Page 5 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

classifcate come R34 in concentrazione totale >5%;

e) rifuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato I al decreto legi-slativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Mi-nistro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219;

f) rifuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;

g) rifuti della produzione di principi attivi per bioci-di, come defniti ai sensi dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti ftosanitari co-me defniti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

h) materiale specifco a rischio di cui al decreto del Mi-nistro della sanità in data 29 settembre 2000, e suc-cessive modifcazioni, pubblicato nella Gazzetta uf-fciale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 di-cembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;

i) rifuti che contengono o sono contaminati da PCB co-me defniti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;

l) rifuti che contengono o sono contaminati da diossi-ne e furani in quantità superiore a 10 ppb;

m) rifuti che contengono fuidi refrigeranti costituiti da Cfc e Hcfc, o rifuti contaminati da Cfc e Hcfc in quan-tità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;

n) rifuti che contengono sostanze chimiche non iden-tifcate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti:

o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a parti-re da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;

p) i rifuti con PCI (Potere calorifco inferiore) > 13.000 kj/kg a partire dal 31/12/2012 ad eccezione dei ri-futi provenienti dalla frantumazione degli autovei-coli a fne vita e dei rottami ferrosi per i quali so-no autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità auto-rizzare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29/12/2010, n. 225

2. È vietato diluire o miscelare rifuti al solo fne di ren-derli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’arti-colo 7

Articolo 7

Rifuti ammessi in discarica

1. I rifuti possono essere collocati in discarica solo do-po trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamen-te fattibile;

b) ai rifuti il cui trattamento non contribuisce al rag-giungimento delle fnalità di cui all’articolo 1, ridu-cendo la quantità dei rifuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fni del rispetto dei limiti fssati dalla normativa vi-gente.

2. Nelle discariche per rifuti inerti possono essere am-messi esclusivamente i rifuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifuti:

a) rifuti urbani;

b) rifuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifuti previsti dalla normativa vigente;

c) rifuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifuti pericolosi possono essere ammessi solo rifuti pericolosi che soddisfano i criteri fssati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono defniti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività pro-duttive e della salute, sentita la Conferenza permanen-te per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

AMBIENTE

27 Valori limite dei COV nelle pitture e vernici,

nonché in prodotti per la carrozzeria: prorogato al 31/12/2012 il termine per i prodotti immessi nel mercato.

Il decreto legge 29/12/2011, n. 216, convertito con la legge 24/02/2012, n. 14, all’articolo 13, comma 7, ha prorogato al 31/12/2012, il termine per l’adegua-mento dei valori limite dei prodotti dei COV presenti nell’allegato I del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161. E’ stato quindi modifcato l’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161 e succes-sive modifche.

Di seguito si riporta l’art. 7 del decreto legislativo n. 161/2006:

Articolo 7 - Disposizioni transitorie e fnali

1. I prodotti elencati nell’allegato I aventi un contenu-to di Cov superiore ai valori limite previsti nell’allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici me-si successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodot-ti prima di tale data.

1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vi-gore della presente disposizione possono continua-re ad essere venduti al consumatore fnale entro il 30/06/2009

2. I valori limite previsti nell’allegato II, fno al 31/12/2012, non si applicano ai prodotti elencati nell’allegato I che, fn dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscela-zione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non ap-partenenti all’Unione europea.

3. Con appositi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifca degli allegati del pre-sente decreto, al fne di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse mo-difchino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il pre-sente decreto

Allegato I del decreto legislativo n. 161/2006

Elenco dei prodotti - (previsto dall’articolo 1, comma 1)

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e sofftti interni: rivesti-menti per interni destinati ad essere applicati su pa-reti e sofftti, con grado di brillantezza (gloss) (mino-re o uguale) 25@60°;

b) pitture lucide per pareti e sofftti interni: rivestimen-

InformaImpresa 5 Venerdì 6 aprile 2012

Page 5 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »