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- la presenza di beni concessi in godimento a soci/fa-miliari;

- le regole per le società in perdita sistematica e di co-modo;

- per gli esercenti attività di vendita di carburanti , l’as-senza della deduzione forfetaria;

che comportano un maggior versamento di imposte.

Incidono invece favorevolmente nel calcolo dell’accon-to:

- la deducibilità integrale dal reddito di impresa dell’ Irap versata nel 2012 per il costo del personale di-pendente ed assimilato (fno al 2011 la deducibilità era limitata al 10% dell’irap versata);

l’esclusione da Irpef dei redditi dei fabbricati non loca-ti, in quanto

- assoggettati ad IMU;

- l’opzione per l’applicazione della cedolare secca al reddito derivante dalla locazione di fabbricati abita-tivi; il reddito fondiario soggetto a cedolare è esclu-so da Irpef.

Questo metodo è più rischioso rispetto a quello basato sui dati storici ed in caso di errore si applica la sanzio-ne del 30% dell’importo non versato.

CEDOLARE SECCA

Il reddito derivante dalla locazione di fabbricati abita-tivi può, dietro opzione , essere assoggettato a “cedo-lare secca”, se i fabbricati sono posseduti da persone fsiche.

Il reddito fondiario non sarà quindi assoggettato ad ir-pef.

Se l’opzione per la cedolare secca è avvenuta con de-correnza dal 01.01.2012 , sarà p ossibile escludere dal calcolo dell’acconto Irpef tutto il reddito fondiario di tale fabbricato.

Se invece la cedolare secca è applicabile solo per una parte dell’anno , sarà possibile escludere dal calcolo dell’acconto Irpef solo il reddito fondiario 2011 corri-spondente a detta parte d’anno.

Per chiarire meglio, proponiamo il seguente esempio: Il sig Rossi ha concesso in locazione un immobile abi-tativo a partire dal 1.08.2010. Il canone annuo è pari a 4.800. Nel 2011 il sig. Rossi non ha effettuato l’ opzio-ne per la cedolare secca.

In data 1.8.2012 il sig Rossi ha optato per l’applicazio-ne della cedolare secca.

Nel calcolo dell’acconto 2012 applicando il metodo previsionale il sig. Rossi escluderà dalla base impo-nibile il reddito fondiario conseguito dal 1.8.2011 al 31.12.2011.

(4.800 – 720 per detrazione 15%) = 4080 (4080 : 12 x 5) = 1.700

Calcolerà perciò l’acconto Irpef su un imponibile pari a € 2.380 (4080 – 1700)

Non verserà l’acconto della cedolare secca.

Nel caso in cui l’ anno di prima applicazione della cedo-lare secca sia anche il primo anno di possesso dell’im-mobile , l’acconto non è dovuto.

In caso di revoca della cedolare secca, è possibile de-terminare l’acconto dovuto per il periodo d’imposta di uscita dalla cedolare con il metodo previsionale. L’acconto 2012 è stabilito in misura pari al 95%.

Tuttavia il DPCM 21.11.2011 ha previsto una riduzione di 3 punti a valere sul versamento della seconda rata. L’acconto della cedolare secca va versato in unica solu-zione o in due rate, seguendo le medesime regole sta-bilite per l’acconto irpef.

Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera € 51,65, l’acconto non è dovuto. Se l’acconto è:

- inferiore a 257,52, si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2012;

- pari o superiore a 257,52 si versa in due rate di cui: - la prima rata calcolata nella misura del 40% del 95%;

- la seconda calcolata per differenza, tra il 92% e quanto versato quale prima rata.

Per verifcare se il versamento dell’acconto debba es-sere effettuato in una o due soluzioni si applica la per-centuale ridotta del 92%.

IMMOBILI ASSOGGETTATI AD IMU

A decorre dal 2012, gli immobili posseduti dalle per-sone fsiche , non locati, sono esclusi da Irpef in quanto, l’IMU sostituisce anche detta imposta.

I possessori di immobili non concessi in locazione pos-sono quindi calcolare l’acconto Irpef avvalendosi del metodo previsionale escludendo detti immobili.

ACCONTO SOCI SRL CHE HANNO DETERMINATO IL REDDITO PER TRASPARENZA

E’ necessario operare un distinguo a seconda del pe-riodo d’imposta in cui è stata fatta l’opzione per la tra-sparenza.

1.Il socio intende optare per la trasparenza per il pe-riodo 2012-2013-2014. Il 2012 è il primo anno di validità della trasparenza.

Per il socio di una srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2012 , mediante invio della comuni-cazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2012, l’acconto IRPEF 2012, se calcolato con il metodo pre-visionale, deve tener conto dell’opzione per la traspa-renza.

2.Il socio ha optato per la trasparenza, ma non è il pri-mo periodo di opzione. Esempio opzione per il pe-riodo 2010 - 2012 ovvero 2011 - 2013. Trattasi di annualità successive alla prima.

L’acconto IRPEF 2012 va calcolato, con il metodo stori-co, ovvero previsionale tenendo conto dell’effetto della trasparenza.

La medesima regola si applica qualora la società, al-la scadenza del triennio, abbia provveduto a rinnovare il regime di trasparenza per un ulteriore triennio. Ad esempio, una srl ha optato per la trasparenza dal 2008 per il triennio 2008 – 2010 e che al 31.12.2011 ha rinnovato l’opzione per il triennio 2011 – 2013.

3.Il socio ha optato per la trasparenza per un triennio terminato il 31 dicembre 2011 e non intende rinno-vare l’opzione entro il 31.12.2012.

L’acconto IRPEF 2012 va calcolato sulla base dell’im-posta 2011 “rideterminata” senza considerare il reddito imputato per trasparenza.

4.Periodo d’imposta in cui si è verifcata una causa di decadenza dal regime di trasparenza.

Per il socio di una srl per la quale si è verifcato un evento che determina la decadenza dal regime di tra-sparenza dal 2012, l’acconto IRPEF 2012 può essere rideterminato non tenendo conto del reddito che gli è stato imputato per trasparenza.

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

In caso di adesione al regime di tassazione per traspa-renza entro il 31.12.2012 gli obblighi di acconto per-mangono anche in capo alla società partecipata.

InformaImpresa 11 Venerdì 30 novembre 2012

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