InformaImpresa 07/2014 - page 16

InformaImpresa
16
Venerdì
4
aprile
2014
H Interventi di rifacimentoepotenziamento realiz-
zati in difformità dalle norme di riferimento ov-
verodaquantodichiarato in fasedi qualificaodi
richiesta dell’incentivo
I Inefficacia del titolo autorizzativo per la costru-
zione ed eserciziodell’impianto
J Insussistenza dei requisiti per la qualificazione
dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero
autorizzativi
K Utilizzo di combustibili fossili di due punti per-
centuali oltre la soglia consentita, non previa-
mente comunicato al GSE
L Utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità
dal titolo autorizzativo o dalla documentazione
presentata in sede di qualifica ovvero di istanza
di incentivazione
M Mancata trasmissione al GSE della certificazione
di fine lavori dell’impianto nei termini previsti
dallanormativadi incentivazione, nel caso in cui
sia determinante ai fini dell’accesso o della de-
terminazione agli incentivi
N Utilizzodi componenti contraffatti ovvero rubati
ARTICOLI DI LEGGERICHIAMATI
Decreto legislativo03/03/2011, n.28 -Art.42
-Controlli e sanzioni inmateriadi incentivi
1.
L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termi-
co, dicompetenza del GSE, è subordinata alla verifica
dei dati forniti daisoggetti responsabili che presentano
istanza. La verifica, che puòessere affidata anche agli
enti controllati dal GSE, èeffettuataattraverso il control-
lodelladocumentazione trasmessa, nonchéconcontrolli
a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, peri
quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica
dipubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso
ed hanno adoggetto la documentazione relativa all’im-
pianto, la suaconfigurazione impiantistica e lemodalità
di connessione alla rete elettrica.
2.
Restano ferme le competenze in tema di controlli e ve-
rifichespettanti alle amministrazioni statali, regionali,
agli enti localinonché ai gestori di rete. Sono eseguiti
dall’AGEA, con le modalitàstabilite ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 1, comma382-septies, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i controlli sullaprovenienza e
tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidisostenibili.
3.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei-
controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini-
dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto-
dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché
il recuperodelle somme già erogate, e trasmette all’Au-
torità l’esito degliaccertamenti effettuati per l’applica-
zione delle sanzioni di cuiall’articolo 2, comma 20, let-
tera c), della legge 14 novembre 1995,n. 481.
4.
Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e
glienti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto
delleautorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’eser-
cizio degliimpianti da fonti rinnovabili, fermo restando
il potere sanzionatorioloro spettante, trasmettono tem-
pestivamente al GSE l’esito degliaccertamenti effettuati,
nel caso in cui leviolazioni riscontratesiano rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi.
5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
sentedecreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo
economicoglielementi per ladefinizionedi unadiscipli-
naorganicadei controlliche, in conformitàai principi di
efficienza, efficacia eproporzionalità, stabilisca:
a) lemodalità con le quali i gestori di rete fornisconosup-
porto operativo al GSE per la verifica degli impianti
diproduzione di energia elettrica e per la certificazione
dellemisureelettriche necessarie al rilascio degli incen-
tivi;
b)le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli im-
piantidi competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degliincen-
tivi in relazione a ciascuna fonte, tipologiadi impianto
epotenza nominale;
d)le modalità con cui sono messe a disposizione delle
autoritàpubbliche competenti all’erogazione di incen-
tivi le informazionirelative ai soggetti esclusi ai sensi
dell’articolo 23, comma 3;
e) le modalità con cui il GSE trasmette all’Autorità
perl’energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai
finidell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6.
Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al
comma 5,ilMinistrodello sviluppo economico, conpro-
prio decreto, definiscela disciplina dei controlli di cui al
medesimo comma 5.
7.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce lemo-
dalità con le quali gli eventuali costi connessi alle at-
tività dicontrollo trovano copertura a valere sulle com-
ponenti tariffariedell’energia elettrica e del gas, nonché
lemodalità con le qualigli importi derivanti dall’irroga-
zionedelle sanzioni sonoportati a riduzionedegli oneri
tariffari per l’incentivazione delle fonti rinnovabili”.
Legge07/08/1990, n.241 -Art.8
Modalità e contenuti della comunicazione
di avviodel procedimento
1.
L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio
del procedimentomediante comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l’amministrazione competente;
b l’oggetto del procedimento promosso;
c)
l’ufficio e la persona responsabile del procedimen-
to;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall’articolo2, commi 2o3, deve concludersi il pro-
cedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza;
d)
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazio-
ne personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma2mediante forme di pubblici-
tà idoneedi volta involta stabilitedall’amministrazione
medesima.
4.
L’omissionedi talunadelle comunicazioni prescrittepuò
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.”
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- Download Decreto Ministero sviluppo economico 31
gennaio 2014.pdf
alla notizia1398 su
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