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- prezzo corrisposto

costituisce un reddito diverso di cui tener conto nella determinazione dell’acconto.

In capo al concedente i costi inerenti al bene concesso in godimento diventano indeducibili.

Si rende necessario quindi rideterminare l’acconto: in capo all’impresa concedente (società o ditta indivi-duale) tenendo

- conto dei costi divenuti indeducibili;

- in capo all’utilizzatore persona fsica, per il quale si confgura un reddito diverso.

Se il primo acconto non è stato ricalcolato per tener conto della situazione di cui sopra, è concesso rical-colare la prima rata e versare la differenza, entro il 30 novembre , con l’applicazione dei soli interessi del 4% annuo , senza applicazione delle sanzioni.

Se nel 2012, il socio/familiare non fruisce più del go-dimento dei beni ovvero, se nel 2012 il corrispettivo corrisposto per il godimento di tali beni è in linea con il valore di mercato , è possibile calcolare l’acconto con il metodo previsionale, senza tenere conto dei costi in-deducibili per il concedente ovvero del reddito diverso in capo all’utilizzatore.

3. Società di comodo

Nella determinazione dell’acconto per il 2012 è neces-sario tenere anche conto della nuova presunzione di operatività delle società che, per tre periodi d’imposta hanno dichiarato una perdita fscale ovvero, che per due periodi d’imposta hanno dichiarato una perdita f-scale e nel terzo, hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

Per le società di capitali si dovrà ricalcolare l’Ires 2011 dichiarando un reddito non inferiore a quello minimo ed applicando l’aliquota Ires del 38%, mentre per le

società di persone il reddito minimo si rifette sulla si-tuazione dei soci.

Il reddito minimo deve essere considerato anche ai f-ni Irap.

Le società che nei periodi d’imposta 2009/2011 di-chiarano una perdita fscale, sono considerate di como-do per l’anno 2012 , salvo eventuali cause di disappli-cazione.

Devono rideterminare l’acconto 2012 le società che, nel periodo 2008, 2009, 2010, erano in perdita fsca-le.

Queste società, devono quantifcare il reddito 2011, come se in detto esercizio fossero state di comodo. Se, in un periodo di detto triennio o del triennio suc-cessivo, si è verifcata una delle cause di disapplicazio-ne previste dal Provvedimento n. 2012/87956 del 11 giugno 2012, non è necessario il ricalcolo dell’acconto per il 2012.

Prima di calcolare gli acconti è necessario procedere nel modo seguente:

verifcare la sussistenza di un causa di disapplicazione prevista dal

- provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entra-te dell’11 giugno 2012 nel triennio 2009-2011 - In caso positivo

- non si ricalcola l’acconto per il 2012

- In caso negativo

- occorre appurare se detta causa si è verifcata nel 2008.

Se nel 2008 si è verifcata una causa di disapplicazio-ne, non è necessario ricalcolare l’acconto 2012 . Le cause di disapplicazione di cui al provvedimento del

11 guigno 2012 consentono la disapplicazione solo se si sono verifcate nel periodo posto a base del test sulle perdite mentre non valgono per il periodo di imposta oggetto di verifca.

Dopo questa primo test sull’esistenza delle cause di di-sapplicazione, occorre verifcare la situazione dell’anno 2012 (anno in cui si diventa di comodo).

Per il 2012 occorre verifcare la sussistenza di eventua-li cause di esclusione indicate nell’art. 30 della legge 724/1994.

In presenza di una causa di esclusione nell’anno 2012 o nell’anno 2011 l’acconto non viene ricalcolato.

4. Distributori di carburante

Le imprese che esercitano l’attività di distributore di carburante godono di una deduzione forfetaria dal red-dito di impresa calcolata sui ricavi. Detta deduzione è stata prorogata anche per il 2011 tuttavia, nel calcolo degli acconti 2012, è necessario non tenere conto della deduzione in oggetto.

5. Contribuenti minimi

I soggetti che nel 2012 hanno aderito al regime dei “minimi”, applicando il metodo storico, versano l’accon-to, senza tenere conto delle agevolazioni previste dal nuovo regime.

Tuttavia è consentito adottare il metodo previsionale di determinazione dell’acconto ai soggetti che nel 2011: - adottavano il vecchio regime dei minimi; - il regime ordinario;

e sono passati, dal 2012, nel nuovo regime dei mini-mi.

In particolare coloro che hanno applicato il regime or-dinario di determinazione del reddito nel 2011 e che dal 2012 aderiscono al regime dei minimi:

- non verseranno alcun acconto di imposta sostitutiva

mancando la base di commisurazione di tale impo-sta;

- possono versare l’acconto irpef facendo ricorso al metodo previsionale.

I soggetti che nel 2011 fruivano del vecchio regime dei minimi e dal 2012 sono passati al regime contabile agevolato (ex minimi), verseranno l’acconto 2012 sulla base dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011. I soggetti minimi che hanno anche altri redditi soggetti a tassazione ordinaria sono tenuti anche al pagamento dell’acconto Irpef.

Anche l’acconto dell’imposta sostitutiva fruisce della

riduzione di 3 punti passando dal 99% al 96%. La riduzione al 96% si applica alla seconda o unica ra-ta di acconto.

Per calcolare la seconda rata , si dovrà determinare l’ac-conto dovuto applicando la percentuale del 96%, a cui va detratto l’importo versato quale prima rata. E’ utile ricordare che i contribuenti minimi ed ex mini-mi sono esonerati dal pagamento dell’Irap, perciò non si rende dovuto l’acconto.

METODO PREVISIONALE

Il calcolo degli acconti con il metodo previsionale pre-suppone il conseguimento di un reddito e quindi di im-poste inferiori a quelle determinate nel modello Unico 2012.

Ai fni del computo dell’acconto è necessario tenere in considerazione:

- le nuove regole per la determinazione del reddito degli immobili di interesse storico;

10 InformaImpresa Venerdì 30 novembre 2012

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