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Approvo

Le novità in materia di fatturazione IVA

Con il decreto legge n. 216 dell'11 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vengono introdotte una serie di novità in materia di fatturazione.

PREMESSA

Il decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. "salva-infrazioni"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, consente all’Italia di adempiere agli obblighi scaduti o in imminente scadenza derivanti dall’appartenenza alla UE.

In particolare, il predetto decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una serie di semplificazioni fiscali e tributarie volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese tra cui il recepimento della direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione in ambito IVA con riferimento alla disciplina relativa all’emissione della fattura, alla fattura elettronica e semplificata e all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere.

Di notevole interesse, risultano le novità relative alla fatturazione delle operazioni.

Si evidenzia, infine, che i contenuti del decreto legge che andremo a commentare sono stati trasfusi nella legge di stabilità 2013. Con ogni probabilità, quindi, il decreto legge n. 216/2012 non sarà convertito in legge in quanto le modifiche legislative, in esso contenute, entreranno in vigore il 1° gennaio 2013 con l’approvazione della legge di stabilità 2013.

LE MODIFICHE AL SISTEMA DELLA FATTURAZIONE

L’articolo 1 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 c.d. "salva-infrazioni", ha radicalmente modificato i commi da 1 a 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione delle operazioni.

In particolare, viene modificato il contenuto della fattura, viene regolamentata l’emissione della fattura elettronica e di quella semplificata e le modalità di conservazione delle fatture elettroniche. 

Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21, in sostanza, la fattura elettronica viene di fatto equiparata a quella cartacea, pertanto le nuove regole, di seguito indicate, sono valide per entrambe le modalità di fatturazione.

  1. 1.      Contenuto della fattura

La fattura deve contenere  le seguenti indicazioni:

a)data di emissione

b)     numero progressivo che la identifichi in modo univoco

c)   ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

d)numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore

e)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

f)     numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale

g)     natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione

h)corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2

i)    corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

j)    aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro

k)  data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

l)     annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo

Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due novità. La prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più un numero progressivo per anno solare.

A tal riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzialmente, a due diverse possibilità:

  • numerazione progressiva delle fatture in relazione all'intera "vita" dell'impresa;
  • numerazione progressiva delle fatture su base annua inserendo, però, una serie numerica o letterale o alfanumerica che renda univoca ogni singola fattura.

 

Ad esempio, si ritiene corretta la numerazione che per il 2013 parta da 1 inserendo, ad esempio, quale serie, la lettera A (000001/A) e per il 2014 che riprenda da 1 inserendo come serie la lettera B (000001/B). Anche l’anno, si è dell’avviso, possa essere utilizzato come serie (000001/2013, 000001/2014, e via di seguito).

Inoltre, in caso di esercizio di più attività ex-art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 e/o di adozione di più sezionali (es. per diversi punti vendita) si ritiene possano essere utilizzate due distinte serie, la prima per identificare l’anno e la seconda il sezionale (es. 000001/2013/01 identifica la fattura n. 1 del 2013 del sezionale n. 1, 000001/2013/02 identifica la fattura n. 1 del 2013 del secondo sezionale).

Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma. Sull’argomento è necessario un chiarimento dell’Agenzia delle entrate peraltro già richiesto dalle case produttrici di software.

La seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

  1. 2.      Cosa si intende per fattura elettronica

Fermo restando il contenuto della fattura individuato dal nuovo secondo comma dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 1 del citato articolo semplifica l’utilizzo della fattura elettronica intendendo per tale:

  • una fattura emessa in qualunque formato elettronico
  • una fattura il cui utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del destinatario
  • una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto
  • una fattura elettronica (o cartacea), che si da per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.

  1. 3.      Modalità di emissione e formati

Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione, i corrispettivi per la determinazione della base imponibile e quelli ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.

Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.

Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

  1. 4.      Formato di emissione della fattura elettronica

Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

I predetti requisiti possono essere garantiti mediante:

  1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Un esempio può essere rappresentato dall’ordine di acquisto, dal contratto, dal documento di trasporto, dalla ricevuta di pagamento;
  2. apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
  3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
  4. da altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

In sostanza dall’analisi della norma appare chiaro che al soggetto passivo viene lasciata ampia libertà di scelta del formato con cui la fattura elettronica può essere emessa o ricevuta.

Il dettato normativo dispone, infatti, che la fattura possa essere emessa o ricevuta non solo in formato Xml, ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, come ad esempio:

  1. posta elettronica con allegato in Pdf della fattura;
  2. fax ricevuto sul personal computer, non trasmesso o stampato su supporto analogico.
  1. 5.      Termini di emissione della fattura

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche per le prestazioni di servizi purchè “individuabili attraverso idonea documentazione”.

 

Con riferimento al principio di emissione della fattura (cartacea o elettronica) al momento dell’effettuazione dell’operazione, il comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, appena modificato, dispone che:

  • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime
  • per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
  • prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all’imposta si sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
  • prestazioni di servizi di cui all’art. 6, comma 6, primo periodo del DPR n. 633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Il comma 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve essere emessa, anche nei casi sottoelencati, senza indicazione dell’imposta ma con l’inserimento di particolari annotazioni come di seguito indicato:

a)     OPERAZIONE  NON SOGGETTA: per le cessioni relative a beni intransito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co 1, D.P.R. n. 633/1972

b)     OPERAZIONE  NON IMPONIBILE: per le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 (esportazioni e fattispecie ad esse assimilate, servizi internazionali o connesse a scambi internazionali, cessioni a soggetti non residenti o domiciliati al di fuori del territorio Ue

c)     OPERAZIONE  ESENTE: per le operazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad eccezione di quelle di cui al co. 6 (operazioni effettuate nei porti, aeroporti, scali  ferroviari ecc.)

d)     REGIME DEL MARGINE - BENI USATI REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D’ARTE REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D’ANTIQUARIATO O COLLEZIONE: in base ai casi previsti dal decreto Legge n. 41 del 23 febbraio 1995

e)     REGIME DEL MARGINE – AGENZIA DI VIAGGIO: per le operazioni sottoposte al regime del margine di cui  all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972

  1. 6.      La conservazione

In tema di semplificazione, si segnala che il decreto in analisi ha modificato l’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che la conservazione delle fatture elettroniche avvenga in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Sul tema si evidenzia che, al fine di garantire l’interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali, l’UE sta studiando misure utili ad individuare un contenuto standard della fattura valido in tutti i Paesi membri.

  1. 7.      I vantaggi

Dalla lettura delle nuove disposizioni sulla fattura elettronica, emerge che l’adozione di tali procedure porta una serie di vantaggi facilmente individuabili, come ad esempio:

  1. riduzione delle spese postali e di stampa;
  2. maggiore integrazione delle procedure commerciali della fase di acquisto a quella di pagamento, attraverso l’automatizzazione dei processi di invio, ricezione, gestione e contabilizzazione;
  3. riduzione delle possibilità di frodi in materia di Iva;
  4. maggiore contrasto all’evasione fiscale.

LA FATTURA SEMPLIFICATA

Con il decreto in oggetto, a partire dal 1° gennaio 2013, viene introdotta la possibilità di emettere fattura in modalità “semplificata”, per quelle operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (Iva compresa), nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

  1. 1.      Caratteristiche della fattura semplificata

Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal decreto, individua gli elementi essenziali della fattura semplificata:

  • ·   data di emissione;
  • ·   numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ·   ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fi scale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • ·   numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ·   ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • ·   descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ·   ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • ·   per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità:

  1. 1.     di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l’imposta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla);
  2. 2.     di indicare in fattura esclusivamente in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso;
  3. 3.     di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Comunità economica europea.

La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a)     cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b)     operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a (cessioni di beni o prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn da 1) a 4) e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”).

Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può:

  1. 1.     innalzare fino a 400 euro il limite oggi fissato a 100 euro,
  2. 2.     consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.

La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può essere emessa anche mediante apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, con D.M. saranno individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento.

 

  • Data inserimento: 21.12.12
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 871