a prescindere:
    • dalla formazione ricevuta;
    • dall’eventuale affiancamento a personale esperto;
    • dalla presenza di tutor aziendali;
    • dall’adozione di DPI o di altre misure di prevenzione.

Le attività degli studenti devono pertanto essere limitate a contesti e mansioni non riconducibili a lavorazioni ad elevato rischio, coerenti con la finalità formativa del percorso, come ad esempio:

  1. attività di osservazione da aree sicure e segregate;
  2. utilizzo di strumenti informatici e software;
  3. simulazioni formative su macchine spente o in modalità dimostrativa;
  4. affiancamento non operativo in ambiti amministrativi o tecnici.

 

 

 

 

  • Data inserimento: 30.01.26