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ACCONTO IRPEF ED IRES 1. Persone Fisiche

I soggetti Irpef devono versare l’acconto delle impo-ste dovute per l’esercizio 2012 entro il 30 novembre 2012.

L’acconto Irpef è pari al 96% dell’Irpef dovuta di cui al rigo RN33 del Modello UNICO 2012 Persone fsiche, tenendo conto che, se l’importo del rigo RN33 è: - pari a € 51,00: non è dovuto nessun acconto; - tra € 52,00 e € 260, l’acconto è dovuto nella misura del 96% e va versato in unica soluzione entro il 30 novembre prossimo;

- da € 261,00, l’acconto calcolato va versato in due ra-te:

- la prima (40% del 99%), entro il termine per il ver-samento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;

- la seconda, entro il 30 novembre 2012 calcolata per differenza tra il 96% di rigo RN33 e la prima rata versata a luglio/agosto.

La riduzione di 3 punti dell’acconto, dal 99 al 96%, si applica solo sulla seconda rata ovvero sull’unica rata di acconto. Infatti in sede di calcolo del primo acconto si applicava il 99%.

2. Società Di Capitali

I soggetti Ires sono obbligati al versamento dell’accon-to entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del pe-riodo d’imposta. La misura dell’acconto Ires è pari al 100% dell’Ires dovuta per l’esercizio 2011.

Se l’importo di Rigo RN17“differenza” del modello Uni-co 2012 Società di capitali è:

- pari a € 20,00: non è dovuto nessun acconto; - da € 21,00 a € 257,00, l’acconto va versato in unica soluzione entro l’11° mese dell’esercizio; - da € 258,00, l’acconto va versato in due soluzioni: - la prima rata, pari al 40%, entro il termine per il ver-samento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;

- la seconda rata, pari al 60%, nell’undicesimo mese dell’esercizio.

L’ammontare dell’acconto va arrotondato al centesimo di euro.

ACCONTO IRAP

1. Persone Fisiche e Società di persone

L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 99% , a condizione che l’importo su cui commisurare l’acconto (IR22) sia pari o superiore a € 52,00.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:

- la prima, pari al 40% , entro il termine per il versa-mento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

- la seconda, pari al residuo , entro il 30 novembre 2012 .

Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012.

2. Soggetti Ires

Per i soggetti Ires, l’acconto è dovuto nella misura del

100% , se l’importo su cui commisurare l’acconto (IR22) è pari o superiore a € 21,00. Se l’importo su cui com-misurare l’acconto non è superiore a € 20,00 l’acconto non è dovuto.

L’acconto è da versare in 2 rate:

- la prima, pari al 40%, entro il termine per il versa-

mento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

- la seconda, pari al residuo, nel corso dell’11° mese del periodo d’imposta di competenza.

Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012.

Nella determinazione dell’acconto Irpef ed Ires l’impo-sta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute subite sugli interessi e frutti dei titoli, scomputate nel modello Unico 2012.

LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI METODO STORICO

Il calcolo dell’acconto con il metodo storico comporta l’obbligo di rideterminazione degli acconti nei seguen-ti casi:

- possesso di immobili storici;

- la concessione di beni in godimento all’imprendito-re/ soci o familiari; - società di comodo;

- esercizio di attività di distributore di carburanti.

1. Immobili di interesse storico artistico

Il decreto semplifcazioni fscali ha abrogato la disposi-zione che prevedeva per gli immobili di interesse sto-rico artistico locati, la determinazione del reddito sulla base della tariffa d’estimo minore applicata alle abita-zioni site nella medesima zona censuaria.

Per effetto di specifca previsione normativa, tale di-sposizione che entra in vigore dal 2012, ha però effetto sugli acconti.

Sono tenuti, in ogni caso, a ricalcolare gli acconti le società e gli enti non commerciali possessori degli im-mobili.

Le persone fsiche , devono procedere al ricalcolo solo quando detti immobili sono stati concessi in locazione.

Infatti qualora siano utilizzati direttamente sono esenti da irpef in quanto soggetti ad IMU. Il reddito deve essere così rideterminato:

- per gli immobili non locati : il reddito imponibile è costituito dalla rendita catastale effettiva, rivalutata del 5% ridotta del 50%; non è applicabile la maggio-razione di 1/3 se a disposizione;

- per gli immobili locati : il reddito imponibile è deter-minato dal canone di locazione, ridotto del 35%, ov-vero dalla rendita catastale rivalutata , se superiore. Il reddito complessivo del periodo d’imposta 2011 va quindi:

- diminuito del reddito calcolato secondo le regole in vigore nel 2011;

- aumentato del reddito dei fabbricati storico artistici come sopra determinato.

In questo caso è possibile effettuare il pagamento del-la maggiore imposta dovuta sul primo acconto per ef-fetto del ricalcolo entro il 30 novembre 2012 , senza applicazione delle sanzioni, con il pagamento dei soli interessi di dilazione nella misura del 4% annuo. E’ sempre possibile applicare il metodo previsionale nel caso in cui la situazione sia variata nel 2012.

2. Presenza di beni concessi in godimento ai soci o fa-miliari dell’imprenditore

Se il corrispettivo annuo corrisposto dal socio/impren-ditore/familiare, è inferiore al valore di mercato, la dif-ferenza tra: - valore di mercato

InformaImpresa 9 Venerdì 30 novembre 2012

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