InformaImpresa 20/2014 - page 15

La
copiaA-per I’Inail
e la
copia B-per I’assicurato
si
articolano su tre pagine, e contengono le seguenti
informazioni:
- i dati anagrafici dell’assicurato;
- la diagnosi e le informazioni sull’attività lavorati-
va e sull’agente/esposizione/rischio che presumi-
bilmente hanno causato lamalattia;
- i dati anagrafici delmedico certificatore;
- l’anamnesi patologica/sanitaria dell’assicurato;
- i dati identificativi del datore di lavoro attuale o
ultimo;
- I’anamnesi lavorativa (in pratica l’elenco anche di
tutti gli altri datori di lavoropresso i quali l’assicu-
rato ha prestato attività), la cui compilazione non
è a cura delmedicoma dell’assicurato.
La copia Cdel Mod. 5SS bis, da consegnare al dato-
re di lavoro, si articola, invece, su due pagine e con-
tiene le stesse informazioni delle precedenti copie
ad esclusione dei dati sensibili riferibili all’anamne-
si patologica/sanitaria dell’assicurato e di quelli re-
lativi al datore di lavoro per il quale il lavoratore
svolgeva l’attività che ha presumibilmente causato
lamalattia.
Nel nuovo certificatodimalattiaprofessionale le in-
formazionimediche necessarie ai fini della richiesta
di riconoscimento delle prestazioni assicurative so-
no ora integrate con quelle utili ai fini del Registro
Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero
ad esso correlate (RNMP), istituito presso l’Inail ai
sensi del D.Lgs. n.38/2000 art. 10, comma5.
Come ulteriore novità il modulo richiede se la ma-
lattia è da annoverare fra quelle soggette a denun-
ciaobbligatoria (diversedaquelle cosiddette “tabel-
late”) dapartedelmedico stessoalleDirezioni terri-
toriali del lavoro/Aziende sanitarie locali.
• • •
sistemi e categorie
31 ArtigianatoArtistico. Servizio di assistenza
e consulenza per qualifica restauratori e
collaboratori restauratori.
ConfartigianatoVicenza e FondazioneVilla Fabris han-
no attivato uno specifico servizio di consulenza e assi-
stenza per la preparazione della documentazione.
Le linee guida applicative dell’articolo 182 del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio sono ormai
operativee si avviaquindi laproceduraprevistadal-
la disciplina transitoria (legge n. 7 del 14 gennaio
2013) per il conseguimento delle qualifiche pro-
fessionali di restauratore di beni culturali e colla-
boratore restauratoredi beni culturali. Recentemen-
te è stato emanato il bando per l’acquisizione della
qualifica di Collaboratore Restauratore, nei prossimi
mesi sarà emanato anche il bandoper l’acquisizione
della qualifica di Restauratore.
Per completezza inviamo il link al sito del Ministero
dei Beni Culturali con tutti i relativi riferimenti:
-
MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/News/vi-
sualizza_asset.html_1455691721.html
Confartigianato Vicenza e Fondazione Villa Fabris
(
, che da anni promuove la cultura
della conservazione e del recupero e la conoscen-
za dei mestieri antichi), hanno attivato uno specifi-
co servizio di consulenza e assistenza per la prepa-
razione della documentazione che l’operatore dovrà
allegare alla domanda. Tale servizio sarà fornito an-
cheviawebe saràquindi utilizzabiledaoperatori su
tutto il territorionazionale.
LaSegreteriadel ServizioRestauroèoperativapres-
so la sede provinciale di Confartigianato Vicenza a
Vicenza, via E. Fermi 134, secondo i seguenti ora-
ri: lunedì, martedì emercoledì dalle ore 14.30 alle
17.30
Per informazioni e appuntamenti è possibile telefo-
nare al numero 0444/168366 o inviare una e-mail
all’indirizzo:
.
Specifichiamo che per gli operatori che nel 2010
avevano usufruito del servizio di consulenza pres-
so ConfartigianatoVicenza, la riclassificazione della
documentazione allora inserita, sarà offerta gratui-
tamente su richiesta, in riferimento ai crediti per i
settori di competenza previsti dalla nuova norma-
tiva.
sistemi e categorie
32 Casa. Pubblicata la LeggeRegionale n. 28
del 25/09/2014:Modifica dell’articolo
79bis della legge regionale27giugno
1985, n. 61“Norme per l’assetto e l’uso del
territorio”.
Eliminato l’obbligo, in capo al progettista o costruttore,
di installare nell’edificio dei dispositivi di sicurezza in
quota a carattere permanente.
E’ stata pubblicata sul BUR n. 94 del 30/09/2014
della Regione Veneto la Legge Regionale n. 28 del
25 settembre 2014 dal titolo: Modifica dell’articolo
79 bis della legge regionale 27giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’usodel territorio”.
L’articolo 79 bis della Legge Regionale 27 giugno
1985, n. 61, imponeva che i progetti degli interventi
edilizi relativi a nuove costruzioni o ad edifici esi-
stenti dovessero comprendere tra la documentazio-
ne allegata alla richiesta relativa al titolo abilitati-
vo o alla denuncia d’inizio attività, “idonee misure
preventive e protettive che consentano, anche nella
successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transi-
to e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di
sicurezza”.
Con la modifica introdotta, vengono soppresse
dall’articolo 79 bis le parole “anche nella successi-
va fase di manutenzione”, eliminando quindi l’obbli-
go, in capo al progettista o costruttore, di installare
nell’edificiodei dispositivi di sicurezza inquotaa ca-
rattere permanente.
L’articolo 2 della L.R. 28/2014 si applica anche ai
procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua
entrata in vigore.
Per approfondimenti consultare i file:
LEGGEREGIONALE25 settembre 2014 n. 28.pdf
alla notizia1633 su
• • •
InformaImpresa
15
Venerdì
31
ottobre
2014
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook