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prescrizione obbligatoria imponendo al datore di lavoro di re-golarizzare, alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati, per la durata dell’effettivo impiego nel presunto appalto.

Ciò è la diretta conseguenza della nullità del contratto di appalto, a prescindere dall’esistenza o meno di un contratto scritto.

OBBLIGHI RETRIBUTIVI

Nell’ambito della disciplina degli appalti riveste un particolare rilievo la questione degli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto.

Va detto preliminarmente che, con l’abrogazione della legge 1369/60, non solo è stata eliminata la distinzione tra appalti esterni e appalti interni, prevedendo quindi la possibilità che un’azienda appalti al proprio interno parte della sua produzione (pur nel rispetto delle condizioni sopra citate), ma ha fatto venir meno il principio di parità di trattamento tra dipendenti dell’appal-tante e dell’appaltatore e di conseguenza ha eliminato il principio dell’obbligazione solidale in senso generale che operava sotto la previgente legge.

Sul punto, tuttavia, la circolare n. 5/2011, soprattutto con riferi-mento agli appalti privati, nel richiamare quanto stabilito dall’art. 1, comma 1175 della legge 296/06 (Legge Finanziaria), ricorda

che ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, devono essere rispettati gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In pratica, il trattamento retributivo da garantire ai lavoratori deve rispettare integralmente i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, con evidenti ricadute positive per ciò che concerne l’equità nell’applicazione delle tariffe minime retributive previste nei contratti di appalto.

Ciò assume un particolare rilievo nel settore artigiano, tenuto con-to che qualora l’impresa non aderisca al sistema della bilateralità, deve corrispondere l’ elemento aggiuntivo della retribuzione, pari a 25 euro mensili, così come previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2009.

Allo stesso modo per l’edilizia, settore per il quale l’applicazione del contratto collettivo nella sua parte economico-normativa prevede l’iscrizione e il versamento della contribuzione agli enti bilaterali, anche ai fini del rilascio del DURC.

La questione del rispetto dei minimi contrattuali assume un rilievo particolare anche perciò che concerne gli appalti pubblici. La circo-lare 5/0211 richiama a tal proposito l’art. 36 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il quale stabilisce che negli appalti pubblici deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratore dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Interamente connessa al rispetto degli obblighi retributivi è l’ulteriore questione relativa alla corretta determinazione del costo degli appalti pubblici. Sul punto la circolare ministeriale, partendo da una valutazione del Codice dei Contratti Pubblici e del T.U. sulla Sicurezza, sottolinea l’esigenza, da parte delle Stazioni Appaltanti, di porre la massima attenzione proprio sui costi del lavoro e della sicurezza che non possono mai essere soggetti a ribassi d’asta. Di conseguenza, gli enti aggiudicatori, sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006

REGIME DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE

Ultimo, ma certamente non meno importante aspetto da valutare sulla disciplina degli appalti, è quello relativo alla responsabilità solidale.

Per chiarire le varie forme di garanzia previste a favore dei pre-statori di lavoro, il Ministero opera una ricognizione della varie disposizioni di legge disciplinano la materia.

In primis richiama l’art. 29, 2° comma del D.Lgs. 276/2003, se-condo il quale, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

La disposizione citata consente pertanto ai lavoratori (compresi anche i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione) di agire direttamente nei confronti del committente, affinchè questi risponda, in solido con l’appaltatore, nonché con gli even-tuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e previdenziali (sia contributivi e assistenziali che assicurativi)

Va evidenziato che il limite temporale di due anni è un termine di decadenza per l’esercizio dei relativi diritti nei confronti del committente responsabile solidale; decorso tale termine l’azione per il recupero dei crediti da parte dei lavoratori e anche degli istituti per la parte contributiva e assicurativa potrà essere fatto solo nei confronti dell’appaltatore ( o eventuale subappaltatore) entro i limiti ordinari della prescrizione.

Va infine precisato che la normativa sulla responsabilità solidale non trova applicazione se il committente è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Così come pure resta esclusa la responsabilità solidale della Stazione appaltante pubblica, così come precisato più volte dal ministero del lavoro.

Oltre alla previsione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, il Ministero richiama quanto previsto dall’art. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/06, convertito nella legge 248/06 (c.d. Decreto Bersani) secondo il quale, “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’ef-fettuazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.

La norma va ad integrare quanto già previsto dal citato art. 29, estendendo la responsabilità solidale anche per l’adempimento degli obblighi fiscali nell’ambito del rapporto tra appaltatore e subappaltatore. In questo caso si tratta di una responsabilità che fa espresso riferimento ai redditi di lavoro dipendente (con esclu-sione pertanto dei compensi dovuti ai collaboratori a progetti o agli associati in partecipazione)

In chiusura, ricapitolando quanto espresso in precedenza, nell’am-bito della gestione di un appalto, si invita a porre particolare attenzione agli elementi che caratterizzano l’appalto c.d. “genui-no”; in primis l’organizzazione aziendale e l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto; quindi la verifica del rischio di impresa, senza il quale in sede di verifica ispettiva può essere agevole per gli organi preposti al controllo contestare la validità dell’appalto. Un ultima riflessione vale la pena di farla con riferimento alle modalità con cui si contratta un appalto. Sul punto va chiarito che, specie per gli appalti privati, la legge non impone l’obbligo scritto, pertanto l’appalto può essere valido anche se è concluso verbalmente. Tuttavia, proprio per evitare contestazioni e/o in-comprensione, il suggerimento è quello di stipulare per iscritto il contratto di appalto, indicando in modo specifico l’oggetto dello stesso, in che modo viene gestita l’attività, qual è il compenso pattuito.

CONTRATTUALE - LAVORO

65 EBAV. Contributi alle aziende ed ai dipendenti.

Scadenzario del mese di aprile 2011.

Contributi alle imprese: scadenza richieste 30 APRILE 2011

- Accertamenti sanitari dei dipendenti - Quadro A/10. Possono richiedere il contributo, per le spese sostenute nell’anno 2010, le aziende dei settori: Grafici-Fotografi - Imprese di pulizia - Orafi-Argentieri - Pulitintolavanderie.

- Corsi di formazione di categoria - Quadro A/07. Possono richie-dere il contributo, per i corsi svolti e conclusi nell’anno 2010, le aziende della categoria Metalmeccanici.

Sussidi ai dipendenti: scadenza richieste 30 APRILE 2011 - Sussidio per protesi solo per i lavoratori dei settori: Concia - Vetro. Mod. D/10.

- Sussidi assistenziali alle famiglie - Tickets sanitari, visite me-diche specialistiche, esami diagnostici, solo per i lavoratori dei settori: Concia - Vetro . Mod. D/11.

InformaImpresa 3 Venerdì 22 aprile 2011

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