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In tal senso è stato richiesto uno specifco chiarimento all’Agenzia delle entrate.

SANZIONI APPLICABILI ALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

La nuova disposizione introdotta con il decreto “sem-plifcazioni fscali” ha di fatto soppresso l’obbligo di in-vio della comunicazione da parte del fornitore in as-senza di operazioni non imponibili.

Di conseguenza, risulta modifcato il quadro delle fatti-specie sanzionatorie.

In particolare: l’articolo 7, comma 4-bis, del decreto le-gislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, prevede la san-zione a carico del fornitore che non effettua la comuni-cazione, o che la invia con dati incompleti o inesatti. Le sanzioni applicabili in capo al fornitore possono es-sere quindi così riepilogate:

- sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non appli-cata all’operazione nel caso di omesso invio o di in-vio con dati incompleti o inesatti;

- responsabilità solidale con l’esportatore abituale per l’imposta evasa, nel caso di dichiarazione d’intento infedele.

Si ricordano, inoltre, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 10/E del 16 marzo 2005 e n. 41/E del 26 settembre 2005.

In particolare, con la circolare n. 10/2005, è stato pre-cisato che nell’ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle dichiarazioni d’intento e contem-poranea assenza di operazioni senza addebito d’im-posta, non si applica la sanzione proporzionale (di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 471/97), bensì quella fssa prevista dall’articolo 11, c.1, lett. a), D.Lgs. 471/97 (da euro 258 a euro 2065) per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (violazione formale).

Quindi, la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata (come previsto dalla circolare n. 41/ E/2005), si applica nell’ipotesi di omessa, incomple-ta o inesatta comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento e contemporanea presenza di operazioni non imponibili.

Tale sanzione si applica sia nel caso in cui la dichiara-zione d’intento emessa dall’esportatore abituale è cor-retta, sia nel caso in cui la dichiarazione è infedele. Nel primo caso, mancando l’imposta evasa correlata all’in-fedeltà della dichiarazione ricevuta, la violazione non dà luogo alla responsabilità solidale. Per “imposta eva-sa”, l’Agenzia ha altresì chiarito (nella circolare n. 10/ E/2005) che si intende l’ammontare dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati senza applicazione dell’impo-sta oltre il plafond disponibile.

Nella seconda ipotesi, invece, la violazione comporta la responsabilità solidale e pertanto il fornitore può esse-re chiamato a rispondere dell’eventuale imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta (ov-viamente, risponderà delle sole cessioni di beni e pre-stazioni effettuati oltre il plafond disponibile, comu-nicato con la dichiarazione di intento infedele, come chiarito nella circolare n. 41/E/2005).

Infne, la responsabilità solidale non può essere este-sa anche all’intermediario abilitato che omette di in-viare la comunicazione, poiché l’obbligo in argomento riguarda unicamente il fornitore che riceve la dichiara-zione d’intento.

Tabella riepilogativa delle sanzioni

applicabili al fornitore

Omessa, incom-pleta o inesatta comunicazione

Dichiarazione d’intento corretta

Dichiarazione d’intento non corretta Assenza di opera-zioni non imponibili

Nessuna sanzione (*)

Presenza di opera-zioni non imponibili

Dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata

No responsabilità solidale

responsabilità solidale

(*)prima del D.L. n. 16/2012, era applicabile la sanzione fssa da euro 258 a euro 2065.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come chiarito nella circolare n. 41/E/2055, par. 5.5, la violazione consistente nella omessa o errata comuni-cazione della dichiarazione d’intento può essere og-getto di ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97.

Se la violazione non è stata già constatata, il fornitore può inviare per la prima volta la comunicazione omes-sa, o può inviarla corretta, versando la sanzione ridotta entro il termine di un anno dall’omissione o dall’erro-re.

FISCO

17 La tassazione su immobili ed attività

finanziarie detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

Il cosiddetto Decreto “Salva Italia” ha introdotto l’im-posta sul valore degli immobili - IVIE - e sulle attività fnanziarie detenute all’estero dalle persone fsiche re-sidenti nel territorio dello Stato.

PREMESSA

Il Decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha istituito:

- l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, posseduti da perso-ne fsiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, commi da 13 a 18);

- l’imposta sul valore delle attività fnanziarie detenu-te all’estero da persone fsiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, commi da 19 a 22).

Successivamente il D.L. n. 16 del 2012 recante “Dispo-sizioni urgenti in materia di semplifcazioni tributarie, di effcientamento e potenziamento dell’accertamento”, articolo 8, comma 16, apporta modifche all’impianto normativo delle imposte patrimoniali in argomento.

L’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO - IVIE

1. Presupposto impositivo

In sintesi, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, siti all’estero, a qualsiasi uso destinati, a de-correre dal periodo di imposta 2011.

La locuzione “a qualsiasi uso destinati” lascia intende-re l’irrilevanza , ai fni dell’applicazione dell’imposta,

dell’uso cui l’immobile è destinato (a disposizione, con-cessi in afftto, ecc.).

12 InformaImpresa Venerdì 6 aprile 2012

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