InformaImpresa 20/2014 - page 13

lata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, as-
sumendo come momento impositivo quello dell’ef-
fettiva vendita.
La determinazione dell’imposta in base al criterio
della forfetizzazionedella resa si determinaper cia-
scuna testata o titolo sulla base del numero delle
copie consegnate o spedite diminuito della percen-
tuale di resa forfettaria. Questa metodologia trova
applicazione per le seguenti operazioni:
- cessioni di libri (con forfetizzazionedella resanel-
lamisura del 70%);
- cessioni di giornali quotidiani e periodici (con for-
fetizzazione della resa nella misura dell’80%) di-
versi da quelli pornografici e da quelli ceduti uni-
tamente a beni diversi dai supporti integrativi;
- cessioni di libri per le scuole di ogni ordine e gra-
do e libri per le Università ceduti unitamente a
supporti integrativi (con forfetizzazione della resa
nellamisura del 70%). L’Art. 74 primo comma let-
tera c) quartoperiododel DPR633/72 recadal 1°
gennaio 2014 una nuova definizione di suppor-
ti integrativi. Secondo la richiamata disposizione
“per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori, videoma-
gnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in uni-
ca confezione, unitamente ai libri di scuole di ogni
ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizio-
nari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione
che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indi-
stinto e che, per il loro contenuto, non siano commer-
ciabili separatamente”.
Pertanto, in base alla nuova definizione, il supporto
integrativo può essere abbinato soltanto a determi-
nate categorie di libri (scolastici, universitari, dizio-
nari e libri fruibili dai disabili visivi) enonpiùagior-
nali e periodici.
Il momento impositivo, in caso di applicazione del-
la “resa forfetaria”, è quello della data di consegna/
spedizione delle copie al distributore anche in ese-
cuzione di contratto estimatorio o di deposito con
rappresentanza.
Gli acconti eventualmente corrisposti all’editore, an-
teriormente alla consegna o spedizione delle copie
non sono rilevanti ai fini dell’individuazionedelmo-
mento impositivo.
Per le consegne o spedizioni in abbonamento, che
costituiscono cessioni periodiche o continuative di
beni, il momento impositivo si realizza alla data del
pagamento, totale o parziale del corrispettivo; rile-
vano in questo caso, eventuali pagamenti, in accon-
to effettuati anteriormente alla consegna o spedi-
zione.
I prodotti restituiti forfetizzati e ricommercializzati
non sono imponibili, a meno che vengano ripropo-
sti con veste editoriale diversa, mentre ai prodotti
editoriali ceduti come “carta da macero” è applica-
bile il regime iva dei rottami di cui all’Art. 74 DPR
633/72.
OPERAZIONI CONL’ESTERO
1.1.Cessioni UE
Non rientrano nel campo del regime Iva speciale
dell’editoria pertanto per le stesse, si applicano le
regole “ordinarie”dell’Iva. Quindi:
- è applicabile l’art. 41 DL. 331/93– cessioni non
imponibili Iva;
- vannopresentati imodelli Intra;
- gli editori emettono fattura entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazio-
ne con l’annotazione “operazione non imponibile”.
1.2.Acquisti intra-UE
Occorre distinguere se le pubblicazioni sono desti-
nate omeno alla successiva commercializzazione in
Italia. Inparticolare:
- beni non destinati alla successiva commercializ-
zazione: l’Iva è dovuta dall’acquirente in base al
prezzo di vendita al pubblico in Italia e l’Iva è in-
detraibile;
- beni destinati alla successiva commercializza-
zione: rileva il criterio di determinazione dell’iva
adottatodall’acquirente e quindi se si applica:
- il criterio delle copie vendute, l’imposta è dovuta
sul prezzodi vendita al pubblico;
- il criterio forfettario, l’imposta è dovuta sulla base
del prezzodi venditaal pubblicoapplicando la“re-
sa forfettaria”.
L’Iva dovuta quindi:
- è assolta tramite il meccanismo del reverse char-
ge;
- è indetraibile e pertanto l’acquirente non deve ef-
fettuare l’annotazione nel registro degli acquisti;
per le successivevendite in Italianon sussiste l’ob-
bligodi emissione della fattura.
1.3. Esportazioni extraUe
Con riguardo all’esportazione di prodotti editoria-
li, non è applicabile il regime speciale e, quindi, si
applicano le regole ordinarie dell’Iva. In particolare
trovaapplicazione il regimedi non imponibilità (art.
8 comma1 lettera a) DPR633/72)
1.4. Importazioni extraUe
Con riguardo alle importazioni di prodotti editoriali
extra-Ue, il soggettopassivo va individuato:
- nell’operatore che importa i prodotti editoriali per
la successiva commercializzazione in Italia;
- ovveronel soggetto cheprovvedealladistribuzio-
ne in Italia delle copie dei giornali/prodotti tra-
smessi dall’estero.
Nel caso in cui un soggetto estero incarichi della
stampa/ pubblicazioneun soggetto residente, per la
successiva commercializzazione, il soggetto passivo
va individuato:
- nel rappresentantedella stabileorganizzazione in
Italia;
- nell’operatore estero se identificato ai sensi
dell’art. 35- ter del DPR633/72;
- nel rappresentante fiscale nominato ai sensi
dell’art. 17comma3del DPR633/72.
In relazione al trattamento Iva applicabile, la circo-
lare precisa che:
- inbase alla previgentenormativa, l’Iva doveva es-
sere assolta dall’imprenditore e riscossa dallaDo-
gana sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
con la possibilità di utilizzare la resa forfettaria;
l’imposta assolta in Dogana era indetraibile e per
le successive vendite non sussisteva l’obbligo di
emissione della fattura;
- per effetto delle modifiche introdotto dal DL
63/2013, il suddetto meccanismo non è più ap-
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