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attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque refue provenienti dalle attività dei consor-ziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico fnale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del pre-sente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque refue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque refue urbane, è defnito dalle Regioni nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque refue dome-stiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservan-za dei regolamenti fssati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque refue termali è defnito dalle Regioni; tali scarichi sono ammes-si in reti fognarie nell’osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di ambito.

6. Le Regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvi-soria agli scarichi degli impianti di depurazione delle ac-que refue per il tempo necessario al loro avvio.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di auto-rizzazione è presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della Parte se-conda del presente decreto, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima del-la scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente au-torizzazione, fno all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente pre-sentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in mo-do espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di sca-denza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifche tipologie di scari-chi di acque refue domestiche, ove soggetti ad autorizza-zione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accer-tata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non signifcativo, l’auto-rizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fne di garantire le ca-pacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scari-co, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’am-biente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiu-dizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’am-biente.

11. Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accer-tamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istrutto-ria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, preliminar-mente all’istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale

condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazio-ne defnitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffa-rio dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifci o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrut-turazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti sog-getto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteri-stiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verifcata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.”

AMBIENTE

25 Sistri: slitta al 02/07/2012 il termine

dell’adesione per gli agricoltori che effettuano lo smaltimento dei rifiuti in modo occasionale e saltuario.

Con la legge di conversione 24/02/2012, n. 14 è stato prorogato al 02/07/2012 per gli agricoltori, l’obbligo di iscrizione al Sistri.

Tale opportunità è prevista per coloro che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento oppu-re conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifuti pericolosi in modo occasionale o saltua-rio.

Sono considerati occasionali e saltuari:

a) i trasporti di rifuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non ecce-denti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno; b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’an-no.

AMBIENTE

26 Discariche: prorogato al 31/12/2012 il

termine per l’ammissione in discarica dei rifiuti con un potere calorifico inferiore a 13.000 kJ/kg.

Il decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito con la legge 24/02/2012, n. 14, all’articolo 13, comma 8, ha prorogato al 31/12/2012 il termine di ammissione in discarica dei rifuti con un potere calorifco inferiore a 13.000 kJ/kg.

Di seguito si riportano l’articolo 6 e 7 del decreto legi-slativo 13/01/2003, n. 36 e successive modifcazioni (in grassetto all’articolo 6, il comma 1, lettera p) oggetto del-la proroga).

Articolo 6

Rifuti non ammessi in discarica

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifuti:

a) rifuti allo stato liquido.

b) rifuti classifcati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’alle-gato 1 al decreto legislativo n. 22 dei 1997;

c) rifuti che contengono una o più sostanze corrosive classifcate come R35 in concentrazione totale > o = 1%;

d) rifuti che contengono una o più sostanze corrosive

4 InformaImpresa Venerdì 6 aprile 2012

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