 
          dalla disponibilità di una somma di denaro spettante
        
        
          all’ente creditore.
        
        
          Alla luce di tali indicazioni, quindi, l’Agenzia nel docu-
        
        
          mento di prassi in commento, precisa che nel caso in
        
        
          cui l’imposta calcolata e versata nel “termine lungo”
        
        
          sia inferiore a quella dovuta, il versamento effettuato
        
        
          non deve essere considerato tardivo ma, bensì, insuffi-
        
        
          ciente. Pertanto, a tale violazione si applica la sanzio-
        
        
          ne ordinaria del 30% dell’importo non versato, ai sensi
        
        
          dell’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre
        
        
          1997, n. 471 calcolata sulla differenza tra quanto ver-
        
        
          sato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più
        
        
          maggiorazione).
        
        
          Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia
        
        
          versato la sola imposta e non abbia versato la maggio-
        
        
          razione, o se abbia eseguito un versamento proporzio-
        
        
          nalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi
        
        
          distinguere i due importi (versati con lo stesso codice
        
        
          tributo), il versamento si intende nel suo complesso in-
        
        
          sufficiente. Ad ulteriore chiarimento si propone il se-
        
        
          guente caso pratico:
        
        
          
            ESEMPIO n. 1
          
        
        
          Un contribuente, nel termine lungo, ha erroneamente
        
        
          versato a titolo di saldo IRPEF 2012 l’importo di € 351
        
        
          - in luogo di € 652 effettivamente dovuti - unitamente
        
        
          alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di € 352,4
        
        
          (anziché € 654,61).
        
        
          L’ufficio provvederà all’irrogazione della sanzione nel-
        
        
          la misura ordinaria del 30 per cento sull’importo di €
        
        
          302,21, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto
        
        
          (imposta più maggiorazione), pari ad € 654.61, e quan-
        
        
          to versato nel termine lungo, ossia € 352.4. In tale se-
        
        
          de, si provvederà, altresì, al recupero della differenza
        
        
          d’imposta dovuta, di € 302,21, e degli interessi calcola-
        
        
          ti a far data dalla scadenza del termine lungo.
        
        
          Nell’ipotesi di errato versamento della maggiorazione
        
        
          dello 0,40%, l’Agenzia nella circolare in analisi chiari-
        
        
          sce che tale violazione può, prima che siano attivati i
        
        
          controlli, essere sanata, alternativamente:
        
        
          - entro 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo”
        
        
          utilizzando il ravvedimento “breve” (30 giorni dalla
        
        
          scadenza - art. 13, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 472/97)
        
        
          e quindi con la sanzione ridotta pari al 3% di quanto
        
        
          dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggio-
        
        
          razione dello 0,40%;
        
        
          - entro il termine della dichiarazione relativa all’anno
        
        
          in cui è commessa la violazione utilizzando il ravve-
        
        
          dimento “lungo” (art. 13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.
        
        
          472/97) e quindi con la sanzione ridotta del 3,75%
        
        
          di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo del-
        
        
          la maggiorazione dello 0,40%.
        
        
          
            ESEMPIO n. 2
          
        
        
          Riprendendo la situazione descritta nell’esempio n. 1,
        
        
          la regolarizzazione dell’errore commesso può avveni-
        
        
          re - ferma restando l’assenza di contestazioni da parte
        
        
          dell’ufficio - al più tardi entro il termine di presentazio-
        
        
          ne della dichiarazione relativa 2012 (anno nel corso
        
        
          del quale è stata commessa la violazione), mediante il
        
        
          versamento della differenza d’imposta (ossia del resi-
        
        
          duo tributo dovuto comprensivo della maggiorazione
        
        
          dello 0,40) pari ad € 302,21, degli interessi, calcolati a
        
        
          far data dalla scadenza del termine lungo, e delle san-
        
        
          zioni ridotte.
        
        
          Con riferimento al computo del termine iniziale per ef-
        
        
          fettuare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate chiari-
        
        
          sce che tale termine iniziale decorre dalla data entro la
        
        
          quale si è scelto di effettuare il versamento originario
        
        
          e non dalla data naturale di scadenza.
        
        
          La data naturale di scadenza assume rilevanza soltan-
        
        
          to nell’ipotesi residuale in cui non è stato effettuato
        
        
          alcun versamento né entro il 16 giugno, né entro il 16
        
        
          luglio.
        
        
          Tale precisazione è importante in quanto con riferi-
        
        
          mento, ad esempio, ai versamenti di UNICO 2013, per
        
        
          i soggetti che hanno beneficiato della proroga, scaduti
        
        
          lo scorso 20 agosto 2013, sarà possibile effettuare, en-
        
        
          tro il 19 settembre 2013, la regolarizzazione con il rav-
        
        
          vedimento breve (sanzione ridotta pari al 3%). Diversa-
        
        
          mente, computando il predetto termine iniziale dall’8
        
        
          luglio 2013, per i versamenti effettuati entro il 20 ago-
        
        
          sto 2013, la regolarizzazione successiva al 7 agosto
        
        
          2013 (30 gg dall’8 luglio 2013) avrebbe dovuto essere
        
        
          effettuata soltanto usufruendo del ravvedimento lun-
        
        
          go, (sanzione ridotta pari al 3,75%). Tale impostazione
        
        
          dà inoltre “certezza” alle violazioni concernenti i ver-
        
        
          samenti da UNICO oggetto di differimento commesse
        
        
          nel 2012, che sono state regolarizzate avendo riguar-
        
        
          do, quale momento della violazione, al termine “lungo”
        
        
          e non a quello naturale di scadenza.
        
        
          
            ESEMPIO n. 3
          
        
        
          
            - Caso del mancato incremento dello 0,40%
          
        
        
          1.Contribuente con debito erariale di euro 50.000,00;
        
        
          2.opzione di versamento nel c.d. “termine lungo” (nel
        
        
          caso specifico - 20 agosto 2013 -) il debito ammonta
        
        
          ad euro 50.200,00 da versare con il medesimo codi-
        
        
          ce di versamento riferito al tributo;
        
        
          3.il contribuente per errore versa ugualmente euro
        
        
          50.000,00 senza calcolare e versare la maggiorazio-
        
        
          ne dello 0,40%.
        
        
          I chiarimenti forniti con la circolare, sono partico-
        
        
          larmente rilevanti in quanto in precedenza gli uffici
        
        
          dell’amministrazione finanziaria non consideravano
        
        
          valido il versamento complessivo se la maggiorazione
        
        
          non confluiva nel versamento. Conseguentemente si
        
        
          provvedeva ad irrogare la sanzione del 30% rapportata
        
        
          all’intero importo versato e non alla sola maggiorazio-
        
        
          ne dello 0,40% non versata a titolo di maggiorazione
        
        
          per i 30 giorni.
        
        
          L’applicazione della penalizzante ed ingiustificata sud-
        
        
          detta sanzione si fondava sull’assunto che l’omesso
        
        
          versamento dello 0,40% di fatto non perfezionava lo
        
        
          slittamento dell’adempimento, determinando i presup-
        
        
          posti per considerare il versamento dell’intera impo-
        
        
          sta effettuato in ritardo rispetto alla scadenza prevista
        
        
          dalla norma.
        
        
          Alla luce del nuovo orientamento interpretativo tale ri-
        
        
          schio appare scongiurato, poiché il contribuente, oltre
        
        
          ad essere legittimato all’eventuale ravvedimento, dovrà
        
        
          essere, comunque, sanzionato solo sulla differenza di
        
        
          quanto dovuto e non versato.
        
        
          Nell’esempio proposto il mancato versamento ha riguar-
        
        
          dato la sola maggiorazione, ma il principio è applica-
        
        
          bile anche nel caso in cui il mancato versamento abbia
        
        
          ad oggetto anche l’imposta dovuta (ad esempio versa-
        
        
          mento di euro 10.000,00 in luogo di euro 50.200,00;
        
        
          in questo caso la sanzione dovrà essere comminata so-
        
        
          lo sulla differenza, pari ad euro 40.200,00).
        
        
          Alla luce di quanto illustrato si ritiene che la soluzione
        
        
          prospettata dall’Agenzia delle Entrate sia in linea con
        
        
          il principio dell’affidamento e della buona fede sancito
        
        
          dallo Statuto del contribuente.
        
        
          Peraltro la maggiorazione dello 0,40%, per esplicita
        
        
          previsione normativa di cui al citato art. 17, comma 2,
        
        
          DPR n. 435/01, non rappresenta una “condicio sine qua
        
        
          non”, la quale, in caso di omissione, pregiudica la pos-
        
        
          sibilità di versare nel mese successivo. L’importo rap-
        
        
          presenta un ammontare a titolo di interesse “corrispet-
        
        
          tivo”, derivante dal posticipo del versamento. Pertanto
        
        
          il contribuente che non versa l’importo a titolo di mag-
        
        
          giorazione ma versa l’imposta non è in ritardo rispetto
        
        
          alla scadenza prescritta dalla normativa, atteso che il
        
        
          pagamento è comunque consentito. La norma, in effet-
        
        
          
            6
          
        
        
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            18
          
        
        
          ottobre
        
        
          
            2013