Segnaliamo che la legge 30 dicembre 2025, n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha confermato quanto già previsto dal DL, incidendo in modo definitivo sull’organizzazione e sulla gestione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (anche chiamati PCTO), con particolare riferimento agli aspetti di salute e sicurezza nei contesti produttivi, tipici degli indirizzi tecnici e professionali degli istituti scolastici.
In particolare, l’art. 7, comma 2, della legge n. 198/2025 ha introdotto nella legge n. 145/2018 il comma 784-novies, che disciplina espressamente i limiti alle attività affidabili agli studenti nei percorsi di alternanza. Nel dettaglio, viene stabilito che “le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa ospitante”.
Ne consegue che:
Quanto introdotto dalla legge 198/2025 parrebbe affermare il principio che gli studenti non siano da considerare assimilabili ai lavoratori, anche se il D.lgs 81/2008 stabilisce (art 2) diversamente, in quanto:
Tale principio assume un particolare rilievo nei percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti degli istituti tecnici e professionali, nei quali l’interazione con ambienti produttivi e laboratoriali è più frequente. In applicazione della nuova disciplina, quindi:
Le attività degli studenti devono pertanto essere limitate a contesti e mansioni non riconducibili a lavorazioni ad elevato rischio, coerenti con la finalità formativa del percorso, come ad esempio: