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AMBIENTE

23 Illuminazione pubblica. Indirizzi e linee

guida per il Piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso .

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 10 del 31/01/2012, la deliberazione della Giunta regionale n. 2410 del 29/12/2011: “Primi indirizzi per la predispo-sizione del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL). Art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 07/08/2009, n. 17” All’articolo 5 della legge regionale 17/2009 viene indivi-duato tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamen-to luminoso (PICIL), che è l’atto di programmazione per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifca, adeguamento, manutenzio-ne, sostituzione ed integrazione sulle installazione di illuminazione esistenti nel territorio comunale. Con questa deliberazione vengono pubblicate le “Linee guida per la redazione dei piani di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso”. Tali linee guida riportano alcuni esempi degli aspetti che devono essere trattati nel PICIL. Inoltre, per facilitare la predi-sposizione del PICIL, da parte dei comuni, è stata defnita una “bozza dell’indice” da tenere come utile riferimento. Viene riportata di seguito:

Introduzione

Finalità del PICIL

Benefci ambientali ed economici Normativa tecnica di riferimento

Inquadramento territoriale comunale

Storia dell’illuminazione

Integrazione con altri piani territoriali Aree con sviluppo omogeneo

Consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica

Stato di fatto dell’illuminazione del territorio

Stato di illuminazione pubblica esistente La situazione dell’illuminazione privata Conformità legislativa generale

Sistema informativo territoriale dell’illuminazione pubblica

Classifcazione illuminotecnica delle strade

Metodologia Analisi della viabilità

Classifcazione degli ambiti urbani ed extraurbani

La pianifcazione degli adeguamenti

Impianti pubblici Gli impianti privati Le priorità d’intervento

Monumenti e ambiti storico-paesaggistici

La pianifcazione dei nuovi impianti di illuminazione

La progettazione L’installazione

La gestione

Programma di manutenzione degli impianti Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria

Allegati

Tra gli altri, cartografa in scala opportuna per meglio illustrare i contenuti esposti

AMBIENTE

24 Scarichi industriali: autorizzazione da

rinnovare. Procedure semplificate.

Se non ci sono modifche rispetto all’autorizzazione già concessa, è suffciente presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesi che nulla è cambiato Pubblicato il Decreto del Presidente della Repubbli-ca 19/10/2011, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplifcazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a nor-ma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modifcazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”

Il regolamento sulla semplifcazione degli adempimen-ti prevede semplifcazioni in materia di rinnovo di auto-rizzazioni per gli scarichi di acque refue industriali. Tutti gli scarichi di acque refue industriali vanno pre-ventivamente autorizzati. La domanda di autorizza-zione va presentata alla Provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. Può es-sere che per alcuni comuni il riferimento non sia l’atti-vità d’ambito, ma bensì le municipalizzate, o le società consortili dei comuni stessi. In ogni caso le domande, vanno sempre inoltrate allo sportello unico di riferi-mento del proprio comune, che poi le farà pervenire all’ente abilitato alla verifca della domanda ai fni del rilascio dell’autorizzazione. L’obbligo dell’autorizzazio-ne allo scarico delle acque refue industriali è previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo n. 152/2006 (riportato in fondo alla nota).

Le semplifcazione introduce la possibilità, per il titola-re dello scarico, di rinnovare l’autorizzazione, almeno 6 mesi prima della scadenza, qualora non si siano verif-cate modifcazioni rispetto all’autorizzazione già con-cessa. Di conseguenza è suffciente presentare all’auto-rità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la ca-pacità di produzione;

b) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relati-ve quantità

c) gli impianti aziendali di trattamento delle acque re-fue e le relative caratteristiche tecniche; d) la localizzazione dello scarico

La modalità semplifcata di rinnovo dell’autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanza peri-colose (riferimento all’articolo 108 del decreto legisla-tivo n. 152/2006)

Decreto legislativo n. 152/2006 articolo 124 – Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente au-torizzati.

2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività di cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti confe-riscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico fnale, le acque refue provenienti dalle loro

InformaImpresa 3 Venerdì 6 aprile 2012

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