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zione dell’operazione, salvo che il cessionario o com-mittente sia stato assoggettato a procedure concor-suali).

per il cessionario:

- il diritto alla detrazione sorge al momento di effet-tuazione dell’operazione, a prescindere dal paga-mento del corrispettivo.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui anche il cessionario ab-bia a sua volta optato per il regime dell’IVA per cas-sa, avendone i requisiti, la detrazione sugli acquisti del medesimo avviene al momento del pagamento del cor-rispettivo.

a. Adempimenti del cedente o prestatore

Poiché il regime dell’IVA per cassa riguarda tutte le operazioni attive e passive del cedente, il decreto mini-steriale distingue i rispettivi adempimenti. Per le operazioni attive del cedente:

- la volontà di differire l’esigibilità dell’IVA deve essere manifestata dal cedente o prestatore con una speci-fca opzione, le cui modalità di esercizio devono es-sere individuate da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (ancora non ema-nato).

- Sulle fatture emesse deve essere altresì apposta una specifca annotazione, ai sensi dell’articolo 32-bis, c. 3, del D.L. n. 83/2012. In particolare, come pre-visto dall’articolo 4, comma 5, del decreto attuativo, l’annotazione deve indicare che si tratta di “operazio-ne con IVA per cassa, di cui all’articolo 32-bis, D.L. 83 del 22 giugno 2012.” Come indicato nella relazio-ne illustrativa, la mancata annotazione, tuttavia, non comporta il venir meno delle modalità di liquidazio-ne delle fatture secondo il criterio della cassa, né la fuoriuscita dal regime. Essa confgura una violazione meramente formale.

- Il cedente adempie agli obblighi di registrazione del-le fatture secondo le regole ordinarie.

- Come precisato nell’articolo 4, comma 2, decreto mi-nisteriale, l’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, ri-leva ai fni della determinazione del volume di affari e della percentuale di detrazione (pro-rata) con rife-rimento all’anno in cui le operazioni sono effettuate. - Il cedente/prestatore deve computare l’imposta nel-la liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale il corrispettivo è incassato, ov-vero nel corso del quale scade il termine di un an-no dall’effettuazione dell’operazione (salvo il caso di procedure concorsuali). In tal senso, l’articolo 4, com-ma 3, decreto ministeriale attuativo.

- Nel caso di incasso parziale , l’imposta diventa esigi-bile ed è computata nella liquidazione periodica nel-la proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Si ritiene opportuno evidenziare che per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verifcarsi del quale l’imposta diviene esigibile, oc-corre fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (RI. BA, RID, bonifco bancario…). In tal senso, la circolare n. 20/E, è da ritenersi ancora valida.

Per le operazioni passive del cedente, che opta per il regime dell’IVA per cassa, la detrazione della relativa IVA avviene dal momento del pagamento o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie. Il cedente, quindi:

- numera e registra le fatture ricevute, tenendo in evi-denza la data dell’incasso e del pagamento (analoga-mente a quanto chiarito dalla circolare n. 20/E, rela-tivamente al cessionario).

- Nel caso di pagamento parziale, la detrazione sor-ge in capo al cedente o prestatore nella proporzio-ne esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione (art. 5, c.2, decreto mini-steriale).

b. Adempimenti del cessionario/committente

Diversamente dalla norma previgente, la detrazione per il cessionario/committente non è più agganciata al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni ca-so quando l’operazione si considera effettuata, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/72 (consegna o spedi-zione per i beni mobili, etc.). E’ evidente che, se anche il cessionario/committente però, si avvale dell’opzione per l’IVA per cassa, la detrazione del suo acquisto av-viene alla data del pagamento.

8. DECADENZA E REVOCA DELL’OPZIONE

Nel caso in cui il cedente superi il limite del volume di affari di euro 2 milioni in corso d’anno, il regime dell’IVA per cassa cessa con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successi-vo a quello di superamento. In tal senso, dispone l’arti-colo 7, c.1, decreto ministeriale.

In tal caso il soggetto interessato deve computare a debito, nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa, l’ammontare di imposta relativa alle operazioni effettuate i cui cor-rispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l’IVA a credito rela-tiva agli acquisti non ancora pagati.

La scelta è motivata da esigenze di semplifcazione, al fne di evitare la coesistenza per la stessa attività di due regimi di liquidazione dell’imposta.

fisco

44 Acconti d’imposta 2012. Il 30 novembre

scade la seconda rata.

Il 30 novembre scade il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti delle imposte.

Per il 2012 è necessario tenere presente che l’acconto Ir-pef è ridotto al 96%.

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsiona-le, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, i versamenti degli acconti Irpef ed Ires, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

METODO STORICO

L’ammontare dell’acconto 2012 è determinato in ba-se all’importo evidenziato nel rigo “Differenza” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2012 ovvero nel rigo “Totale imposta” del mod. IRAP 2012.

METODO PREVISIONALE

Qualora si presuma di conseguire un reddito 2012 in-feriore rispetto al 2011 , è possibile utilizzare il meto-do revisionale, al fne di versare un acconto inferiore

rispetto a quello che risulterebbe seguendo il metodo storico.

8 InformaImpresa Venerdì 30 novembre 2012

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