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FISCO
23 Autotrasporto. Il rimborso dell’accisa per il 2010.
L’Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni per la fruizione dei benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. La presentazione dell’istanza deve essere effettuata entro il 30 giugno 2011, anche con modalità telematiche L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. RU 30485 del 10 marzo 2011, fornisce precisazioni in merito all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2010 da parte degli autotrasportatori, da presenta-re entro il 30 giugno 2011.
Si riepilogano, di seguito, i soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione del-la dichiarazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Con la nota prot. 30485 del 10 marzo 2011 è stato precisato che hanno diritto all’agevolazione:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di mas-sa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attivi-tà di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regio-nale e locale;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in ser-vizio pubblico per trasporto di persone.
Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono beneficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate. Nella nota viene ricordato, infatti, che l’esecu-tivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all’acco-glibilità della richiesta di proroga dell’agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnel-late (la richiesta di proroga per tali soggetti era stata avanzata dal Ministero dell’Economia già dal settembre 2007). Non appena sarà noto l’esito dell’iter comunitario sulla estensi-bilità dell’agevolazione in argomento a favore dei soggetti eser-centi attività di autotrasporto con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno fornite ulteriori precisazioni in merito al recupero del beneficio.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane raccomanda nuovamen-te agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai sog-getti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni .
IMPORTO DEL BENEFICIO
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad euro 19,78609 per mille litri di prodotto.
L’ISTANZA
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2011; anche quest’anno, può essere trasmessa telematicamen-te, secondo le indicazioni che andremo a fornite di seguito. La nota ricorda che per gli esercenti attività di autotrasporto i con-sumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.
1. Modalità di utilizzo del credito d’imposta
L’utilizzo in compensazione potrà essere fruito entro l’anno sola-re in cui il credito medesimo è sorto (codice tributo 6740). Con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inte-so come importo complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel
quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008).
La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale even-tualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano com-pensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2011, con riferimento alle eccedenze maturate nell’an-no 2008).
Le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensa-zione entro il 31 dicembre 2011, potranno essere richieste a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2012.
Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizio-ne dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del bene-ficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.
2. Modalità di presentazione dell’istanza
Sul sito internet dell’Agenzia delle dogane è possibile scaricare il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni sarà reso disponibile.
Le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti co-munitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).
E’ possibile, altresì, effettuare l’invio telematico delle dichiara-zioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo
www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa). Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall’Agenzia o fa-re riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane, nella sezione “Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2010 – Software gasolio autotrazione anno 2010).
FISCO
24 Settore tessile. Agevolazioni per attività di ricerca e
sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari.
L’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura percentuale del ri-sparmio d’imposta, spettante per la detassazione dell’attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 46743/2011 del 24 marzo 2011 è stata resa nota la mi-sura massima percentuale del risparmio d’imposta spettante alle imprese del settore tessile abbigliamento per i costi sostenuti per investimenti in ricerca riguardanti la realizzazione di proto-tipi e campionari.
Il beneficio, si ricorda, è stato istituito dall’articolo 4, commi 2-4, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73/2010, che ha previsto la concessione di un’agevolazione consistente nell’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impre-sa del valore degli investimenti in attività di ricerca industria-le e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella Ateco 2007 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Il punto 4 del provve-dimento 81380/2010 ha previsto la determinazione, da parte dell’Agenzia, della percentuale massima del risparmio d’imposta spettante, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessiva-mente richiesto. Tale percentuale, con troncamento alla quarta cifra decimale, è stata stabilita con il provvedimento in oggetto nella misura del 25,1903%.
Di conseguenza, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 han-no presentato telematicamente il modello CRT, maturano un credito pari al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello stesso. In particolare, come precisato nel punto 1.2 del
4 InformaImpresa Venerdì 22 aprile 2011
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