InformaImpresa 20/2014 - page 6

esenti da limitazioni quantitative i contratti a ter-
mine conclusi i primi 12mesi della fase di avvio di
nuove attività di impresa, ovvero dall’entrata in fun-
zionedi una nuova linea di produzioneodi servizio,
ovvero di una nuova unità produttiva aziendale (per
nuova linea di produzione o di servizio e/o nuova
unità produttiva non devono intendersi i cambi di
appalto).
Gli intervalli temporali tra due contratti a termine
sono fissati rispettivamente in 10 giorni per i con-
tratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i
contratti a terminedi durata superioreai 6mesi.Nel
caso di assunzione per sostituzione di lavoratori as-
senti con diritto alla conservazione del posto non
necessita intervallo con precedente contratto a ter-
mine.
Apprendistato
In attuazione delle previsioni contenute nel Testo
Unico dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011) è stata
ridefinita la disciplina dell’apprendistato professio-
nalizzante.
La nuova regolamentazione stabilisce la suddivisio-
ne ingruppi rispetto al livellodi arrivo efissa la du-
rata dell’apprendistato al limite massimo di 4 an-
ni (1° gruppo). Le tabelle retributive prevedono una
progressione con percentuali crescenti a partire dal
65% (3° gruppo), calcolate sulla retribuzione tabel-
lare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà in-
quadrato alla fine del periodo formativo.
Tra le specifiche disposizioni si prevede:
- unaduratadel periododi prova chenonpuòesse-
re
superiore a quellaprevista per i lavoratori qua-
lificati
inquadrati nei rispettivi livelli di destina-
zione dell’apprendista,
- una riduzione del periodo di apprendistato a se-
condadel titolodi studiopossedutodall’apprendi-
sta e rispettivamente di 6mesi in caso di titolo di
studiopost-obbligoedi 3mesi nel casodi attesta-
todi qualifica professionale.
- il
computo dei periodi di apprendistato svolti nei
12mesi precedenti
, compresi i periodi di appren-
distato svolti
per il conseguimento della qualifica
odel diplomaprofessionale.
- l’
allungamento della durata del tirocinio
in pre-
senzadi assenze condirittoalla conservazionedel
posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di
almeno 15 gg. di durata, non sia inferiore ai 30
giorni di calendario.
Il CCNL prevede che per i rapporti di apprendista-
to professionalizzante instaurati
a decorrere dal 1°
ottobre 2014 si applica la nuova disciplina,mentre
i contratti di apprendistato stipulati fino al 30 set-
tembre 2014 continuano ad essere regolati dalla
previgentenormativafino anaturale scadenza.
L’accordo di armonizzazione conferma che ai rap-
porti di apprendistato instaurati prima del 1 otto-
bre2014 si applica laprevigentenormativafinoalla
naturale scadenza, sia sotto il profilo normativo che
sotto l’aspetto retributivo. Per i rapporti di appren-
distato instaurati dal 1 ottobre 2014 si applica la
nuova disciplina del CCNL con le percentuali di re-
tribuzione calcolate sulla “retribuzione tabellare” (a
cui si aggiunge l’ERR del valore di € 0,44 non per-
centualizzato).
B. PARTEECONOMICA
Retribuzione
Il nuovo CCNL prevede a decorrere dal 1° ottobre
2014 il
conglobamento
in un’unica voce denomina-
ta “
Retribuzione Tabellare
” dei seguenti istituti retri-
butivi: paga base (ominimo tabellare); ex indennità
di contingenza, elemento distinto della retribuzione
(EDR) pari a10,33 euro.
È previsto un incremento complessivo della retribu-
zione tabellare di 160 euro sul livello 5. Tale au-
mento è suddiviso in sette tranche da erogare con
decorrenza 1° ottobre 2014, 1° gennaio 2015 e 1°
aprile 2015, 1° settembre 2015, 1° aprile 2016, 1°
settembre2016 e1°marzo2017.
L’accordo di armonizzazione veneto stabilisce che
per i dipendenti delle imprese di pulizia artigiane
venete e per quelli delle imprese del settore che
operano nel Veneto con sede legale fuori dalla Re-
gione verranno applicati dal 1ottobre2014:
- Retribuzione tabellare exart. 35CCNL
- Indennità speciale exart. 37CCNL
- Elemento Retributivo Regionale (ERR) pari a euro
0,44mensili
Inoltre, l’Accordo di armonizzazione prevede
in fa-
vore dei dipendenti in forza al 30 settembre 2014,
in aggiunta al trattamento sopra indicato, l
a cor-
responsione del c.d. Elemento Retributivo Veneto
(ERV)
, assorbibileavaleredegli aumenti contrattua-
li e conseguentemente erogato secondo lemisure e
alla scadenze fissate dalla tabella di cui al punto 1
dell’accordo stesso. L’
ERV non deve essere corrispo-
sto ai dipendenti assunti dal 1 ottobre 2014
. Dalla
stessadata cessadi esistere il trattamentoeconomi-
co base di garanzia previsto dallo “Strumento nego-
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Venerdì
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ottobre
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