ambiente
          
        
        
          
            
              52 Decreto legislativo 231/01: la responsbilità
            
          
        
        
          
            
              amministrativa si applica anche agli studi
            
          
        
        
          
            
              professionali organizzati in forma societaria.
            
          
        
        
          
            
              Il caso di uno studio odontoiatrico.
            
          
        
        
          La Sentenza n. 4703 del 07.02.12 della Corte di Cas-
        
        
          sazione ha stabilito che la disciplina dettata dal D. Lgs.
        
        
          231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa
        
        
          dell’ente-impresa si applica anche agli studi professio-
        
        
          nali organizzati in forma societaria.
        
        
          Nel caso specifico è stata applicata la sanzione par-
        
        
          ticolarmente gravosa dell’interdizione dall’esercizio
        
        
          dell’attività per il periodo di un anno ad un ambulato-
        
        
          rio odontoiatrico esercitato sotto la forma di società in
        
        
          accomandita semplice.
        
        
          Tale misura, disposta dal Gip del Tribunale di Messina,
        
        
          è stata successivamente confermata con ordinanza del
        
        
          Tribunale del riesame.
        
        
          Inevitabile il ricorso in Cassazione contro il provvedi-
        
        
          mento del Tribunale da parte della società la cui difesa
        
        
          ne ha chiesto  l’annullamento per violazione, in parti-
        
        
          colare, dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 9 (san-
        
        
          zioni amministrative) e 46 (criteri di scelta delle misu-
        
        
          re) del D. Lgs. 213/2001.
        
        
          Secondo la difesa la misura interdittiva non è stata cor-
        
        
          rettamente applicata in quanto giustificata solo dalla
        
        
          reiterazione delle condotte illecite da parte della so-
        
        
          cietà e non anche dal profitto tratto dal reato, profitto
        
        
          di cui non è stata acquisita alcuna prova.
        
        
          In pratica secondo la difesa per applicare la sanzione
        
        
          interdittiva dovevano sussistere entrambi i requisiti (la
        
        
          reiterazione delle condotte illecite e il profitto di rile-
        
        
          vante entità).
        
        
          La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente in-
        
        
          fondato e perciò inammissibile in quanto l’art. 13  del
        
        
          D. Lgs. 231/2001 subordina l’applicabilità delle san-
        
        
          zioni interdittive alla circostanza che l’ente abbia tratto
        
        
          dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero, in alter-
        
        
          nativa, che l’ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti.
        
        
          E’ sufficiente pertanto la reiterazione delle condotte il-
        
        
          lecite per l’applicazione della misura non richiedendo-
        
        
          si necessariamente anche l’elemento del profitto. Il GIP
        
        
          aveva correttamente valutato tale reiterazione come
        
        
          sufficiente per l’emissione della sanzione.
        
        
          La decisione della Corte di Cassazione è la prima sen-
        
        
          tenza che applica ad uno studio professionale (struttu-
        
        
          rato in forma societaria)  la responsabilità amministra-
        
        
          
            2
          
        
        
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            18
          
        
        
          ottobre
        
        
          
            2013
          
        
        
          tiva prevista dal D.lgs. 231 individuando un ulteriore
        
        
          soggetto destinatario della normativa.
        
        
          Appare palese l’effetto dirompente di una tale pronun-
        
        
          cia in quanto l’applicazione anche a studi professiona-
        
        
          li dell’interdizione dall’attività per un periodo relativa-
        
        
          mente lungo può comportare il rischio di perdere i pro-
        
        
          pri clienti e la stessa sopravvivenza dell’attività.
        
        
          Per approfondimenti consultare on line il file:
        
        
          
            - Download Sentenza_4703.pdf
          
        
        
          alla notizia 1166  su
        
        
        
          
            ambiente
          
        
        
          
            
              53 Sistri: pubblicata il 30/09/2013, nel sito del
            
          
        
        
          
            
              Ministero dell’Ambiente, una nota esplicativa
            
          
        
        
          
            
              relativa l’avvio del SISTRI del 01/10/2013
            
          
        
        
          
            Nella confusione più totale, il Ministero dell’Ambiente, fi-
          
        
        
          
            nalmente, cerca di dare qualche indicazione la sera prima
          
        
        
          
            dell’avvio del SISTRI.
          
        
        
          Con forte ritardo e dopo infinite pressioni da parte del-
        
        
          la Confartigianato e di tutte le altre organizzazioni di
        
        
          categoria, il Ministero dell’Ambiente, solo nella serata
        
        
          del 30/09/2013, ha pubblicato nel proprio sito inter-
        
        
          net una nota esplicativa funzionale all’applicazione del
        
        
          SISTRI.  Considerato che dal  01/10/2013 partiva il SI-
        
        
          STRI, con la pubblicazione della nota ministeriale nelle
        
        
          ultime ore prima del suo avvio è stata ancora una volta
        
        
          dimostrata la confusione che esiste intorno a questo
        
        
          nuovo obbligo.
        
        
          
            Ciò premesso, la nota, che si riporta in allegato, definisce:
          
        
        
          - quali sono i soggetti obbligati o non obbligati ad
        
        
          aderire al SISTRI, con le relative date di attivazione;
        
        
          - ricorda l’avvio dell’operatività dal 01/10/2013 per i
        
        
          gestori di rifiuti;
        
        
          - precisa che si è in attesa della conversione in leg-
        
        
          ge del decreto legge n. 101/2013 e, che in sede di
        
        
          conversione, in sede parlamentare, è possibile ven-
        
        
          gano apportate modifiche nell’ambito soggettivo ed
        
        
          oggettivo di applicazione del SISTRI;
        
        
          - le modalità di coordinamento tra obblighi dei sog-
        
        
          getti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non
        
        
          iscritti al SISTRI;
        
        
          - il regime transitorio e le sanzioni;
        
        
          - l’adesione volontaria al SISTRI,
        
        
          - informa delle modifiche in corso al manuale operati-
        
        
          vo SISTRI, relative ai punti 7.3 e 7.1.2.